Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53
Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;»;
b) alla lettera e) le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;
c) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;»;
d) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi: la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»;
e) dopo la lettera h-bis, e' inserita la seguente: «h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;»;
f) alla lettera i), le parole: «del codice delle assicurazioni private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»;
g) la lettera l) e' soppressa;
h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) una banca; una societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);»;
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);»;
3) il numero 4) e' abrogato;
i) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa;»;
l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26» a: «private» sono soppresse;
m) alla lettera s), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;»;
n) dopo la lettera s), e' inserita la seguente: «s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»;
o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»;
p) dopo la lettera t), e' inserita la seguente: «t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP;»;
q) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;»;
r) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: «z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all' esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»;
s) alla lettera aa), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»;
t) alla lettera dd), le parole: «per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse;
u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e' inserita la seguente: «finanziario».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «regolamentate», le parole: «e non» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g).»;
c) al comma 4 le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «Nozione» sono inserite le seguenti: «e identificazione»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente decreto» sono soppresse;
c) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata:
1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;
d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalla seguente:
«b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;»;
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate.»;
f) al comma 2, la parola: «c)» e' sostituita dalle seguenti: «b), n. 1)»;
g) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.»;
h) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»;
i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3.
4-ter. Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.»
l) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.»;
m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono:
a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea;
b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;
c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.
6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato.
6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro.
6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti.
6-sexies. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:
a) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3;
b) l'attivita' esercitata nei diversi settori finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.».
5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» e' inserita la seguente: «un»;
b) al comma 4, dopo la parola: «articolo», la parola: «4» e' sostituita dalla seguente: «3»;
c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto.»;
d) al comma 5, le parole: «possono, mediante accordi di coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di comune accordo e consultato»;
e) al comma 7, dopo la parola: «compiti», sono inserite le seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»;
f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:
a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;
b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.».
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali,»;
b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonche' delle autorita' competenti delle imprese regolamentate del gruppo;».
7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Adeguatezza patrimoniale supplementare»;
b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,»;
c) al comma 2, dopo le parole: «settore finanziario», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e le societa' di partecipazione finanziaria mista»;
d) al comma 4, le parole da: «previa» a: «urgenza» sono soppresse;
e) al comma 4, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione e' decisa dal coordinatore sentite le altre autorita' competenti rilevanti;»;
f) al comma 5, le parole: «stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle seguenti: «possono stabilire, di comune accordo,»;
g) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.».
8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;
b) al comma 4, le parole: «mediante specifici accordi di coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti: «possono di comune accordo»;
c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi» sono inserite le seguenti: «ovvero adottare altre misure»;
d) al comma 7, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
e) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.».
9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»;
c) al comma 8, dopo la parola: «2002/87/CE», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;
d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.».
10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «interni» sono aggiunte le seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»;
b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»;
c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorita' competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative.
5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa.
5-quater. Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.
5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.».
11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.».
12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»;
b) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;»;
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con specifici accordi.».
13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, prima delle parole: «le autorita'», sono inserite le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea,»;
b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «e' comunicato».
14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente: «C) Combinazione di metodi. Le autorita' competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica le direttive
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese
finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario
Testo rilevante ai fini del SEE e' pubblicata nella GU L
326 dell' 8.12.2011.
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n.
194.
Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
(Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese
di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio
2005, n. 171, S.O.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) e' pubblicato nella Gazz. Uff
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB:
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato
TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito
denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni;
b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle
lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di
attuazione delle competenti autorita' di vigilanza;
c) banca: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito
denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del CAP;
f) imprese di investimento: le imprese di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;
ff-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) «ABE»: Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) «AEAP»: Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) «Autorita' di vigilanza degli Stati membri»: le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010.
g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di
assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di
investimento, una societa' di gestione patrimoniale o un
gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese
dell'Unione europea;
h) societa' di gestione patrimoniale: le societa' di
gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e
o-bis), del TUF;
h-bis) gestore di fondi di investimento alternativi:
la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA (gestore di FIA
UE o GEFIA UE) ovvero la societa' autorizzata ai sensi
della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non
appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione
di uno o piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);
h-ter) FIA: gli organismi collettivi del risparmio
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
i) impresa di riassicurazione: un'impresa, come
definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc) del CAP;
l) [Soppressa];
m) settore finanziario: il settore composto di una o
piu' delle seguenti imprese:
1) una banca; una societa' che esercita, in via
esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca d'Italia ovvero una o piu' delle attivita' previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera f) numeri da 2) a 12),
TUB o altre attivita' finanziarie previste ai sensi del
numero 15) della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2,
TUB; un istituto di pagamento; una societa' strumentale di
cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore
bancario);
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o una societa' di partecipazione
assicurativa (settore assicurativo);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4,
n. 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi
di investimento);
4) [Abrogato];
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che
soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il
settore finanziario all'interno di un conglomerato
finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3,
comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il
settore bancario e quello dei servizi di investimento sono
considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il
settore finanziario all'interno di un conglomerato
finanziario con il valore medio di cui all'articolo 3,
comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il
settore bancario e quello dei servizi di investimento sono
considerati congiuntamente;
q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra
impresa;
r) impresa figlia: un'impresa soggetta al controllo
di un'altra impresa; tutte le imprese figlie di imprese
figlie sono parimenti considerate imprese figlie
dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da
titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando
una situazione di legame durevole con esse, sono destinati
a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si ha comunque
partecipazione quando un soggetto e', direttamente o
tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20
per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa.
Sono comprese le partecipazioni possedute per il
tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona;
s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione
di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF,
all'articolo 68 del CAP;
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla
impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui
l'impresa madre o le imprese figlie detengono una
partecipazione, nonche' dalle imprese soggette a direzione
unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie e da
quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e
controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse
persone, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;
t-bis) controllo: la relazione di cui all'articolo 23
del TUB, all'articolo 72 del CAP;
u) stretti legami: i legami tra due o piu' persone
fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un
legame di controllo o una situazione nella quale due o piu'
persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo
a una stessa persona da un legame di controllo;
v) societa' di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che
insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia
un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione
europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato
finanziario;
z) autorita' competenti: le autorita' nazionali dei
Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o
regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche,
sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o
riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle
societa' di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi
d'investimento alternativi, sia a livello di singola
impresa che di gruppo;
aa) autorita' competenti rilevanti:
1) le autorita' competenti dei Paesi dell'Unione
europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a
livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata
appartenente ad un conglomerato finanziario in particolare
sulla capogruppo di un settore;
2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di
cui al numero 1;
3) le altre autorita' competenti interessate, se
ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2;
queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in
altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per
cento, e dell'importanza all'interno del conglomerato di
qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro
Stato membro;
bb) autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di
vigilanza italiane competenti sui settori bancario,
assicurativo e dei servizi di investimento;
cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in
cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di
altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a
favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un
conglomerato finanziario dipende, direttamente o
indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da
qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese
appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni
con un rischio di perdita potenziale, di portata tale da
compromettere la solvibilita' o la posizione finanziaria
generale delle imprese regolamentate appartenenti al
conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere
dovute a rischio di credito/controparte, rischio di
investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato,
altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei
rischi precedenti;
ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale
complessivi: l'ammontare minimo dei fondi propri di
un'impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi
della propria attivita', calcolato per le singole imprese
in base alle rispettive norme settoriali;
ff) vigilanza supplementare a livello di
conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella
prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si
effettua considerando unitariamente il conglomerato
finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Finalita' e destinatari della vigilanza
supplementare). - 1. La vigilanza supplementare sulle
imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato
finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilita'
del conglomerato nel suo complesso e delle imprese,
regolamentate, che ne fanno parte, nonche' la prevenzione
degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario
derivanti dalle difficolta' finanziarie delle imprese
appartenenti a un conglomerato finanziario.
