Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3
Testo del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 19 marzo 2014, n. 41 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale
scolastico

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilita' dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianita' stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtu' dell'anzianita' economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti gia' effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.
2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, e' accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme gia' corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facolta' di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.
3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 e' conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 14, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche). - (Omissis).
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di
cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse
modalita' di cui al comma 9, secondo periodo, del citato
art. 64, al settore scolastico. Alle stesse finalita'
possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente interventi in
materia contrattuale per il personale della scuola, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e
nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di
finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste
dal presente comma e' stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco
della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2013, n.
251:
«Art. 1 (Contenimento delle spese in materia di
pubblico impiego). - 1. In attuazione a quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111:
(Omissis).
b) le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2013;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 64, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
S.O.:
«Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis).
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco
della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2013, n.
251:
«Art. 1 (Contenimento delle spese in materia di
pubblico impiego). - 1. In attuazione a quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111:
(Omissis).
b) le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2013;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:
«Capo III
Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico, invalidita' e previdenza
Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il
trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternita', malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,
e dall'art. 8, comma 14.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco
della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2013, n.
251:
«Art. 1 (Contenimento delle spese in materia di
pubblico impiego). - 1. In attuazione a quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall'art. 9, commi 1, 2
nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto
della declaratoria di illegittimita' costituzionale del
decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012,
le disposizioni dell'art. 9, comma 2, nella parte in cui
viene disposta la riduzione dei trattamenti economici
complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5
per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui
e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro
lordi annui. Resta altresi' ferma la inapplicabilita' delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo
periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del
predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui
alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche', ai sensi della
citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo
periodo, nei confronti del personale dalla medesima
contemplato;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18
dicembre1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298:
«Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del
fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi
per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in
lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando,
per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire
245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
(( Art. 1 bis
Posizioni economiche del personale ATA

1. In relazione alla specificita' delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell'ambito della scuola, per il personale ATA gia' destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, e' resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.
2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme gia' corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. ))

 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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