Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2014 (vai al sommario)
LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citta' metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di citta' e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla citta' metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di citta' metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
7. Sono organi della citta' metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonche' i poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonche' l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in ordine alle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalita' di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citta' metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citta' metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) puo' prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificita' territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della citta' metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa puo' essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalita' in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.
12. Le citta' metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citta' metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.
13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento e' prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.
15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.
16. Il 1º gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citta' metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della citta' metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
18. La citta' metropolitana di Reggio Calabria e' costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della citta' metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 e' sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 e' sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.
19. Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano e' composto dal sindaco metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sara' determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu' comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresi' necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, e' condizione necessaria, affinche' si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della citta' metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citta' metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2) il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citta' metropolitana, provincia o circoscrizione»;
b) all'articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
c) l'articolo 65 e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilita' per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). - 1. Le cariche di presidente provinciale, nonche' di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».
24. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 e' esercitato a titolo gratuito.
25. Il consiglio metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citta' metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 e' inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della citta' metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui e' sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.
33. Ai fini delle elezioni, i comuni della citta' metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana e' determinato secondo le modalita', le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.
35. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore e' ponderato ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, quelli piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
38. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citta' metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citta' metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano puo' nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarita' dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.
42. La conferenza metropolitana e' composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, alla citta' metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citta' metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonche', ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la citta' metropolitana puo' esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
47. Spettano alla citta' metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle citta' metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
49. In considerazione della necessita' di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia' assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana.
50. Alle citta' metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonche' le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l'assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L'assemblea dei sindaci e' costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
62. Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.
64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parita' di cifra individuale ponderata, e' proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parita', e' proclamato eletto il candidato piu' giovane.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta:
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresi' le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita' del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero e' stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalita' e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarieta', anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o piu' enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonche' quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
94. Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilita' interno e le facolta' di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
b) il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, puo' determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalita' individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
97. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salva la necessita' di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.
98. Al commissario di cui all'articolo 141 del testo unico, e successive modificazioni, nonche' ad eventuali sub-commissari si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche' quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalita' e onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresi', le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la citta' metropolitana di Roma capitale e' disciplinata dalle norme relative alle citta' metropolitane di cui alla presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
103. Lo statuto della citta' metropolitana di Roma capitale, con le modalita' previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la citta' metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
105. All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;
c) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresi' rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
107. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28-bis e' sostituito dal seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni gia' costituite».
108. Tutte le cariche nell'unione sono esercitate a titolo gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di piu' comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilita', incandidabilita', inconferibilita' e incompatibilita' previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attivita' possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalita':
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono;
c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.
111. Il presidente dell'unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' le connesse attivita' di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse gia' quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o piu' comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che puo' prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunita' che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovra' prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione e' coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato e' comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attivita' programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che puo' fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno gia' provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilita' e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune e' esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalita', succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita' del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalita' della procedura di fusione per incorporazione.
131. Le regioni, nella definizione del patto di stabilita' verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e societa' pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l'anno 2014, e' data priorita' nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonche' a quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori e' stabilito in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni e' comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
139. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».
140. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalita' e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialita' presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realta' istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
142. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' abrogato.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
146. Con riferimento alle citta' metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilita' che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicita' e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle citta' metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della citta' metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonche' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
149. Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attivita' contenenti modalita' operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.
150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali

Boschi, Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il
Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Comma 5
- Si riporta il testo degli articoli 114 e 117 della
Costituzione:
«Art. 114. La Repubblica e' costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.».
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
Comma 6
- Si riporta il testo dell'art. 133 della Costituzione:
«Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito
d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo'
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.».
Comma 14
- Si riporta il testo del comma 325 dell'art.1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2014):
«Omissis.
325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al
commissariamento delle amministrazioni provinciali si
applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonche'
di cessazione anticipata degli organi provinciali che
intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30
giugno 2014.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 163 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227,
S.O.:
«Omissis.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di
previsione, e' consentita esclusivamente una gestione
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La
gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale,
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
«Omissis.
Comma 17
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo) - 1. Nei casi e per le
finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, anche su
iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna
all'ente interessato un congruo termine per adottare i
provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo
interessato, su proposta del Ministro competente o del
Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i
provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un
apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei
ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si
renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
Comma 22
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Omissis.
«4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi
consigli con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie.
Omissis.».