1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di
vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e
nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza
supplementare sulle imprese regolamentate di cui
all'articolo 1, lettera g).
2. Sono sottoposte a vigilanza supplementare, a livello
di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un
conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le
imprese regolamentate:
a) a capo di un conglomerato finanziario;
b) la cui impresa madre e' una societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede principale
nell'Unione europea;
c) che sono legate ad un'altra impresa del settore
finanziario da una relazione, diversa dal controllo, che
comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu'
di accordi o per effetto della quale gli organi di
amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in
maggioranza dalle stesse persone.
3. I conglomerati finanziari che risultano essere
sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono
sottoposti a vigilanza supplementare nell'ambito di
quest'ultimo.
4. Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o
esercitano un'influenza notevole senza detenere
partecipazioni o altri legami finanziari in una o piu'
imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato
finanziario, le autorita' competenti rilevanti, di comune
accordo, determinano se e in che misura debba essere
esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese
regolamentate, come se costituissero un conglomerato
finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che
siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio
della vigilanza supplementare a livello di conglomerato
finanziario non implica l'esercizio della vigilanza
individuale su societa' di partecipazione finanziaria
mista, su imprese regolamentate di un Paese terzo
appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non
regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
6. Le societa' di gestione patrimoniale inserite in un
gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai
sensi dell'articolo 3, rientrano nell'ambito di
applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del
presente decreto.
7. Restano ferme le rispettive norme settoriali
previste per le societa' di gestione patrimoniale ai fini
dell'applicazione della vigilanza individuale, della
vigilanza consolidata, ove le societa' di gestione
patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un
gruppo di societa' di investimento mobiliare, e della
vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo,
ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in
un gruppo di imprese di assicurazione.
8. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al
presente decreto, le societa' di gestione patrimoniale
rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo
(bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a cui
appartengono. Nel caso in cui le societa' di gestione
patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma
appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime
rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni
del conglomerato."
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Nozione e identificazione di conglomerato
finanziario). - 1. Costituisce un conglomerato
finanziario, qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo,
che soddisfi le seguenti condizioni:
a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa
regolamentata:
1) questa sia un'impresa madre di un'altra
impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che
detiene una partecipazione in altra impresa del settore
finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del
settore finanziario da una relazione che comporti
l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi
o clausole statutarie o in cui gli organi di
amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in
maggioranza dalle stesse persone;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel
settore assicurativo e almeno una operi nel settore
bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attivita' consolidate o aggregate delle
imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e
le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che
operano nel settore bancario e nel settore dei servizi
d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei
commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei
servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa
regolamentata:
1) le attivita' del gruppo si svolgano
principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma
2;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel
settore assicurativo e almeno una operi nel settore
bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attivita' consolidate o aggregate delle
imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e
le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che
operano nel settore bancario e nel settore dei servizi
d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei
sommi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei
servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa
regolamentata, le attivita' del gruppo si svolgano
principalmente nel settore finanziario;
d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel
settore assicurativo e almeno una operi nel settore
bancario o nel settore dei servizi di investimento;
e) le attivita' consolidate o aggregate delle
imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e
le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che
operano nel settore bancario e nel settore dei servizi
finanziari siano entrambe significative.
1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato
le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano
strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo
costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se
un'autorita' competente ritiene che un'impresa
regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo
che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non
ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre
autorita' competenti interessate.
2. Le attivita' di un gruppo di imprese sono
considerate principalmente di carattere finanziario, ai
sensi del comma 1, lettera b), n.1) se il rapporto tra il
totale dello stato patrimoniale delle imprese,
regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e
appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale
del gruppo nel suo complesso e' superiore al 40 per cento.
3. Si considerano significative, ai sensi del comma
1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita'
svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun
settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il
totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario
e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti
i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto
tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore
finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti
norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita'
delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al
gruppo e' superiore al 10 per cento.
4. Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari
si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera
a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il
totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di
minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di
euro.
4-bis. Ai fini del presente articolo il settore
finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario
piu' importante di un conglomerato finanziario sono,
rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso
e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del
comma 3.
4-ter. Le societa' di gestione patrimoniale e i
gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono
al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove
non appartengano a un settore, si aggiungono al settore
finanziario di minori dimensioni.
5. Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo
stato patrimoniale e' effettuato sulla base del totale
dello stato patrimoniale aggregato delle imprese
appartenenti al gruppo, in conformita' dei loro conti
annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui e'
detenuta una partecipazione sono prese in considerazione
per l'importo del loro stato patrimoniale totale
corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta
dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti
consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli
aggregati.
6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le
autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e
in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul
totale dello stato patrimoniale con il parametro della
struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori
bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi
tali parametri qualora ritengano che essi abbiano
particolare rilevanza ai fini della vigilanza
supplementare.
6-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le
autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono:
a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di
adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui
all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a)
della stessa disposizione l'esenzione non puo' essere
concessa qualora le autorita' ritengano che l'impresa ha
stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di
eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta
nell'Unione europea;
b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime
di vigilanza, identificare il conglomerato purche' le
soglie di cui ai commi 2, 3 e 4 siano state superate per 3
anni consecutivi oppure indipendentemente da detto
requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca
modifiche significative;
c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di
minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive
per l'identificazione di un conglomerato finanziario e,
considerate nel loro insieme, siano di interesse
trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza
supplementare.
6-ter. Qualora sia stato individuato un conglomerato
finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di
cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del
coordinatore del conglomerato.
6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di
regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza
supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi
2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento
o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi
coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e
all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato
patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni
del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si
applica per i tre anni successivi una soglia inferiore,
pari a 5 miliardi di euro.
6-quinquies. Il coordinatore, con l'accordo delle altre
autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di
cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o
l'importo ridotti.
