Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 marzo 2014
Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di cui al decreto 5 dicembre 2013.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 54, recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitivita' complessiva di imprese localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del predetto decreto 5 dicembre 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;
Visto, altresi', che lo stesso art. 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonche' le modalita' di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi della normativa vigente, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni

1.Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 (nel seguito decreto), le imprese sono tenute a presentare, secondo le modalita' indicate al comma 2, la seguente documentazione:
a) domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti alla dimensione dell'impresa proponente, alla tipologia del programma di investimento nonche' agli obiettivi di efficienza energetica da conseguire;
b) relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico qualificato nella forma di perizia giurata secondo lo schema di cui all'allegato n. 2. La sezione C.1 della medesima relazione deve essere compilata con l'ausilio della tabella di conversione riportata nell'allegato n. 3;
c) computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato;
d) documentazione comprovante la disponibilita' dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma di investimento proposto;
e) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;
f) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, per cui siano state presentate le relative dichiarazioni dei redditi, utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9 del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 9, del decreto, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5. Tale dichiarazione e' resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto all'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
g) dichiarazione, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6;
h) limitatamente alle grandi imprese, relazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7.
2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l'invalidita', a partire dalle ore 10, del 23 aprile 2014, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione «Bando Efficienza Energetica» del sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it
3.La procedura informatica di presentazione della domanda prevede, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nell'apposita sezione del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) registrazione dell'impresa proponente;
b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando l'apposita procedura guidata;
c) acquisizione del codice identificativo della domanda che attesta il completamento delle attivita' di compilazione della stessa;
d) invio della domanda, utilizzando il codice identificativo di cui alla lettera c).
4. Nella fase di registrazione di cui al comma 3, lettera a), l'impresa proponente e' tenuta a inserire il proprio codice fiscale in un'apposita area dedicata. La procedura informatica verifica la correttezza di tale codice e invia un messaggio, contenente la password di primo accesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa proponente risultante dal registro delle imprese.
5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere da a) a c), inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni possono essere svolte dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine il Ministero rende disponibile la procedura informatica per lo svolgimento di dette attivita' a partire dal 15 aprile 2014.
6. La domanda predisposta dall'impresa puo' essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 3, lettera d), solo a partire dal termine di cui al comma 2.
7. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazioni per ciascuna unita' produttiva.
8. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e' disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Le domande presentate nell'ultimo giorno in cui risultano disponibili risorse finanziarie sono ammesse all'istruttoria secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Istruttoria delle domande di agevolazioni

1.L'attivita' istruttoria di cui all'art. 8 del decreto e' svolta direttamente dal Ministero ed e' articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilita';
b) valutazione della solidita' economico-patrimoniale dell'impresa proponente di cui all'art. 9 del decreto;
c) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 9, del decreto.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a), il Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 1, comma 1, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'impresa proponente nella domanda di agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni e i requisiti oggettivi dei programmi di investimento previsti dal decreto.
3. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1, lettera b), il Ministero valuta la solidita' economico-patrimoniale dell'impresa proponente sulla base della capacita' dell'impresa di rimborsare il finanziamento richiesto. Tale capacita' e' accertata, ai sensi dell'art. 9 del decreto, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la seguente relazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
a) «Cflow»: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e degli ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:
1) il valore relativo al risultato di esercizio e' quello della voce «Risultato prima delle imposte»;
2) il valore degli ammortamenti e' dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali);
b) «CFa»: indica l'importo del finanziamento agevolato da restituire, determinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto, sulla base delle spese individuate dall'impresa nella domanda di agevolazioni;
c) «N»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento da restituire, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni, nel limite massimo di 10 anni previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto.
4. Nel caso in cui l'impresa presenti due o piu' domande di agevolazioni, ciascuna relativa a una diversa unita' produttiva, la verifica di cui al comma 3 e' effettuata prendendo a riferimento complessivamente tutti i programmi di investimento presentati.
5. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1, lettera c), il Ministero valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:
a) caratteristiche dell'impresa proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni. Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:
il valore relativo ai mezzi propri e' quello del totale della voce A del Passivo «Totale Patrimonio netto»;
il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine e' quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo «Totale Debiti»;
il valore relativo alle immobilizzazioni e' quello del totale della voce B dell'Attivo «Totale Immobilizzazioni»;
2) indipendenza finanziaria. Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, del rapporto dato dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:
il valore relativo ai mezzi propri e' quello del totale della voce A del Passivo «Totale Patrimonio netto»;
il valore relativo al Passivo e' quello del totale del «Totale Passivo»;
b) fattibilita' tecnica e sostenibilita' economico-finanziaria del programma, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
1) fattibilita' tecnica del programma. Tale indicatore e' determinato sulla base della presenza di idonei preventivi di spesa e/o dei computi metrici estimativi (in caso di opere murarie ed assimilate) necessari per la puntuale definizione degli interventi oggetto del piano di investimenti proposto a valere sulla tipologia di interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettere da a) a d), del decreto;
2) sostenibilita' del programma, determinata sulla base di:
incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare. Tale indicatore e' determinato come rapporto dato tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi. I predetti valori sono determinati come segue:
il valore del margine operativo lordo e' determinato come media dei margini operativi lordi (MOL) relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci. Il MOL di ciascun esercizio e' determinato, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come differenza tra il valore del totale della voce A «Valore della produzione» e le seguenti voci:
Voce B 6 «Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»;
Voce B 7 «Costo della produzione per servizi»;
Voce B 8 «Costo della produzione per godimento di beni di terzi»;
Voce B 9 «Costo della produzione per il personale»;
Voce B 11 «Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»;
Voce B 14 «Costo della produzione per oneri diversi di gestione»;
il valore degli investimenti ammessi e' pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito della valutazione effettuata dal Ministero;
incidenza degli oneri finanziari sul fatturato. Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali siano stati approvati e depositati i relativi bilanci, del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:
il valore degli oneri finanziari e' quello della voce C 17 «Interessi e altri oneri finanziari»;
il valore del fatturato e' quello del totale della voce A «Valore della produzione»;
c) qualita' della proposta: tale criterio e' valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti. Il valore degli investimenti ammessi e' pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito della valutazione effettuata dal Ministero; il rapporto pari a 1 costituisce il valore massimo.
6. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 5, i dati contabili sono desunti dalla dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), e devono essere riscontrabili nei corrispondenti bilanci approvati e depositati, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, nelle dichiarazioni dei redditi presentate e relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda.
7. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 5, il Ministero attribuisce un punteggio sulla base delle modalita' indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 8, arrotondato alla seconda cifra decimale.
8. L'attivita' istruttoria delle domande di agevolazioni e' conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma 7 («Soglia minima criterio»);
b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 60 punti.
 
