Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 febbraio 2014
Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014) e, in particolare, la Tabella C in cui e' determinato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto altresi', l'art. 1, comma 216, della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale si estende la sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, registro n. 11, foglio n. 139;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal l° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che la disponibilita' finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' ridotta dell'importo di euro 2.213.300 per l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'art. 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
Considerato altresi', che la disponibilita' finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' ridotta di un ulteriore importo di euro 17.381.987 per l'anno 2014, per accantonamenti in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, in corso di conversione;
Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta complessivamente ad euro 297.417.713,00;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 297.417.713,00 gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Politici da ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
Acquisita in data 20 febbraio 2014 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2014, ammontanti a € 297.417.713,00 sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati:
===============================================================
| a) Somme destinate alle | |
| Regioni | €258.258.541,20 |
+=============================+===============================+
|b) Quota riferita alle | |
|Province autonome di Trento e| |
|Bolzano | € 4.359.458,80|
+-----------------------------+-------------------------------+
|c) Somme attribuite al | |
|Ministero del lavoro e delle | |
|politiche per gli interventi | |
|a carico del Ministero e la | |
|copertura degli oneri di | |
|funzionamento finalizzati al | |
|raggiungimento degli | |
|obiettivi istituzionali | € 34.799.713,00|
+-----------------------------+-------------------------------+
|Totale | €297.417.713,00|
+-----------------------------+-------------------------------+

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le tabelle nn. 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:
Tab. l) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2014;
Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 3

1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo macro-livelli e obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano Azione Coesione integrano, altresi', nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione puo' eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte.
2. La programmazione, di cui al comma 1, riferita al macro-livello 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'evoluzione della sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La programmazione, di cui al comma l, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione.
4. Con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata saranno definite linee di intervento e indicatori volti a specificare in dettaglio gli obiettivi di servizio e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento.
5. Le Regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 3 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.
6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
 
Art. 4

l. Anche al fine di migliorare la programmazione; il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
 
Art. 5

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.
2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 6

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonche' all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 7

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 21 febbraio 2014

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro, foglio n. 962
 
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