Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 gennaio 2014
Fissazione di un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato, di cui all'articolo 3 del decreto 22 novembre 1985, da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;
Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, che stabilisce che il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al regime di tesoreria unica sulle cosiddette "anticipazioni tecniche" e' commisurato al "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, diminuito di mezzo punto percentuale";
Visto l'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 che disciplina il riconoscimento degli interessi a favore dei tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica;
Vista la decisione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea in data 7 novembre 2013, che fissa il predetto tasso d'interesse alla misura dello 0,25% a decorrere dall'operazione con regolamento il 13 novembre 2013;
Tenuto conto che, a seguito della predetta decisione e considerate le regole per la determinazione della remunerazione previste dal decreto ministeriale 22 novembre 1985, il tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica assume a questo punto un valore negativo, pari a -0,25%, a fronte di un'effettiva temporanea anticipazione di liquidita' da parte dei tesorieri o cassieri a favore degli enti per i quali svolgono il servizio di tesoreria o cassa;
Ritenuto necessario riportare a equita' il sistema, definendo un limite alla riduzione del tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica;
Visto il parere del direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro, di cui alla nota n. 93219 del 27 dicembre 2013;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:
Articolo unico

1. Alla fine del primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, e' aggiunto il seguente periodo: "Il tasso riconosciuto non puo' assumere valori negativi".
2. La disposizione di cui al primo comma e' applicata a partire dal 13 novembre 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2014

Il ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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