Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35
Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con riferimento alla definizione delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
329 del 30 novembre 1981, S.O.
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 14 luglio 1990.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n.
15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 2. (Finalita' e funzioni). - 1. Il presente
decreto legislativo disciplina l'ordinamento,
l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui
attivita' il Presidente si avvale per l'esercizio delle
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della
Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto,
in particolare, della esigenza di assicurare, anche
attraverso il collegamento funzionale con le altre
amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95
della Costituzione.
2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in
particolare, per l'esercizio, in forma organica e
integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri
organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle
autonomie;
e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose,
ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della
Costituzione;
f) la progettazione delle politiche generali e le
decisioni di indirizzo politico generale;
g) il coordinamento dell'attivita' normativa del
Governo;
h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
Governo e della funzionalita' dei sistemi di controllo
interno;
i) la promozione e il coordinamento delle politiche di
pari opportunita' e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni;
l) il coordinamento delle attivita' di comunicazione
istituzionale, di informazione, nonche' relative
all'editoria ed ai prodotti editoriali;
m) la promozione e verifica dell'innovazione nel
settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro
pubblico;
n) il coordinamento di particolari politiche di settore
considerate strategiche dal programma di Governo;
o) il monitoraggio dello stato di attuazione del
programma di Governo e delle politiche settoriali.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.
- Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e' il seguente:
"8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo e'
espresso entro il termine di venti giorni dalla data di
trasmissione dello schema di regolamento alle Camere.
Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque
adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le
competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei
poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita'
conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da
esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al
Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo
i rispettivi ambiti di competenza.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 novembre 2012, n. 253 (Regolamento recante
individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2013.
- Il testo degli artt. 5 e 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Art. 5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del
Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la
questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita',
il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e
promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare
rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni
e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e
di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto
attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei
commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge."
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali
sugli assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e' il seguente:
"Art. 1. Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti
di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il
Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa,
previa comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le
attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri
speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli
interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo
delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli
organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera
a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della
societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o
di societa' controllate, il trasferimento all'estero della
sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo
scioglimento della societa', la modifica di clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o
immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino
l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da
parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti
pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l'acquirente venga a detenere, direttamente o
indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive,
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti
collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la
partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente
ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.".
- Per l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Attivita' di coordinamento

1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente interessate in relazione alla specificita' della materia o dell'operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita' di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita' al fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai componenti del gruppo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque denominati, ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) stabilisce adeguate modalita' e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonche' la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 1 del decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
f) assicura modalita' di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalita' di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali, e prevede la possibilita' di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente.
Note all'art. 2:
- Per gli articoli 5, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Amministrazione responsabile dell'istruttoria
e della proposta

1. Le attivita' inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai successivi commi 4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.
Note all'art. 3:
- Per l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'art. 1, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente:
"4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla
delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica il
Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale
veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i
termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo'
essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e'
esercitato nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le
delibere o gli atti adottati in violazione del presente
comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla
societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di
cui al presente comma e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel
contempo le informazioni necessarie, comprensive di
descrizione generale del progetto di acquisizione,
dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le
valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la
notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga
a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e sono
successivamente notificate le acquisizioni che determinano
il superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento,
10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1,
lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data
della notifica. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Eventuali richieste di informazioni successive alla prima
non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo'
essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente,
comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di
condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le
condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo
le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice
civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
con il voto determinante di tali azioni sono nulle.".
 
Art. 4
Soggetti tenuti alla notifica

1. L'impresa che svolge le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge.
2. Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge.
3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge, sono di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Note all'art. 4:
- Per l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 1, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del citato
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente:
"1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad
individuare le attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la
tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo.".
 