6-sexies. Le autorita' competenti, tenendo conto degli
orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con
periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei
criteri quantitativi enunciati nel presente articolo."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 4 (Esonero del conglomerato finanziario dalla
vigilanza supplementare). - 1. Le autorita' competenti
rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo
dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare
stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei
soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:
a) l'attivita' esercitata nei diversi settori
finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma
4, ma non dell'articolo 3, comma 3;
b) l'attivita' esercitata nei diversi settori
finanziari e' significativa ai sensi dell'articolo 3, comma
3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale
dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di euro.»
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle
autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di
comune accordo, che l'applicazione della vigilanza
supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1
non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante
rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate
alle altre autorita' competenti interessate e, salvo
circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle
autorita' competenti che le hanno adottate.
4. Le autorita' competenti, tenendo conto degli
orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con
periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione
della vigilanza supplementare.»
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Nomina e compiti del coordinatore). - 1. Tra
le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha
la sede principale la societa' di partecipazione
finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di vigilanza
responsabile per il coordinamento e l'esercizio della
vigilanza supplementare, di seguito denominata
coordinatore.
2. La presenza di un coordinatore con compiti
specifici in materia di vigilanza supplementare lascia
impregiudicati i compiti e le responsabilita' attribuite
alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali.
3. L'individuazione e' effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
a) qualora a capo di un conglomerato finanziario vi
sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e'
esercitato dall'autorita' competente che ha autorizzato la
predetta impresa regolamentata all'esercizio
dell'attivita';
b) qualora a capo di un conglomerato finanziario
non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di
coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente
individuata sulla base dei seguenti criteri:
1) nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa
regolamentata sia una societa' di partecipazione
finanziaria mista, il compito di coordinatore e' esercitato
dall'autorita' competente che ha autorizzato la predetta
impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme
settoriali;
2) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con
sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa
madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria
mista e una di queste imprese abbia ricevuto
l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede
principale la societa' di partecipazione finanziaria mista,
il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita'
competente preposta alla vigilanza dell'impresa
regolamentata autorizzata in tale Stato membro;
3) nel caso in cui nello Stato membro in cui la
societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede
principale siano state autorizzate piu' imprese
regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il
compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita'
competente preposta alla vigilanza sull'impresa
regolamentata operante nel settore finanziario di maggiori
dimensioni;
4) nel caso in cui a capo del conglomerato
finanziario vi siano piu' societa' di partecipazione
finanziaria mista con la sede principale in diversi Paesi
dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia presente
un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e'
esercitato dall'autorita' competente preposta alla
vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale
dello stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali
imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero
dall'autorita' competente preposta alla vigilanza
sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario
di maggiori dimensioni;
5) nel caso in cui piu' imprese regolamentate con
sede principale nell'Unione europea abbiano come impresa
madre la stessa societa' di partecipazione finanziaria
mista e nessuna di queste imprese abbia ricevuto
l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede
principale la societa' di partecipazione finanziaria mista,
il compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita'
competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa
regolamentata che presenta il totale dello stato
patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di
maggiori dimensioni;
6) nel caso in cui un conglomerato finanziario
sia un gruppo che non fa capo a un'impresa madre o in
qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore e'
esercitato dall'autorita' competente che ha concesso
l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il
totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore
finanziario di maggiori dimensioni.
4. Il coordinatore, individuato in conformita' del
comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo
o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il
piu' elevato totale dello stato patrimoniale nel settore
finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il
gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario
ai sensi dell'articolo 3, nonche' la designazione del
coordinatore. Il coordinatore informa altresi' le autorita'
competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate
appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato
membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria
mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato
congiunto.
5. In casi particolari, le autorita' competenti
rilevanti possono, di comune accordo e consultato il
conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i
criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti opportuno in
considerazione della struttura del conglomerato e
dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi
e nominare quale coordinatore un'autorita' competente
diversa.
6. I compiti di vigilanza supplementare del
coordinatore includono:
a) il coordinamento della raccolta e della
diffusione di informazioni pertinenti o essenziali tra le
autorita' competenti, sia nel quadro del normale esercizio
delle proprie funzioni sia nelle situazioni di emergenza,
ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai
fini dell'esercizio della vigilanza da parte di
un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali;
b) la valutazione complessiva sotto il profilo
della vigilanza e la valutazione della situazione
finanziaria di un conglomerato finanziario;
c) la valutazione dell'osservanza delle
disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di
concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di
cui agli articoli 7, 8 e 9;
d) la valutazione complessiva delle operazioni
intragruppo e della concentrazione dei rischi, tenendo
sotto controllo, in particolare, i possibili rischi di
contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi
di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio fra
norme settoriali ed il livello o volume dei rischi;
e) la valutazione della struttura,
dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del
conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10;
f) la pianificazione e il coordinamento delle
attivita' di vigilanza, in collaborazione con le autorita'
competenti rilevanti, sia nel quadro del normale esercizio
delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza.
7. Il coordinatore, le altre autorita' competenti
rilevanti e, ove necessario, le altre autorita' competenti
interessate concludono accordi di coordinamento al fine di
agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di
coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori
compiti necessari per l'esercizio della vigilanza
supplementare e puo' specificare le procedure per il
processo decisionale fra le autorita' competenti rilevanti
e per la collaborazione con le altre autorita' competenti.
8. Il coordinatore puo' chiedere alle autorita'
competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la
sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino
esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare
dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per
l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di
trasmettergliele.
9. Al fine di evitare la duplicazione delle
segnalazioni alle varie autorita' coinvolte nella
vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni
gia' fornite a un'altra autorita' competente conformemente
alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso
di tali informazioni.
9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo
conto degli orientamenti del comitato congiunto,
collaborano fra loro e con le autorita' dei Paesi terzi e
agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare
tramite:
a) i collegi di supervisori istituiti in base alle
norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del
coordinatore in qualita' di autorita' di vigilanza
consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;
b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7,
che formano parte separata degli accordi di collaborazione
e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali."
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Cooperazione e scambio di informazioni tra
le autorita' competenti e con il comitato congiunto). - 1.
Fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle
norme settoriali, ai fini della vigilanza supplementare, il
coordinatore e le autorita' competenti preposte
all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate
appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano
strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le
informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa
tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini
cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza
indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per
l'espletamento dei suoi compiti.
2. Le autorita' di vigilanza italiane competenti
scambiano informazioni con le altre autorita' di vigilanza
competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto
d'ufficio.
