Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 febbraio 2014, n. 51
Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza;
Visto l'articolo 12, comma 10, del citato decreto, che ha disposto che entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al citato comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del medesimo comma 9;
Visto, altresi', che l'articolo 12, comma 10, del citato decreto ha stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al predetto comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
Visto l'articolo 12, comma 10-bis, del citato decreto che fissa il limite temporale di durata dell'applicazione dell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data di pubblicazione del presente decreto e che pertanto la disposizione ivi contenuta della «gratuita' dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburante» cessa di avere efficacia dalla pubblicazione del presente decreto;
Vista la nota n. 0010877 del 10 gennaio 2013 dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con cui esprime parere favorevole sulle linee essenziali dello schema di decreto in oggetto;
Viste le note n. 0044746/13 del 15 gennaio 2013 e n. 0178059/13 del 20 febbraio 2013 di Banca d'Italia con cui esprime parere favorevole al decreto in oggetto;
Considerato che, con l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' stato introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carta di debito da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi;
Considerato che le misure non sono state adottate nei termini di legge;
Considerato che l'uso del contante comporta per la collettivita' rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio;
Considerato che l'uso del contante comporta costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza dell'8 maggio 2013;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1320 del 28 gennaio 2014;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) commissione d'interscambio: la commissione (interchange fee) eventualmente corrisposta dall'acquirer all'emittente della carta per l'utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;
d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant) abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non superiore a trenta euro;
f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualita' di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari;
g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo dei commi 9 e 10 dell'articolo 12
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 12. (Riduzione del limite per la tracciabilita'
dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del
contante). - 1-8. (Omissis).
9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni
dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste
italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che
gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle
imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i
tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una
riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in
relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere
l'efficienza economica nel rispetto delle regole di
concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti
di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti
interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate
in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle
di natura variabile legate al valore transatto e
valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.
Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita' delle
spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di
base destinati all'accredito e al prelievo della pensione
del titolare per gli aventi diritto a trattamenti
pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando
l'onerosita' di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal
titolare.
10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione
delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia
delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di
mancata definizione e applicazione delle misure di cui al
comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che
recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure
definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai
sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2012):
«Art. 34. (Deduzione forfetaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione carburanti). - 1-6.
(Omissis).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le transazioni regolate con carte di
pagamento presso gli impianti di distribuzione di
carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
sia per l'acquirente che per il venditore.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 15 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 15. (Pagamenti elettronici) - 1-3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
5-5-quater. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4-ter. (Omissis).».
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni di prelievo di contante.
 
Art. 3

Modalita' di applicazione delle commissioni

1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento - di debito, di credito, prepagate - anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonche' a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime.
2. Gli acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto dell'articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente convenzionati.
 
Art. 4

Pubblicita' delle commissioni d'interscambio

1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito internet, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorita' europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza. La medesima informazione viene resa all'esercente dagli acquirer, al momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza periodica almeno annuale.
 
Art. 5

Confrontabilita' delle commissioni

1. Gli acquirer redigono l'informativa precontrattuale prevista ai sensi del Titolo VI, Capo II-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in maniera tale da consentire all'esercente di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse tipologie di operazioni di pagamento, in conformita' con quanto previsto all'articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta nel foglio informativo e nel documento di sintesi. La tabella riporta, altresi', le informazioni di cui all'articolo 4.
Note all'art. 5:
Il Titolo VI, Capo II-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) comprende gli articoli da 126-bis a
126-novies.
 
Art. 6

Revisione delle commissioni

1. Tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggetto convenzionatore all'esercente, nel contratto di convenzionamento e' inserita una clausola di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonche' alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio.
 
Art. 7

Pagamenti di importo ridotto

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti alternativi al contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate, con qualunque modalita', tramite terminali evoluti di accettazione multipla.
2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
 
Art. 8

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 844
 
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