Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2014
Decadenza dai benefici per un gruppo di imprese agevolate allo strumento Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;
Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonche' le relative circolari applicative;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicativa delle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, settore industria;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicativa delle modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione, tecnologica di cui all'art. l4 della legge l7 febbraio 1982, n. 46;
Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza il 10 luglio 2001, e, in particolare, la Misura 2.l.a - Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive 28 novembre 2001, n. 1167509, con la quale sono state fissate le modalita' applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al punto 1.2 che il sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi per la concessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, delle agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti con decreto del Ministero delle attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo e il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attivita' di formazione e alla "prenotazione" delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;
Visto il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza il 26 febbraio 2004, per la parte relativa alle modalita' operative della Misura 2.1.a, denominata PIA Innovazione, secondo bando;
Vista la circolare del Ministero della attivita' produttive 28 aprile 2004, n. 946130, con la quale sono state fissate le modalita' applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al punto 1.2 che il sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi per la concessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, delle agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti con decreto del Ministero delle attivita' produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo e il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attivita' di formazione e alla "prenotazione" delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;
Visto l'art. 8-bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma legge 488/92, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;
Considerato che il predetto art. 29 comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' esteso anche allo strumento Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Innovazione;
Considerato che, da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei relativi soggetti gestori, erogazioni a titolo di stato di avanzamento ne' per la parte di ricerca e sviluppo ne' per la parte di industrializzazione;
Considerato che sussistono, pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere c) ed l) delle predette Circolari esplicative del Ministero dello sviluppo economico, n. 1167509 del 28 novembre 2001 e n. 946130 del 28 aprile 2004, le condizioni per procedere alla revoca totale delle agevolazioni, concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;
Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale delle imprese originarie beneficiarie;
Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procedera' alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicita' sara' assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, in corso di perfezionamento, con il quale il dr. Carlo Sappino e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Revoca

Per le motivazioni riportate in premessa, sono revocate le agevolazioni di cui alla Misura 2.1.a Pacchetto Integrato di Agevolazioni - P.I.A. Innovazione concesse in via provvisoria, ai sensi del punto 7.1 delle Circolari esplicative del Ministero dello sviluppo economico, n. 1167509 del 28 novembre 2001 e n. 946130 del 28 aprile 2004, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Somme in economia

Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 29.159.929,30 di finanziamento agevolato concesso a valere sulla legge 46/82, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilita' della contabilita' fuori bilancio n. 1201 (per € 15.427.189,30) e della contabilita' n. 3103 (per € 13.732.740,00).
Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 12.307.872,00 di contributo alla spesa concesso a valere sulla legge 46/82, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilita' della contabilita' fuori bilancio n. 1201.
Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 35.762.667,00 relativamente alle agevolazioni concesse a valere sulla legge 488/92, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilita' della contabilita' speciale n. 1726 "Intervento Aree Depresse".
Gli importi in esito al presente provvedimento, pari ad € 356.600,00 relativamente alle agevolazioni concesse a valere sul programma di formazione della legge 488/92, vengono disimpegnati e ritornano nella disponibilita' della contabilita' speciale n. 1726 "Intervento Aree Depresse".
 
Art. 3
Clausola di ricorribilita'

Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sara' possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorita' giurisdizionale ordinaria e', invece, competente per lesione di diritti soggettivi.
Roma, 6 marzo 2014

Il direttore generale: Sappino
 
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