Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 marzo 2014
Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl», in Bologna ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna" e il successivo regolamento (UE) n. 701 della Commissione del 4 agosto 2010 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 18 marzo 2011, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit Srl" ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Pesca e Nettarina di Romagna";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 4 marzo 2011;
Visto il decreto 4 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2014, con il quale l'autorizzazione triennale sopra citata e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che il "Consorzio Pesca e Nettarina di Romagna IGP" ha confermato "Check Fruit Srl" quale organismo di controllo della denominazione protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. L'organismo denominato "Check Fruit Srl" con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 4 marzo 2011 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano dei controlli, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "Check Fruit Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. "Check Fruit Srl" non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Pesca e Nettarina di Romagna", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. "Check Fruit Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "Check Fruit Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di scelta.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. "Check Fruit Srl" comunica alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Pesca e Nettarina di Romagna" delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. "Check Fruit Srl" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Pesca e Nettarina di Romagna" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

1. "Check Fruit Srl" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 24 marzo 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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