3. La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo
scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:
a) l'identificazione della forma giuridica e della
struttura organizzativa e di governo societario del gruppo,
ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese
regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le
succursali significative appartenenti al conglomerato
finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a
livello dell'impresa madre capogruppo, nonche' delle
autorita' competenti delle imprese regolamentate del
gruppo;
b) le strategie del conglomerato finanziario;
c) la situazione finanziaria del conglomerato
finanziario, in particolare per quanto attiene
all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo,
alla concentrazione dei rischi e alla redditivita';
d) i principali azionisti e coloro che svolgono
funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato
finanziario;
e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del
rischio e di controllo interno a livello del conglomerato
finanziario;
f) le procedure per la raccolta di informazioni
presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario
e la verifica di tali informazioni;
g) i problemi incontrati dalle imprese
regolamentate o da altre imprese del conglomerato
finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio
alle imprese regolamentate;
h) le sanzioni di rilevante entita' e i
provvedimenti straordinari adottati dalle autorita'
competenti in conformita' delle norme settoriali o del
presente decreto.
4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini
dell'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorita'
competenti e fatte salve le rispettive responsabilita'
definite dalle norme settoriali, le autorita' competenti
interessate si consultano in merito:
a) ai mutamenti nell'azionariato e nella struttura
organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate
appartenenti a un conglomerato finanziario, che necessitano
dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle
autorita' competenti;
b) alle sanzioni di rilevante entita' e ai
provvedimenti straordinari adottati dalle autorita'
competenti.
5. Un'autorita' competente puo' decidere di non
procedere alla consultazione di cui al comma 4 in
situazioni di urgenza o qualora cio' possa compromettere
l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorita'
competente informa prontamente le altre autorita'
competenti.
6. Qualora le informazioni di cui al comma 3 del
presente articolo siano gia' state fornite a un'autorita'
competente ai sensi delle norme settoriali, le altre
autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza
supplementare possono richiedere direttamente le
informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse.
7. La raccolta o il possesso di informazioni
concernenti imprese appartenenti a un conglomerato
finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non
implica in alcun modo che le autorita' competenti siano
tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su
tali imprese.
8. Nell'osservanza delle norme settoriali, le
autorita' competenti possono scambiare informazioni
riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un
conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il
sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale
europea e il CERS, nella misura in cui cio' sia necessario
per l'assolvimento dei rispettivi compiti.
9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche,
regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza
supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai
fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con
l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato
congiunto.
10. Le autorita' competenti preposte all'esercizio
della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le
informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza;
la richiesta di informazioni puo' essere effettuata
direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti
vigilati dalla medesima autorita' oppure indirettamente,
per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore, per
le imprese regolamentate non vigilate dall'autorita'
richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione
finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata
per il tramite dell'autorita' di vigilanza preposta alla
verifica dei requisiti di cui all'articolo 11.
11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese
regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle
competenti autorita' di vigilanza italiane, informazioni
alle autorita' di vigilanza di altri Paesi dell'Unione
europea.»
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Adeguatezza patrimoniale supplementare). - 1.
Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza
patrimoniale, le imprese regolamentate appartenenti a un
conglomerato finanziario assicurano, mediante
un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a
livello di conglomerato finanziario, che il totale dei
mezzi propri disponibili a livello di conglomerato
finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai
requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base
di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il
coordinatore, previa consultazione con le altre autorita'
competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario
stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.
2. Il coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza
patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il
calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato
almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla
societa' di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del
calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono
incluse nell'ambito della vigilanza supplementare tutte le
imprese appartenenti al settore finanziario e le societa'
di partecipazione finanziaria mista.
3. Il risultato del calcolo e i dati necessari per
quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa
regolamentata o dalla societa' di partecipazione
finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario
oppure da un'impresa regolamentata appartenente al
conglomerato finanziario individuata dal coordinatore,
previa consultazione delle altre autorita' competenti
rilevanti e del conglomerato finanziario.
4. Il coordinatore puo' decidere di escludere una
determinata impresa dal calcolo dei requisiti di
adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:
a) qualora l'impresa abbia sede in un Paese non
appartenente all'Unione europea nel quale esistano ostacoli
giuridici alla trasmissione delle informazioni necessarie;
non sono considerati ostacoli le norme settoriali in
materia di obbligo per le autorita' competenti di negare
l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo
esercizio dei compiti di vigilanza;
b) qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai
fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle
imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato
finanziario; le imprese di interesse trascurabile devono
comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme,
presentano un interesse non trascurabile;
c) qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna
o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza
supplementare. In tal caso, salvo situazioni di urgenza,
l'esclusione e' decisa dal coordinatore sentite le altre
autorita' competenti rilevanti.
5. Il coordinatore e le autorita' di vigilanza
rilevanti possono stabilire, di comune accordo, i limiti
quantitativi e le caratteristiche qualitative dell'impresa
ai fini della esclusione dal calcolo dei requisiti di
adeguatezza patrimoniale supplementare.
6. Nel caso in cui il coordinatore decida l'esclusione
di un'impresa regolamentata italiana dal calcolo
dell'adeguatezza patrimoniale, ai sensi del comma 4,
lettera b), le autorita' di vigilanza italiane possono
chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di
fornire informazioni per agevolare l'esercizio della
vigilanza sull'impresa regolamentata.
6-bis. Ai fini della verifica dell'adeguatezza
patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario,
qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile)
di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di
solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati sulla
base delle rispettive norme settoriali in materia di forma
e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo
2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il
calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale
sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente
dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una
partecipazione in un'altra impresa del gruppo.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 8 (Concentrazione dei rischi). - 1. Fatte salve
le norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa'
di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a
intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al
coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione
dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La
soglia di significativita' e' definita dal coordinatore,
previa consultazione delle altre autorita' competenti
rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi
propri obbligatori o le riserve tecniche.
2. Il coordinatore, previa consultazione delle altre
autorita' competenti, individua il tipo di rischi che le
imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato
finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della
specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del
conglomerato finanziario.
3. Le informazioni necessarie sono trasmesse al
coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di
partecipazione finanziaria mista che e' a capo del
conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata
appartenente al conglomerato finanziario individuata dal
coordinatore previa consultazione delle altre autorita'
competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
4. Le autorita' di vigilanza competenti rilevanti,
possono di comune accordo disporre limiti quantitativi
ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire
gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a
qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di
conglomerato finanziario.
5. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia
una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme
settoriali in materia di concentrazione dei rischi del
settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a
tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la
societa' di partecipazione finanziaria mista.»
6. Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla
valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza
supplementare da parte del coordinatore.
7. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21,
comma 6, della direttiva 2002/87/CE e successive
modificazioni, le autorita' di vigilanza italiane rendono
noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi
applicati in materia di vigilanza supplementare sulla
concentrazione dei rischi.
7-bis. Le autorita' competenti applicano il presente
articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE,
dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al
fine di assicurare la convergente applicazione della
vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi
delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati
finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza
previsti dal presente articolo con le corrispondenti
previsioni delle norme settoriali nella stessa materia,
anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato
finanziario.».
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 9 (Operazioni intragruppo). - 1. Fatte salve le
norme settoriali, le imprese regolamentate o le societa' di
partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli
regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in
merito alle operazioni intragruppo significative delle
imprese regolamentate effettuate all'interno del
conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e'
definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre
autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso,
ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve
tecniche.