Comma 23
- Si riporta il testo degli articoli 60, comma 1, e 63,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), come modificati dalla presente legge:
«Art. 60 - (Ineleggibilita') - 1. Non sono eleggibili
a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, consigliere metropolitano, provinciale e
circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della
polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che
prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i
dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di
direttore generale o equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della
Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza;
3)
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti
di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione del comune o della
provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai
tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore
amministrativo e il direttore sanitario delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui
territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a
costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
societa' per azioni con capitale superiore al 50 per cento
rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni
di rappresentanza o con poteri di organizzazione o
coordinamento del personale di istituto, consorzio o
azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla
provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente in altro comune, provincia o
circoscrizione.
Omissis.»
"Art. 63 - (Incompatibilita') - 1. Non puo' ricoprire
la carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, consigliere metropolitano,
provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno
il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore,
dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento
ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti,
nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in
societa' ed imprese volte al profitto di privati,
sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello
Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la
partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia
inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto
dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296; (122)
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico
che presta opera in modo continuativo in favore delle
imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di
un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente,
con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in
materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto non determina
incompatibilita'. Qualora il contribuente venga eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso e' la commissione del comune capoluogo di
circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di
tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere e' la commissione del comune
capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto
contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in
ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione.
Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere e' la commissione del capoluogo di
provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a
seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilita' soltanto in caso di affermazione di
responsabilita' con sentenza passata in giudicato. La
costituzione di parte civile nel processo penale non
costituisce causa di incompatibilita'. La presente
disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorche' era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o
della provincia ovvero di istituto o azienda da esso
dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto
od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed
esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia
ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti e'
stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito
liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione
dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a
trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nei
precedenti articoli.
Omissis.».
Comma 28
- La legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei
consigli regionali. Disposizioni in materia di pari
opportunita' nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale. 11 dicembre 2012, n. 288.
Comma 45
- Si riporta il testo dell'art.118 della Costituzione:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarieta'.».
Comma 50
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3):
«Art. 4. (Attuazione dell'articolo 114, secondo
comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione
in materia di potesta' normativa degli enti locali) -. I
Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno
potesta' normativa secondo i principi fissati dalla
Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta'
statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i
principi generali in materia di organizzazione pubblica,
nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in
attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione
e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche
sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme
di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata
dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello
svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni,
delle Province e delle Citta' metropolitane e' riservata
alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito
della legislazione dello Stato o della Regione, che ne
assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le
rispettive competenze, conformemente a quanto previsto
dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della
Costituzione.
5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle
unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti
locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali,
fermo restando quanto previsto dal presente articolo.».
Comma 72
- La legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per
promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei
consigli regionali. Disposizioni in materia di pari
opportunita' nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'11-12-2012, n.288.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 163 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si veda la nota
al comma 14.
Comma 90
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8 - (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). . La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Comma 92
- Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
«Art. 119 - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
Comma 97
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6-5-2009, n. 103.
Comma 98
- Si riporta il testo dell'art. 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 141 - (Scioglimento e sospensione dei consigli
comunali e provinciali) - 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione
o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti
cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso del sindaco o del presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della
provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche'
contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del
consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il
bilancio;
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali
al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei
relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo
schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al
prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1)
della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di
scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la
relazione del Ministro contenente i motivi del
provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento e'
data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti
ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i
consigli comunali e provinciali e nominare un commissario
per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi
regionali le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.
Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi
comunque denominati degli enti locali di cui al presente
comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'art. 38 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274):
«Omissis.
1-bis. Non puo' essere nominato commissario
straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio,
l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato
fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non
possono inoltre essere nominati commissari straordinari il
coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado
dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo
intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio,
amministratore, o dipendente di altra organizzazione
imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali
di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso
parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha
portato al dissesto dell'impresa. Il commissario
straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle
ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma.».
Omissis.».
- Il Decreto 10 aprile 2013, n. 60 (Regolamento recante
determinazione dei requisiti di professionalita' ed
onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle
procedure di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31-5-2013, n. 126.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4-1-2013, n. 3.
Comma 102
- Il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
(Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento
transitorio di Roma Capitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18-9-2010, n. 219.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61
(Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24
della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento
di Roma Capitale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18-5-2012, n. 115.
- Il decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile
2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di
attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.
42, in materia di ordinamento di Roma Capitale) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15-5-2013, n. 112.
- Si riporta il testo del comma 2dell'art. 24 della
citata legge 5 maggio 2009, n. 42 :
«2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui
attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone
di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali..».
Comma 104
- Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art.19 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini), abrogati dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.
