Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 marzo 2014
Modifica dell'articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piave», concernente la riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini delle tipologie «Manzoni Bianco» e «Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2013/2014.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Piave» e successive modifiche;
Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale, in particolare, e' stato modificato da ultimo il disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Piave»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione della richiamata DOC «Piave», riguardante la disposizione per consentire con decreto ministeriale la riduzione dei limiti dell'estratto non riduttore minimo;
Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, presentata per il tramite della Regione Veneto con nota n. 62811 del 12 febbraio 2014, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione della richiamata DOC, limitatamente alla campagna vendemmiale 2013/2014, la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore per le sole tipologie «Manzoni Bianco» dagli attuali 20 g/l a 18g/l e «Verduzzo» dagli attuali 18 g/l a 16 g/l;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza e segnatamente del fatto che le particolari condizioni climatiche verificatesi antecedentemente alla vendemmia 2013 hanno determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Visto il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la richiamata nota datata 12 febbraio 2014;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Piave» cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:
Articolo unico

1. Per le sole tipologie «Manzoni Bianco» e «Verduzzo» della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Piave», il limite minimo dell'estratto non riduttore previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, da ultimo modificato con D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, limitatamente alla campagna vitivinicola 2013/2014 e' ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia «Manzoni Bianco» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».
2. La modifica al disciplinare della DOP «Piave» di cui al comma 1 sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2014

Il direttore generale: Gatto
 
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