2. Fino all'individuazione, da parte del coordinatore,
della soglia di significativita' delle operazioni
intragruppo, si presumono significative le operazioni
superiori al 5 per cento dell'importo totale dei requisiti
di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato.
3. Il coordinatore, previa consultazione delle altre
autorita' competenti, individua il tipo di operazioni che
le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato
finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della
specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del
conglomerato.
4. Le informazioni necessarie sono trasmesse al
coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di
partecipazione finanziaria mista che e' a capo del
conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata
appartenente al conglomerato finanziario individuata dal
coordinatore previa consultazione delle altre autorita'
competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
5. Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza
supplementare, le autorita' di vigilanza competenti
rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti
quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre
misure che permettano di conseguire gli obiettivi di
vigilanza supplementare riguardo alle operazioni
intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un
conglomerato finanziario.
6. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia
una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme
settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore
finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale
settore comprensivo della societa' di partecipazione
finanziaria mista.
7. Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla
valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza
supplementare da parte del coordinatore.
8. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21,
comma 6, della direttiva 2002/87/CE e successive
modificazioni, le autorita' di vigilanza italiane rendono
noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi
applicati in materia di vigilanza supplementare sulle
operazioni intragruppo.
8-bis. Le autorita' competenti applicano il presente
articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE,
dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al
fine di assicurare la convergente applicazione della
vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari,
la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal
presente articolo con le corrispondenti previsioni delle
norme settoriali nella stessa materia, anche con
riferimento alle partecipazioni del conglomerato
finanziario.».
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 10 (Controlli interni e procedure di gestione del
rischio). - 1. Le imprese regolamentate pongono in essere
nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei
principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di
controllo interno e procedure di gestione del rischio,
comprese idonee procedure amministrative e contabili.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) governo societario e gestione sani, con
l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e
delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono
attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione a
livello del conglomerato finanziario per quanto concerne
tutti i rischi assunti;
b) opportune politiche di adeguatezza patrimoniale,
al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale
sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali
conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e
dell'allegato al presente decreto;
c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati
nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti
in essere in tutte le imprese incluse nel campo di
applicazione della vigilanza supplementare, al fine di
consentire la quantificazione, il monitoraggio e il
controllo dei rischi a livello del conglomerato
finanziario;
c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare,
ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di
risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su
base regolare.
3. I meccanismi di controllo interno includono:
a) meccanismi adeguati per quanto concerne
l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e
quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire
un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;
b) valide procedure di segnalazione e contabili, atte
a consentire l'accertamento, la quantificazione, il
monitoraggio ed il controllo delle operazioni intragruppo e
della concentrazione dei rischi.
4. Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in
ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono istituiti adeguati
meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorita'
di vigilanza competenti mediante specifici accordi di
coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle
informazioni utili all'esercizio della vigilanza
supplementare.
5. Il coordinatore valuta, sotto il profilo della
vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui
al presente articolo per il conglomerato finanziario nel
suo complesso.
5-bis. Le imprese regolamentate incluse in un
conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle
autorita' competenti informazioni circa la propria forma
giuridica e struttura di governo societario e organizzativa
a livello di conglomerato finanziario, anche con
riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle
succursali o sedi secondarie significative.
5-ter. Le imprese regolamentate facenti parte di un
conglomerato finanziario pubblicano annualmente,
nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione
della propria forma giuridica, struttura di governo
societario e organizzativa.
5-quater. Le autorita' competenti applicano il presente
articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE,
dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al
fine di assicurare la convergente applicazione della
vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno
e sulle procedure di gestione del rischio, nonche' la
coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti
dalle norme settoriali, anche con riferimento alle
partecipazioni del conglomerato finanziario.
5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di
stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti
rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello
svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene
conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e
comunica a quest'ultimo i risultati.».
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Requisiti di onorabilita' e professionalita'
degli esponenti aziendali delle societa' di partecipazione
finanziaria mista). - 1. I soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso le
societa' di partecipazione finanziaria mista devono
possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita'
determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al
settore di maggiori dimensioni del conglomerato
finanziario.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza
dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali
applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la
decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti
dalle norme settoriali.
3. Si applicano le cause di sospensione temporanea
dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al
comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita'
indicate nel comma 2.».
Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 13 (Poteri supplementari e misure di
esecuzione). - 1. In caso di mancata osservanza dei
requisiti di vigilanza supplementare di cui agli articoli
da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate appartenenti
ad un conglomerato finanziario o qualora tali requisiti
siano rispettati ma la solvibilita' sia comunque
compromessa oppure qualora le operazioni intragruppo o la
concentrazione dei rischi compromettano la posizione
finanziaria delle imprese regolamentate, le autorita'
competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono
adottare:
a) i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3,
del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1,
e all'articolo 191 del CAP;
a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo
I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;
b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV
del TUF;
c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo
III, e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.
2. Nei confronti delle societa' di partecipazione
finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di
cui al comma 1, lettere da a-bis) a c), sono disposti o
proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme
settoriali.
3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle
societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in
un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un
conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana
che svolge funzioni di coordinatore puo' chiedere
all'autorita' di vigilanza estera competente i
provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel
piu' breve tempo possibile.
4. Per le specifiche finalita' di questo articolo, il
coordinatore e le altre autorita' competenti interessate
coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con
specifici accordi.».
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 15 (Vigilanza supplementare equivalente). - 1. Le
imprese regolamentate che non rientrano nel campo di
applicazione della vigilanza supplementare di cui
all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia
un'impresa regolamentata o una societa' di partecipazione
finanziaria mista con sede principale in un Paese non
appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza
supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate nel
presente articolo.
2. L'autorita' di vigilanza italiana, che rivestirebbe
il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le
imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte
a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese
non appartenente all'Unione europea, equivalente alla
vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del
presente decreto. La verifica e' effettuata di iniziativa
oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi
impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.
3. L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma
2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene
conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto.
Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con
la decisione adottata da un'altra autorita' competente
rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE,
all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie
in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni
dell'Unione europea.
4. Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una
vigilanza supplementare equivalente, le autorita' di
vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di
cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza
supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi
alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5,
che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza
supplementare di cui all'articolo 2.
5. I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono
concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui al
comma 2, con le altre autorita' competenti rilevanti e
comunicati alle autorita' competenti interessate e alla
Commissione europea. In particolare, l'autorita' di
vigilanza italiana di cui al comma 2 puo' disporre la
costituzione di una societa' di partecipazione finanziaria
mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e
applicare la vigilanza supplementare di cui al presente
decreto alle imprese regolamentate appartenenti al
conglomerato finanziario facenti capo a tale societa' di
partecipazione.