Art. 5
Contenuto e validita' della notifica

1. La notifica puo' essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa e' sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), e' corredata almeno della seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonche' di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonche' informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operativita', oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge;
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale;
b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali;
c) l'indicazione "la presente notifica e' effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori difesa e sicurezza nazionale";
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per cui "I sottoscritti assumono la responsabilita' che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali".
4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, puo' chiedere ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e'
il seguente:
"Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:«2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se effettuate
secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».".
- Il testo dell'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, del citato
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 e' il seguente:
"2. Al fine di valutare la minaccia di grave
pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla
lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto
dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei
beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita'
dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a
garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza
nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla
difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato,
la protezione del territorio nazionale, delle
infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere,
nonche' gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
considera, alla luce della potenziale influenza
dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della
entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di
finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente
nonche' del progetto industriale, rispetto alla regolare
prosecuzione delle attivita', al mantenimento del
patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla
delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica il
Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale
veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i
termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo'
essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e'
esercitato nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le
delibere o gli atti adottati in violazione del presente
comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla
societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di
cui al presente comma e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel
contempo le informazioni necessarie, comprensive di
descrizione generale del progetto di acquisizione,
dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le
valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la
notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga
a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e sono
successivamente notificate le acquisizioni che determinano
il superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento,
10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1,
lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data
della notifica. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Eventuali richieste di informazioni successive alla prima
non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo'
essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente,
comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di
condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le
condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo
le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice
civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
con il voto determinante di tali azioni sono nulle.".
- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)
Art. 47. (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'.
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
 
Art. 6
Procedure per l'esercizio dei poteri speciali

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' l'impossibilita' di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.
3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, lo schema di provvedimento indica:
a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
b) specifici criteri e modalita' di monitoraggio;
c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, nonche' l'organo da essa incaricato di curare le relative attivita';
d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 8.
4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso e contestualmente da' comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio.
6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa della necessaria documentazione.
7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festivita' nazionali.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21 (Norme in materia di poteri speciali sugli
assetti societari nei settori della difesa e della
sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza
strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni) e' il seguente:
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti
di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il
Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa,
previa comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per
il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le
attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari
competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri
speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli
interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo
delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli
organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera
a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della
societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o
di societa' controllate, il trasferimento all'estero della
sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo
scioglimento della societa', la modifica di clausole
statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo
2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o
immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino
l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da
parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti
pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
l'acquirente venga a detenere, direttamente o
indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive,
per interposta persona o tramite soggetti altrimenti
collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso
specifico gli interessi della difesa e della sicurezza
nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la
partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente
ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia
di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai
quali non si applica la disciplina di cui al presente
articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b)
del comma 1, il Governo considera, tenendo conto
dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei
beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita'
dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a
garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza
nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla
difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato,
la protezione del territorio nazionale, delle
infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere,
nonche' gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
considera, alla luce della potenziale influenza
dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della
entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di
finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente
nonche' del progetto industriale, rispetto alla regolare
prosecuzione delle attivita', al mantenimento del
patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle
attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla
corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni,
direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico
riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla
delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica il
Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale
veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i
termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo'
essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e'
esercitato nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le
delibere o gli atti adottati in violazione del presente
comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla
societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di
cui al presente comma e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento
del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel
contempo le informazioni necessarie, comprensive di
descrizione generale del progetto di acquisizione,
dell'acquirente e del suo ambito di operativita', per le
valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa'
ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la
notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga
a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e sono
successivamente notificate le acquisizioni che determinano
il superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento,
10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il
potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1,
lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1,
lettera c), e' esercitato entro quindici giorni dalla data
della notifica. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Eventuali richieste di informazioni successive alla prima
non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto puo'
essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente,
comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di
condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le
condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il
bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse azioni
entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il
tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo
le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice
civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate
con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia
e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo
comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il
Ministro dello sviluppo economico, sono emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il
regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai
commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero,
per le altre societa', al Ministero della difesa o al
Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.".
 
Art. 7
Monitoraggio delle determinazioni assunte

1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano gia' verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.
2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il citato decreto, puo' chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi all'ufficio competente al monitoraggio.
3. L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del Consiglio possono richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attivita' di monitoraggio.
 
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entita' e le modalita' di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, si veda nelle noteall'articolo 6.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
329 S.O. del 30 novembre 1981.
 
Art. 9
Riservatezza delle informazioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 42, della legge 3 agosto 2007,
n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto) e' il seguente:
"Art. 42. Classifiche di segretezza.
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per
circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti,
atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano
necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni
istituzionali .
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.".
- Il testo dell'articolo 24, commi 2 e 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e' il seguente:
0
"2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1."
"7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale."..
 
Art. 10
Clausola di invarianza

1. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014

NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonino, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro dell'interno

Mauro, Ministro della difesa

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2014, n. 733
 
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