Art. 3
Adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento di
concessione

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute, pena la decadenza dalle agevolazioni, a sottoscrivere digitalmente ed a rinviare tramite PEC al Ministero, entro 10 giorni dalla data di ricezione, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, per accettazione degli oneri ed obblighi in esso contenuti.
2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a presentare, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione "Bando Efficienza Energetica" del sito del Ministero www.mise.gov.it:
a) gli ordini di acquisto relativi ai beni, alle opere e ai servizi previsti dal programma di investimenti approvato, corredati della relativa conferma d'ordine sottoscritta dal fornitore, contenente l'indicazione dell'importo del costo del bene, dei lavori e/o dei servizi e l'attestazione che la fornitura avverra' nei termini previsti per la realizzazione del programma di investimenti indicati nel provvedimento di concessione;
b) le coordinate bancarie del conto corrente destinato alla realizzazione del programma di investimenti approvato.
3. Il Ministero verifica che gli ordini di acquisto di cui al comma 2, lettera a), siano relativi ai beni, lavori e/o servizi oggetto del programma di investimenti agevolato. Nel caso in cui gli ordini siano relativi a beni, lavori e/o servizi diversi, fermo restando che l'importo complessivo dell'agevolazione non puo' essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione, essi sono considerati ammissibili, previa verifica del Ministero, solo qualora gli stessi facciano riferimento a interventi coerenti con le rispettive categorie di spesa di appartenenza, cosi' come indicati nel piano degli investimenti ammessi alle agevolazioni.
4. Il conto corrente di cui al comma 2, lettera b), deve essere destinato esclusivamente alla realizzazione del programma di investimenti approvato e deve prevedere un utilizzo conforme alle seguenti modalita':
a) tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi ai beni per i quali sono stati inseriti gli ordini di acquisto di cui al comma 2, lettera a), come ritenuti ammissibili dal Ministero, devono essere effettuati attraverso tale conto corrente ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari con causale: «Bene acquistato ai sensi del Decreto MiSE 5 dicembre 2013»;
b) attraverso tale conto corrente non possono essere effettuati pagamenti relativi a titoli di spesa diversi rispetto a quelli indicati alla lettera a), ne' possono essere disposte ulteriori movimentazioni in uscita fino al completamento delle procedure di erogazione relative al programma di investimenti agevolato;
c) su tale conto corrente possono essere versate esclusivamente le risorse finanziarie nella disponibilita' dell'impresa beneficiaria necessarie al pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera a), comprensive di IVA, nonche' le quote di agevolazione, anche a titolo di anticipazione, erogate dal Ministero.
 
Art. 4

Modalita' di presentazione delle domande di erogazione

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto, le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, Invitalia S.p.a., sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimenti per un importo almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria presenta, secondo le modalita' indicate al comma 2, la relativa richiesta unitamente alla seguente documentazione:
a) documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto;
b) estratto del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese di cui alla lettera a) del presente comma;
c) quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti;
d) quadro riassuntivo dei costi sostenuti;
e) nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Le richieste di erogazione, complete di tutti gli allegati, devono essere presentate, esclusivamente in formato digitale, secondo le indicazioni che saranno riportate nella sezione «Bando Efficienza Energetica» del sito del Ministero www.mise.gov.it , successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 12, del decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2015 e, comunque, non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta.
3. Successivamente alla stipula della convenzione di cui all'art. 10, comma 5, del decreto, le imprese potranno presentare richieste di erogazione delle agevolazioni anche a fronte di titoli di spesa non ancora pagati. Con successivo decreto direttoriale si provvedera' a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta stipula della convenzione e a individuare le modalita' di pagamento dei titoli di spesa e l'elenco della documentazione da presentare in luogo di quella indicata al comma 1.
4. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e della fideiussione di cui al comma 1, lettera e), sono resi disponibili nella sezione del sito di cui al comma 2.
 
Art. 5

Oneri informativi

1.Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 9 e' riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti dal decreto e dal presente provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale: Sappino
 
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