6. Ferme restando le norme settoriali sulla
cooperazione con autorita' di Stati non appartenenti
all'Unione europea, le autorita' di vigilanza italiane
possono negoziare accordi con uno o piu' Paesi terzi in
merito alle modalita' di esercizio della vigilanza
supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un
conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati e'
comunicato alla Commissione europea.».
Si riporta il testo dell'allegato del citato decreto
legislativo n. 142 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Allegato (previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b))
1. Metodi di calcolo
A) Metodo del «consolidamento contabile».
Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale
supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a
un conglomerato finanziario e' effettuato sulla base dei
conti consolidati.
I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare
sono calcolati come differenza tra:
i) i fondi propri del conglomerato finanziario
calcolati sulla base della posizione consolidata del
gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle
rispettive norme settoriali;
e,
ii) la somma dei requisiti di solvibilita' per ogni
settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti
di solvibilita' per ogni settore finanziario sono calcolati
conformemente alle rispettive norme settoriali.
Per le imprese non regolamentate operanti nel settore
finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei
requisiti di solvibilita' settoriali, si calcola un
requisito di solvibilita' teorico.
La differenza non puo' essere negativa.
B) Metodo della «deduzione e aggregazione».
Il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale
supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a
un conglomerato finanziario e' effettuato sulla base dei
conti di ciascuna impresa del gruppo.
I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare
sono calcolati come la differenza tra:
i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa,
regolamentata o meno, operante nel settore finanziario,
appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi
ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme
settoriali;
e,
ii) la somma dei requisiti di solvibilita' di
ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata,
operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i
requisiti di solvibilita' sono calcolati in conformita'
delle rispettive norme settoriali, e del valore contabile
delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.
Nel calcolo si tiene conto della quota proporzionale
detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una
partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per «quota
proporzionale» si intende la quota del capitale
sottoscritto, detenuta direttamente o indirettamente da
tale impresa.
Per le imprese non regolamentate operanti nel settore
finanziario si calcola un requisito di solvibilita'
teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di
solvibilita' ai fini del calcolo della loro quota
proporzionale di cui al precedente capoverso, conformemente
a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato.
La differenza non puo' essere negativa.
C) Combinazione di metodi. Le autorita' competenti
possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).
2. Principi tecnici
A) Forma e portata del calcolo dei requisiti
dell'adeguatezza patrimoniale supplementare.
Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa e'
un'impresa figlia e presenta un deficit rispetto al
requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, oppure
un deficit di solvibilita' teorico nel caso si tratti di
un'impresa non regolamentata operante nel settore
finanziario, il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia
va considerato per intero.
Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la
responsabilita' dell'impresa madre che detiene una quota
del capitale e' limitata rigorosamente e inequivocabilmente
a tale quota di capitale, il coordinatore puo' consentire
che il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia sia
considerato su base proporzionale.
In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un
conglomerato finanziario, il coordinatore, previa
consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti,
stabilisce la quota proporzionale da prendere in
considerazione, tenendo conto delle passivita' che derivano
dai legami esistenti.
B) Altri principi tecnici.
Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei
requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per
le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato
finanziario, il coordinatore, e ove necessario, le altre
autorita' competenti interessate, provvedono
all'applicazione dei seguenti principi:
i) deve essere eliminato il computo multiplo degli
elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello
di conglomerato (multiple gearing) nonche' ogni altra
costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni
interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del
computo multiplo e della costituzione di fondi propri
grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorita'
competenti applicano per analogia i principi fissati in
materia dalle relative norme settoriali;
ii) i requisiti di solvibilita' per ognuno dei
diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario
sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente
alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di
fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo
gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna
norma settoriale («capitale intersettoriale») possono
essere presi in considerazione ai fini della verifica
dell'osservanza dei requisiti di solvibilita'.
Se le norme settoriali prescrivono limiti
all'ammissibilita' di determinati fondi propri
classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti
si applicano, in quanto compatibili, al calcolo dei fondi
propri a livello di conglomerato finanziario.
Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato
finanziario, le autorita' competenti tengono altresi' conto
dell'efficacia della trasferibilita' e disponibilita' di
fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce
degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.
Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata
operante nel settore finanziario, viene calcolato un
requisito di solvibilita' teorico, conformemente al
paragrafo 1 del presente allegato, si intende per requisito
di solvibilita' teorico il requisito patrimoniale che delle
pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di
un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario
interessato; nel caso delle societa' di gestione
patrimoniale, per requisito di solvibilita' si intende il
requisito patrimoniale di cui all'articolo 5-bis, paragrafo
1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito di
solvibilita' teorico di una societa' di partecipazione
finanziaria mista e' calcolato in base alle norme
settoriali del settore finanziario di maggiori dimensioni
nel conglomerato finanziario.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;».
2. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.».
3. All'articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.»;
b) al comma 5, dopo le parole: "societa' finanziaria" sono inserite le seguenti: "e alla societa' di partecipazione finanziaria mista".
4. All'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziaria» sono inserite le seguenti: «e la societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
5. All'articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e alle societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
6. Dopo l'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista). - 1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.».
7. All'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista».
8. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, lettera g), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e delle societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) la parola: «lettera» e' sostituita dalle seguenti: «lettere b) e b-bis),».
9. All'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 3, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti
dall'articolo 23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle
attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f),
numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai
sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b-bis) per "di partecipazione finanziaria mista" si
intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n . 142;
c) per "societa' strumentali" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita'
delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti
nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
gestione di servizi anche informatici.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 60 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e
dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da
essa partecipate vi sia almeno una banca italiana
controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle
deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa'
bancarie e finanziarie.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 61 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 61 (Capogruppo). - 1. Capogruppo e' la banca
italiana o la societa' finanziaria o la societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia,
cui fa capo il controllo delle societa' componenti il
gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da
un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria
o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede
legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2.
3. Ferma restando la specifica disciplina
dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai
controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca
d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue
modificazioni non contrastino con la gestione sana e
prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di
direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle
componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della
stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa'
del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione
per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza
consolidata.
5. Alla societa' finanziaria e alla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica
l'art. 52.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 62 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 62 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso la societa'
finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria
mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni
presso le banche salvo quanto previsto dall'articolo
67-bis.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 63 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 63 (Partecipazioni). - 1. Alle societa'
finanziarie e alle societa' di partecipazione finanziaria
mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo
II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al
gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle
medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i
poteri previsti dall'articolo 21 salvo quanto previsto
dall'articolo 67-bis.».
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 69
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi
informativi).
Omissis.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la
Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata
anche:
a) sulle societa' finanziarie e sulle societa' di
partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un
altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o
una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche
congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e
b).
1-ter. - 1-quinquies.....Omissis......».
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 96-bis
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 96-bis (Interventi). - 1. - 3.....Omissis.....
