Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 marzo 2014
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» e il successivo Regolamento (UE) n. 701 della Commissione del 4 agosto 2010 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 63 del 18 marzo 2011, con il quale l'organismo «Check Fruit Srl» con sede Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 4 marzo 2011;
Considerato che il Consorzio Tutela Pesca e Nettarina di Romagna e la Regione Emilia Romagna non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 4 marzo 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 4 marzo 2011 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata con il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
 
Art. 2

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 marzo 2011.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 4 marzo 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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