Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 marzo 2014 |
Autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare», in Roma ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano" e il successivo regolamento (UE) n. 306 del 14 aprile 2010 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 2005, con il quale l'organismo "CertProDop Srl" e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano"; Visto il decreto 5 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2008, con il quale l'autorizzazione triennale di cui sopra e' stata prorogata; Considerato che il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP in sostituzione di "CertiProDop Srl" ha individuato "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" con sede in Roma, Via Tomassetti n.9, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta "Pecorino Toscano", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012; Considerato che "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Pecorino Toscano" conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che il piano dei controlli sopra citato e' stato valutato e ritenuto conforme; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" con sede in Roma, Via Tomassetti n.9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Pecorino Toscano", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996.
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. L'organismo autorizzato "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Pecorino Toscano", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" e' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di individuazione. 4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. L'organismo autorizzato "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Pecorino Toscano" delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Pecorino Toscano" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
L'organismo "CertiProDop Srl" deve rendere disponibile a "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.
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| Art. 7
L'organismo autorizzato "DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, Lazio e Umbria. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 19 marzo 2014
Il direttore generale: La Torre
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