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al
portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri
elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal
codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione
alle quali sia intervenuta una condanna per i reati
previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice
penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato,
degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri
enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per
conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie e delle
societa' di partecipazione finanziaria mista indicate
nell'articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle
compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento
collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso
gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta
direzione della banca o della capogruppo del gruppo
bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta
persona, dei titolari delle partecipazioni indicate
nell'articolo 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto
dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che
hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria
della banca, in base a quanto accertato dai commissari
liquidatori.
5. - 8....Omissis....».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 139 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, e di societa'
finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista
capogruppo e in intermediari finanziari).
1. - 2....Omissis.....
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' finanziarie e nelle societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo.».
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Nel preambolo, dopo le parole: «Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse;
b) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»;
c) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»;
d) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario» sono soppresse;
e) dopo la lettera bb), e' aggiunta la seguente: «bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;»;
f) alla lettera cc-quater), numero 3), dopo la parola: «investimento», le parole: «o un ente finanziario» sono soppresse;
g) alla lettera cc-quater), numero 3), le parole: «4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE» sono sostituite dalle seguenti: «4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013»;
h) alla lettera cc-quater), numero 4), le parole: «ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);»;
i) la lettera dd) e' sostituita dalla seguente: «dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».
4. All'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.»;
b) il comma 2 e' abrogato.
5. All'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o l'impresa di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 1, dopo le parole: «o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa» sono inserite le seguenti: «o da un'altra impresa di partecipazione finanziaria mista».
6. All'articolo 84 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «del presente titolo» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.».
7. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo' individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.».
8. All'articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».
9. All'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis;».
10. All'articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.».
11. All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «da una impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o».
12. Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 210-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.».
13. All'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Se un'impresa di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «un'impresa di partecipazione finanziaria mista o»;
b) al comma 2, dopo le parole: «da una o piu' imprese di partecipazione assicurativa», sono inserite le seguenti: «, di partecipazione finanziaria mista»;
c) al comma 2, dopo le parole: «che sia un'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «, un'impresa di partecipazione finanziaria mista»;
d) al comma 4, dopo le parole: «dall'impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «dall'impresa di partecipazione finanziaria mista,».
14. All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «imprese di partecipazione assicurativa intermedie,», sono inserite le seguenti: «delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,».
15. All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista».
16. All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «o all'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o all'impresa di partecipazione finanziaria mista».
Note all'art. 3:
Si riporta il preambolo al citato decreto legislativo
n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto:
«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unita',
continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003,
n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e semplificazione -
legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi urgenti in materia di qualita' della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di
semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo
4, recante delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di assicurazioni private, cosi'
come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27
luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante
regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29
aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle
assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, recante modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del
portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione
poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante
istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli
agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente
riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante
istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di
assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove
norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla
vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante
disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante
disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione
nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei
natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante
integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576,
e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o
enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,
recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e
87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma
degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di
attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione
delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo
della libera prestazione di servizi e che modifica la
direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante
istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti
assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai
veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del
2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e
la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di
recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita e che modifica le
direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di
recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme concernenti
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma
1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di
rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore
assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di
attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti
ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure
per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di
attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di
risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di
attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di
assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli, che modifica anche la
direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307,
di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva
2002/13/CE concernenti il margine di solvibilita' delle
imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei
rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di
attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa
alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle
imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche'
all'istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri,
funzioni e competenze;
Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, sull'intermediazione
assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data
25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del
14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive
e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:».

Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del codice
delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni
indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le
operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attivita' riassicurativa: l'assunzione e la
gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi o rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato
membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il
domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
f) attivita' in regime di stabilimento o rischio
assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che
un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che
un'impresa assume da uno stabilimento situato nel
territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale
incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli
intermediari e gli altri operatori del settore
assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
h) carta verde: certificato internazionale di
assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della Commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati
personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di
assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi
diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono
ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di
assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di
liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro
i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
alle persone causati da un veicolo non identificato o per
il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il
fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo
285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3,
qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora
l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita'
industriale, commerciale o intellettuale e il rischio
riguardi questa attivita';
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti:
1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;
2) l'importo del volume d'affari risulti
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;
3) il numero dei dipendenti occupati in media
durante l'esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
s) impresa: la societa' di assicurazione o di
riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia
ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa'
avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa'
avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata
secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la
societa' di assicurazione avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico
europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una
societa' controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di
riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una
societa' controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione
extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa
di partecipazione finanziaria mista, sempreche' almeno una
delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede
legale nel territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista:
un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la societa'
autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione,
diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di
assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di
riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa
finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione
o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE
oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di
fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i
rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del
gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione
captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria:
la societa' avente sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per
l'esercizio dell'attivita' riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o
un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi
dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva
2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi
dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e'
succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita'
mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un
determinato Stato. I crediti sono considerati come
localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono
esigibili;
gg) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone
costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive
comunitarie sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario
autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,
nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono
istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla
navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e'
azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo
istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile;
[oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che
comportano il controllo della societa' e le partecipazioni
individuate dall'ISVAP, in conformita' ai principi
stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro delle
attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa';]
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i
contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane,
ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie
situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i
contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da
stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in
altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa
italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del
portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede
legale in altro Stato;
rr) principi contabili internazionali: i principi
contabili internazionali e le relative interpretazioni
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi
da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita'
rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive
l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che
costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
assicurativa o riassicurativa;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione
in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
espressa in termini di rischio economico massimo
trasferito, risultante da un significativo trasferimento
sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di
timing, eccede, per un importo limitato ma significativo,
il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad
almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore
del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il
risultato economico del contratto tra le parti nel tempo,
al fine di raggiungere il trasferimento del rischio
previsto;
vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o
senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi
ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che
finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi
mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
veicolo;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo;
uno Stato aderente all'accordo di estensione della
normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli
Stati appartenenti all'Associazione europea di libero
scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui
alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e'
ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e'
assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di
cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui
alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal
quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni
immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi
contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso
contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli
di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia
durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a
rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui
l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e'
una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa
alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di
destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da
uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si
e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di
targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo
stesso veicolo;
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro
dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio
economico europeo in cui e' situata la sede legale
dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o
il rischio o dell'impresa di riassicurazione;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu'
persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo
72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per
il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o
per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del
capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione
che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato,
da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza
notevole ancorche' non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone
sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o
comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di
un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando
gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza
dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in
misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami, al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive
modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito
dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato
abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento
comunitario e italiano;
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione:
l'organizzazione professionale che e' costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25
gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del
comitato dei trasporti interni della Commissione economica
per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in
uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli;
qqq) unita' da diporto: il natante definito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una
motrice.».
