Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 marzo 2014
Modifica degli allegati dei decreti 5 giugno 2013 relativi ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, ri-registrati sulla base delle lettere di accesso rilasciate rispettivamente dai dossier MANFIL 80 WP e MANFIL 75 WG.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione europea che prevedeva l'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;
Considerato che il suddetto decreto ministeriale ha stabilito, altresi', i tempi e le modalita' entro cui i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, dovevano presentare i dossier conformi ai requisiti dell'allegato III del suddetto decreto legislativo al fine di poterli ri-registrare alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo;
Visto il decreto dirigenziale 5 giugno 2013 relativo ai prodotti fitosanitari ri-registrati, sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 75 WG, fino al 30 giugno 2016, data di scadenza della sostanza attiva ora considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1077/2009 e confluita nell'allegato del regolamento (UE) 540/2011;
Visto il decreto dirigenziale 5 giugno 2013 relativo ai prodotti fitosanitari ri-registrati, sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 80 WP, fino al 30 giugno 2016 data di scadenza della sostanza attiva in questione;
Rilevato che per il prodotto fitosanitario FUNGI MZ DF (n. reg. 1293) l'impresa Sivam S.p.A. ha erroneamente trasmesso la lettera di accesso al dossier MANFIL 80 WP e per tale motivo ha richiesto in data 31 gennaio 2014 una rettifica dei suddetti decreti;
Visto in particolare l'allegato al decreto 5 giugno 2013 dei prodotti fitosanitari riregistrati sulla base del dossier MANFIL 80 WP che riporta erroneamente, alla riga 12, il prodotto fitosanitario in questione dell'Impresa Sivam S.p.A;
Considerato altresi' che il suddetto prodotto deve pertanto essere alla riga 8 del decreto dirigenziale del 5 giugno 2013 riportante l'elenco dei prodotti fitosanitari ri-registrati sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 75 WG;

Decreta:

Sono modificati gli allegati dei decreti dirigenziali del 5 giugno 2013 relativi ai prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva mancozeb, ri-registrati sulla base delle lettere di accesso rilasciate rispettivamente dai dossier MANFIL 80 WP e MANFIL 75 WG, conformi ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
In particolare viene eliminato il riferimento al prodotto fitosanitario FUNGI MZ DF (reg. n 12931) dell'Impresa Sivam S.p.A, riportato alla riga 12 dell'allegato al decreto 5 giugno 2013 contenente l'elenco dei prodotti fitosanitari ri-registrati sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 80 WP.
Lo stesso prodotto fitosanitario viene inserito alla riga 8 dell'allegato al decreto 5 giugno 2013 contenente l'elenco dei prodotti fitosanitari ri-registrati sulla base della lettera di accesso al dossier MANFIL 75 WP, con la composizione e alle condizioni indicate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

E' approvato quale parte integrante del presente decreto, l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare le confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario di cui trattasi, in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 20 marzo 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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