- Il testo dei commi da 1 a 13, dell'art. 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modificazioni (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
Comma 105
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 32 - (Unioni di comuni) - 1. L'unione di comuni
e' l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di norma
contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni
e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani,
essa assume la denominazione di unione di comuni montani e
puo' esercitare anche le specifiche competenze di tutela e
di promozione della montagna attribuite in attuazione
dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle
leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di
comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite
convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e
consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
associati e a essi non possono essere attribuite
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i
sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti
dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio e'
composto da un numero di consiglieri definito nello
statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati
tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle
minoranze e assicurandola rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e
ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogate
con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento
dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione. Lo statuto dellunione
stabilisce le modalita' di funzionamenti degli organi e ne
disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo
statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell'unione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti
le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio
delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli
previsti dalla normativa vigente in materia di personale,
la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non puo'
comportare, in sede di prima applicazione, il superamento
della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime,
attraverso specifiche misure di razionalizzazione
organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni,
devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in
materia di personale.
5-bis.Previa apposita convenzione, i sindaci dei
comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le
funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a
personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni
associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
recante regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale
del segretario di un comune facente parte dell'unione,
senza che cie' comporti l'erogazione di ulteriori
indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per la
funzione di segretario gia' affidati ai dipendenti delle
unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
segretari delle unioni di comuni si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1981, n.
93, e successive modificazioni.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte
dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle
tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6, commi
5 e 6.».
- Si riporta il testo del comma 557 dell'art.1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 23
marzo 1981 n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo
della montagna):
« Art. 8. (Segretari delle comunita' montane). Sono
abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle
comunita' montane, gli atti e i contratti di cui
all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383 , e successive modificazioni e integrazioni, i
segretari delle comunita' montane che siano in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di
segretario comunale.
Per il rogito degli atti e contratti di cui ai
precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di
comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90
per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato
in apposito fondo da costituire presso il Ministero
dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per
cento della quota spettante alla comunita' montana e al
consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della
base presa in considerazione per i segretari comunali.
Circa le misure dei diritti di segreteria, le
modalita' di riscossione, le finalita' del fondo e
quant'altro riguardi la disciplina della materia si
applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la
relativa tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni ed integrazioni».
Comma 107
- Si riporta il testo dei commi 28-bis e 31 dell'art.
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e
delle convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite.
Comma 111
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo
1986, n. 65 recante (Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale):
«Art. 2 - (Funzioni del sindaco). Il sindaco o
l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni
di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive,
vigila sull'espletamento del servizio e adotta i
provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.».
Comma 112
- Si riporta il testo dei commi 3, 3-bis e 3-ter
dell'art.15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile):
"3. Il sindaco e' autorita' comunale di protezione
civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del
territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei
servizi di emergenza che insistono sul territorio del
comune, nonche' il coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli
interventi necessari dandone immediata comunicazione al
prefetto e al presidente della giunta regionale.
3-bis. Il comune approva con deliberazione
consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il piano di emergenza
comunale previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalita'
di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento
della protezione civile e dalle giunte regionali.
3-ter. Il comune provvede alla verifica e
all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza
comunale, trasmettendone copia alla regione, alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla
provincia territorialmente competenti.".
Comma 113
- Si riporta il testo dell'art. 57 del codice di
procedura penale:
«Art. 57 - (Ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria). 1. Salve le disposizioni delle leggi
speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di
Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di
polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un
ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma
dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti
di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 7
marzo 1986, n. 65:
«Art. 5 - (Funzioni di polizia giudiziaria, di
polizia stradale, di pubblica sicurezza)1. Il personale che
svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a
tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria,
riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia
giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del
Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai
sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di
procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi
dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai
sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto
personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di
agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o
dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la
perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza
qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti
requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di
ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica
sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione
dal sindaco, dipende operativamente dalla competente
autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto
di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai
quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica
sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui
possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei
termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi
regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui
all'articolo 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in
via generale, con apposito regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce
anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e
l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro
uso.».
Comma 116
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art.16 - (Municipi) - 1. Nei comuni istituiti
mediante fusione di due o piu' comuni contigui lo statuto
comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei
territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano
l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo
prevedere anche organi eletti a suffragio universale
diretto. - Si applicano agli amministratori dei municipi le
norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.».