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 57 del
citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 57 (Attivita' di riassicurazione). - 1.
....Omissis.....
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto
sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle
operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali
operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le
attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
3. - 4.....Omissis.....».
Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 82 (Gruppo assicurativo). - 1. A fini di
vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente
composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana capogruppo e dalle imprese assicurative,
riassicurative e dalle societa' strumentali da questa
controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione
assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese
assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali
da questa controllate;
b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione
finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle
imprese assicurative, riassicurative e dalle societa'
strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana
controllata.
2. (Abrogato).».
Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 83 (Impresa capogruppo). - 1. Capogruppo e'
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana
ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa
di partecipazione finanziaria mista con sede legale in
Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le
societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a
sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione
o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di
partecipazione assicurativa o riassicurativa o da un'altra
impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale
in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non
contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.».
Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 84 (Impresa di partecipazione capogruppo). - 1.
Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione
assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa
di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano
le disposizioni in materia di requisiti di
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni
presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione
salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis.
2. All'impresa di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo o all'impresa di partecipazione
finanziaria mista capogruppo si applicano gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si
applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del
presente titolo, salvo quanto previsto dall'articolo
87-bis.».
Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 95 (Imprese obbligate). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel
territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle
imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che
controllano una o piu' societa', redigono il bilancio
consolidato conformemente ai principi contabili
internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di
partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che
detengono il controllo di una o piu' imprese di
assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le
imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale
in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese
di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite,
qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del
conglomerato finanziario sia quello assicurativo,
determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio
consolidato sono considerate imprese controllate quelle
indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127.»..
Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 96 (Direzione unitaria). - 1. L'obbligo di
redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso
in cui due o piu' imprese di assicurazione o
riassicurazione aventi sede legale nel territorio della
Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o
imprese di partecipazione finanziaria mista di cui
all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano
le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino
secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o
di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro
organi di amministrazione siano composti in maggioranza
dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le
imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e
durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al
comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno
dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia,
diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione
ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da
un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui
all'articolo 95, commi 2 o 2-bis;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato,
salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste
all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla
redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base
ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato,
presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del
bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione
unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione
del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3,
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non e'
richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio
da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento
del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni
dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al
bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi'
la denominazione e la sede dell'impresa che redige il
bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia
dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio
del registro delle imprese del luogo ove e' la sede
dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle societa'
che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.».
Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 99 (Data di riferimento). - 1. La data di
riferimento del bilancio consolidato coincide con la data
di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa
controllante obbligata alla redazione. Nel caso
quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa
o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui
all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento
coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle
imprese assicurative controllate.».
Si riporta il testo dell'articolo 210 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 210 (Ambito di applicazione). - 1. Per la
vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di
riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della
Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in
almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi
sede legale in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica e che siano controllate da
una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa
di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in
uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie
che sono istituite nel territorio della Repubblica da
imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno
sede legale in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese
di assicurazione, che le medesime sedi siano gia' soggette
alla vigilanza complessiva di solvibilita' esercitata
dall'autorita' di un altro Stato membro.».
Si riporta il testo dell'articolo 218 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 218 (Verifica della solvibilita' dell'impresa
controllante). - 1. Le imprese di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2,
effettuano una verifica della solvibilita' dell'impresa
controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP
con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa,
un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in
uno Stato terzo e' a sua volta controllata da una o piu'
imprese di partecipazione assicurativa, di partecipazione
finanziaria mista, di assicurazione o di riassicurazione
aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della
solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo
a livello dell'ultima impresa controllante che sia
un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di
partecipazione finanziaria mista o un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo.
3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la
verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli
o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse
tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di
partecipazione assicurativa, dall'impresa di partecipazione
finanziaria mista, dall'impresa di assicurazione o di
riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di
cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP,
unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto
dimostrativo della situazione di solvibilita' della
controllante secondo il modello di cui all'articolo 219,
comma 1, lettera d).".
Si riporta il testo dell'articolo 219 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 219 (Calcolo della situazione di solvibilita'
corretta). - 1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i
criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita',
i termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare
periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo
della solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione
o di riassicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilita' corretta, i criteri applicativi
del calcolo della solvibilita' corretta, l'eliminazione del
doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del
margine di solvibilita', il trattamento, il trasferimento
ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del
margine di solvibilita', l'eliminazione della costituzione
di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di partecipazione
assicurativa intermedie, delle imprese di partecipazione
finanziaria mista intermedie, delle imprese di
assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale
in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione
controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato
terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione
di solvibilita' corretta, determinando agli stessi fini gli
effetti derivanti dall'indisponibilita' delle informazioni
relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi
sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della
situazione di solvibilita' della societa' che controlla
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, i criteri
e le modalita' di verifica della solvibilita' della
medesima societa', i principi generali, i metodi di
calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini
del margine di solvibilita' teorico ed i casi di esonero
dall'obbligo di verifica della solvibilita' dell'impresa
controllante;
e) le modalita' tecniche per il calcolo della
situazione di solvibilita' corretta, garantendo la
permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di
calcolo.».
Si riporta il testo dell'articolo 220 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 220 (Accordi per la concessione di esoneri). - 1.
Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui
all'articolo 210, comma 1, e' controllata da un'altra
impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione
o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede
legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare
l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di
calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se
l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza
competenti degli Stati membri interessati di attribuire
l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di
vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione
di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di
assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un
altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di
partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di
partecipazione finanziaria mista o dalla stessa impresa di
assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in
uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210,
comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della
solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha
concordato con le autorita' degli altri Stati membri
interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza
supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato
membro.».
Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato
decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 228 (Misure a seguito della verifica di
solvibilita' dell'impresa controllante). - 1. L'ISVAP, se
in base alla verifica sulla solvibilita' dell'impresa
controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la
solvibilita' di un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e'
compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di
assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di
partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione
finanziaria mista capogruppo di presentare un programma di
intervento atto a garantire la solvibilita', anche futura,
dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilita' in capo
all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in
caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del
programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII,
capo III, puo':
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi
operazione di cui all'articolo 215, nonche' le operazioni
tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o
di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le
imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c),
legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero
distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di
patrimonio netto.».
 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle societa' che controllano una Sim o una societa' di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b);»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis)».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Composizione del gruppo). - 1. La Banca
d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini
della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19,
comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II
del presente Titolo applicabili alle societa' che
controllano una Sim o una societa' di gestione del
risparmio, individuate ai sensi della lettera b);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme
dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata
tra quelli esercenti attivita' bancaria e servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio,
nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita'
finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettera b) e lettera b-bis), del T.U. bancario.
Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non
sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo
testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente,
da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una
SIM o una societa' di gestione del risparmio.
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1,
lettera b), e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
dalla Banca d'Italia alla Consob.».
 
Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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