Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 40
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/98/UE;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.»;
c) all'articolo 5, comma 9, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
d) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni»;
e) all'articolo 22, comma 5, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
f) all'articolo 22, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti
- La Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2011 reca: «Procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 agosto
2013 n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B
alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4-bis, e 5, commi
8, 9 e 9-bis del citato decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4-bis (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di
cui al presente testo unico, si intende con integrazione
quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei
cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il
reciproco impegno a partecipare alla vita economica,
sociale e culturale della societa'.
1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla
realizzazione del processo di integrazione di cui al comma
1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo
straniero con il permesso di soggiorno di cui all'art. 5,
comma 8.1.
(Omissis)».
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'art. 24;
c) agli stranieri di cui all'art. 26;
d) agli stranieri di cui all'art. 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno
richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'art. 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione.
(Omissis).
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394,
o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
degli articoli 9, 9-ter, 24, 26 e 27, comma 1, del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo). - 1. Lo straniero in possesso, da almeno
cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel
caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'art. 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'art. 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato
entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o
per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di
soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve
durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi,
dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto
altresi' della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale
non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni
per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per
un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso
di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7,
puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui al
presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma
1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato;
b) nei casi di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via
cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio
nazionale salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero.
Per lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato non
e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale,
di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in
materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata
l'effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.».
«Art. 9-ter (Status di soggiornante di lungo periodo-CE
per i titolari di Carta blu UE). - 1. Lo straniero titolare
di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed
autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste
dall'art. 27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, di cui all'art. 9.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli
stranieri che dimostrino:
a) di aver soggiornato, legalmente ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio
dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un
permesso Carta blu UE ai sensi dell'art. 27-quater. Le
assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non
interrompono la durata del periodo di cui al presente comma
e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono
inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano
complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla
lettera a).
3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei
requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore
un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, recante la dicitura, nella rubrica "annotazioni",
"Ex titolare di Carta blu UE".
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato nelle ipotesi previste all'art. 9, comma 7,
lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di assenza dal
territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi
consecutivi.
5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso
ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido
documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma
3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere
in possesso dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3.
6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso
ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti
di cui all'art. 9, comma 1, e' rilasciato il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora
abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per
cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi
due nel territorio nazionale.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o
le associazioni di categoria per conto dei loro associati,
che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'art. 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di
categoria non abbiano una conoscenza diretta dello
straniero, la richiesta, redatta secondo le modalita'
previste dall'art. 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica
nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia'
autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia
stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita'
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi
di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se
ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'art.
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli
enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'art. 22, comma 12.»
«Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). -
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare
nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di
lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attivita' industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di
capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attivita',
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste
da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato
il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attivita' che lo straniero
intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'art. 3, comma 4, e
dell'art. 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresi', allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione
e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla
data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.»
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
(Omissis).».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto s'intende per:
a) "protezione internazionale": lo status di
rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere
f) e h);
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e
modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) "Carta delle Nazioni Unite": Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e
ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;
d) "Convenzione sui diritti dell'Uomo": la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848;
e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il
timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo'
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a
causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le
cause di esclusione di cui all'art. 10;
f) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria":
cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono
fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese
nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione
di detto Paese;
h) "status di protezione sussidiaria": il
riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale
persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
i) "domanda di protezione internazionale": una
domanda di protezione presentata secondo le procedure
previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
l) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al
nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel
territorio nazionale, del beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali
si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla
domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a
condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli
minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela
sono equiparati ai figli legittimi;
m) "minore non accompagnato": lo straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di
rappresentanza legale;
n) "Paese di origine": il Paese o i Paesi di cui il
richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui
aveva precedentemente la dimora abituale.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 5 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - (Omissis).
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'art. 3, comma
4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
(Omissis).».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286:
«Art. 3 (Politiche migratorie). - (Omissis).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'art. 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20.
Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato.
(Omissis).
 
Art. 2
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 13, comma 2-bis, e articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Il
permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti
all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto
uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del
predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
restando quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del testo
unico, la documentazione attestante la disponibilita' di un
reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico
puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. (abrogato).
3. La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia
un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
riportata per iscritto, con le modalita' di cui all'art. 2,
comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione
della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria
locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o
prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il
soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre
sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno
biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta'
del periodo di validita' del permesso di soggiorno, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di
adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e
comprovati motivi.».
- Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione),
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1931, n. 56.
 
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