Comma 117
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla
presente legge:
«Art.15 - (Modifiche territoriali fusione ed
istituzione di comuni). A norma degli articoli 117 e 133
della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto
tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono,
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante
approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli
comunali, definire lo statuto che entrera' in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarra' vigente fino alle
modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituto. Lo statuto del nuovo comune dovra'
prevedere che alle comunita' dei comuni oggetto della
fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre
ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e'
attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.».
Comma 121
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 14 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78:
«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.».
Comma 123
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999,
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla
Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1999, n. 95.
Comma 125
- Si riporta il testo dell'art. 151 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art.151 - (Principi in materia di contabilita') - 1.
Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi
di unita', annualita', universalita' ed integrita',
veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.
2. Il bilancio e' corredato di una relazione
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
durata pari a quello della regione di appartenenza e degli
allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di
legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche
mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione
illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 163 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio
di previsione da parte dell'organo regionale di controllo,
l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio
provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di
previsione, e' consentita esclusivamente una gestione
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La
gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale,
limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio
finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e
si applicano le modalita' di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio
definitivamente approvato. ».
Comma 126
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 37 - (Composizione dei consigli) - 1. Il
consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione
superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione
inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale e' composto dal
presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b)da 36 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri
provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione e' determinata in base ai
risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».
Comma 130
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 si veda la nota al comma 117.
- Per il testo dell'articolo 133 della Costituzione si
veda la nota al comma 6.
Comma 134
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 18 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
«9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga
alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100
milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, e' destinato alla realizzazione del primo
Programma «6000 Campanili» concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche,
ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti
telematiche di NGN e WI-FI, nonche' di salvaguardia e messa
in sicurezza del territorio. Possono accedere al
finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri,
autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con apposita convenzione
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e
il personale - e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per
l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che
fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, le unioni composte da comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni
risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite
dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
sopra citata convenzione, le richieste di contributo
finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto
non puo' essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di
1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento
puo' superare il contributo richiesto soltanto nel caso in
cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano gia'
immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune
proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto.
Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento
e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.».
Comma 135
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):
«17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun
consiglio comunale successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli
assessori e' stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e
fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto,
oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri ed il numero
massimo di assessori e' stabilito in quattro;
c). (abrogata).
d). (abrogata). ».
Comma 136
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000,
n. 227, S.O.
Comma 138
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 51. - (Durata del mandato del sindaco, del
presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati) .1. Il sindaco e il consiglio comunale, il
presidente della provincia e il consiglio provinciale
durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non e',
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno
dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie.».
Comma 139
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 13 del
citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
recante (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari):
«3.Fermo restando quanto previsto dalla legge 20
luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche
di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di
cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del
2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica
pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi
di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data
di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di
cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di
indizione delle elezioni relative alla prima legislatura
parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle
relative elezioni successive alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo
periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del
Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al
momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.».
Comma 140
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del
testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile;
c) indicazione dei principi generali, in
particolare per quanto attiene alla informazione, alla
partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e
pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai
quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti
di esclusivita', anche alla luce della normativa
comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione
per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la
vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche
privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle
fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche'
dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente
a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni
amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la
piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da
parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste
equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse
pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di
poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi
e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'
delle conferenze di servizi, previste dalle normative
vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai
sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite
le responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano,
oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedono, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli
obiettivi di semplificazione e di qualita' della
regolazione con la definizione della posizione italiana da
sostenere in sede di Unione europea nella fase di
predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di
semplificazione e di miglioramento della qualita' della
regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e
di amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
Comma 142
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni (Norme
per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali):
«Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e
provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da
tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15
giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno
ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il
mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla
data delle elezioni.
Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e
provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi
dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa
giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni
che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro
il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui
all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si
sono verificate oltre tale data.».
Comma 143
- Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, abrogato dalla presente
legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n.
302, S.O.
Comma 145
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
ottobre 2001, n. 248.
Comma 149
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
«Art. 9. - 1.
1-bis.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7-bis.All'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la
Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le
parole: «Presidente della Corte dei conti» sono inserite le
seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro».
7-ter.All'articolo 22, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni
previste» sono inserite le seguenti: «dalla legge e» e le
parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di
presidenza» sono soppresse.
7-quater .Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
 
Allegato A

(articolo 1, comma 34)
Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui
e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle
citta' metropolitane e delle province

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna citta' metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della citta' metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della citta' metropolitana o della provincia;
b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia;
c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera citta' metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e' ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
d) qualora per una o piu' fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e' ridotto a detta cifra; e' esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente e' assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima citta' metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e' esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e' dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.
 
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