Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 72
Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;
Visto l'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) che, tra l'altro, dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre 2013 del termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che dispone «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (...)»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;
Visto l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;
Visto l'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale stabilisce che l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali e' soppressa e le attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di ANAS s.p.a.;
Visto l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato successivamente dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il quale «la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di unita' di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato dal predetto decreto.»;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l'Autorita' di regolazione dei trasporti;
Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, concernente il «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» come modificato dall'articolo 12, commi 83 e 84, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo il quale il Comitato centrale e' composto, tra l'altro, da un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato successivamente dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo il quale «All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle altre strutture dell'Anas s.p.a. che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unita' per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale trasferito»;
Visto l'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale dispone che «Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di personale» e che «Tale personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95»;
Considerato che a seguito di quanto stabilito dal citato articolo 67-ter, comma 6, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, ha emanato, in data 6 settembre 2012, un bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell'11 settembre 2012, nel quale le 100 unita' di personale, destinate ad incrementare la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state articolate in complessive n. 16 unita' per l'area seconda e n. 84 unita' per l'area terza;
Visto l'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, secondo il quale la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di n. 32 unita' di personale da impiegare per le attivita' di vigilanza e controllo delle grandi dighe e delle condotte forzate di acqua;
Visto il bando di concorso pubblico indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 ottobre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2013, nel quale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e' previsto l'assunzione ed l'inquadramento delle 32 unita' nell'area terza, comparto Ministeri;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, recante il «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici», come modificato dal succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, la Tabella 5, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante «Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la proposta formulata, d'ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 42639 del 12 dicembre 2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente la riorganizzazione del predetto dicastero, in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Amministrazione ha informato le organizzazione sindacali rappresentative con nota n. 60865 del 29 novembre e nella riunione convocata per il 10 dicembre 2013;
Preso atto, inoltre, che a seguito dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevista dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati definitivamente trasferiti, nell'anno 2012, ed inquadrati nei ruoli organici della predetta Agenzia n. 1 unita' dell'area seconda e n. 4 unita' dell'area terza, come stabilito dall'articolo 4, comma 14, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta
coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, nonche' con le modifiche derivanti dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Funzioni del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresi', le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 165.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti UE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(G.U.U.E.).

Note alle premesse:
Si riporta il testo del comma 4-bis, lettera e),
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, supplemento ordinario.
Si riporta il testo del comma 1, lettere a) e b)
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario):
"1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.".
Si riporta il testo del comma 406 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2013):
"406. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
prorogato al 28 febbraio 2013".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni):
"7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014".
Il testo del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 150, non e' stato confermato dalla
legge di conversione 27 febbraio 2014 n. 15.
- Si riporta il testodell'articolo 3della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453 . Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria".
Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
"Art. 36. Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS
S.p.A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con sede
in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita'
ferme restando le competenze e le procedure previste a
legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione
tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle
risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e relativa
aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3);
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni,
delle societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a.,
Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni Autostradali
Lombarde s.p.a. e Concessioni Autostradali Piemontesi
s.p.a., relativamente alle infrastrutture autostradali,
assentite o da assentire in concessione, di rilevanza
regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle
sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione,
il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili
destinati al servizio delle strade e delle autostrade
statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti
di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma
1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti
la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non
sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini
dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al
comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita
in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge n. 296 del 2006, gia' finalizzate, in via
prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. sottoscrivono
la convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti
alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7.
7-bis.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas s.p.a., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'organo amministrativo provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 30 novembre 2013, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dalla data di approvazione da
parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la
ricostituzione del consiglio di amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato».".
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative):
"Art. 11. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti.
1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a);
b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010
e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010,
2011 e 2012».
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012». Il termine del 30 giugno 2012, di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96, come modificato dal presente comma, e'
prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in
presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un
piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario
della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di
solvibilita' patrimoniale. Entro il predetto termine si
provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi
aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo
698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo
periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,» sono soppresse.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non
oltre il 30 giugno 2012».
5. Fino alla data di adozione dello statuto
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i
compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai
competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto
e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del
presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 30 settembre
2012».
6-bis. Il decreto di cui all'articolo 23, comma 7,
quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e
promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport.
6-ter. All'articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio
2009, n. 99, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi».
6-quater. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2012». (36)
6-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le
parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2004-2012». E' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo
periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da
ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma
12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, la parola: «2011», ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: «2012». Al fine di attuare le
disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la
spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure
gia' fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente
all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente
definite con la sottoscrizione di contratti individuali di
lavoro che hanno determinato e consolidato effetti
giuridici decennali.
6-septies. All'articolo 22, comma 9-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31
luglio». L'articolo 20 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e' abrogato.
6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui
all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, e' prorogato al 31 dicembre
2012, a condizione che, entro e non oltre venti giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, i rappresentanti legali degli enti
territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con
l'impegno a far fronte agli effetti derivanti dalla
predetta proroga per l'anno 2012 in termini di
indebitamento netto per l'importo del valore della
concessione pari a 568 milioni di euro, nell'ambito del
proprio patto di stabilita' interno e fornendo adeguati
elementi di verifica, nonche' in termini di fabbisogno per
l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei
trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad
essi spettanti".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita'
di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
procede alla individuazione delle unita' di personale
trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione
del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonche'
alla individuazione delle spese di funzionamento relative
all'attivita' di vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano,
per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di
cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa
gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive
dell'assicurazione stessa. Per le finalita' di cui al
presente comma, la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' incrementata:
a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al
numero di unita' di personale individuato nella predetta
area dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al primo periodo;
b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come
individuato dal predetto decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici):
"Art. 37. Liberalizzazione del settore dei trasporti
1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata «Autorita'», la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione. La sede dell'Autorita' e' individuata in un
immobile di proprieta' pubblica nella citta' di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013. In sede di prima attuazione del presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il
31 maggio 2012. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai
servizi accessori, in conformita' con la disciplina europea
e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle
competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere
dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All'Autorita' si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla
medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti
e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle
condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio
e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli
specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli
utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per
l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e
delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime
gare e a stabilire i criteri per la nomina delle
commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei
relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g) con particolare riferimento al settore autostradale,
a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore aeroportuale,
a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di
Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2,
del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla
Autorita' per confronto nell'ambito di realta' europee
comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici
anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive
esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche
e territoriali, bandendo concorsi straordinari in
conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in
deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del servizio,
individuando criteri mirati ad ampliare la formazione
professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue
straniere, nonche' alla conoscenza della normativa in
materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore,
favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla lettera
m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle
sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i
soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a
impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante
l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di
altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con
gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti
dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure
opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare
una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le
imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco
onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da
atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza
dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe,
canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo
amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei
criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle
attivita' di servizio pubblico e di violazione della
disciplina relativa all'accesso alle reti e alle
infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle
misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino
all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire
ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali,
nonche' rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto,
fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla
lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento del
fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attivita' di cui al comma 3 del presente
articolo si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita'
e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di
assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio
bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento, nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono
restituite all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo
della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo
di cui alla lettera b), l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, nell'ambito delle predette
risorse, assicura all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario
supporto operativo-logistico, economico e finanziario per
lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle
infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non
superiore all'uno per mille del fatturato derivanti
dall'esercizio delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo
esercizio. Il contributo e' determinato annualmente con
atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere
formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in assenza
di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
di contratti di programma nonche' di atti convenzionali,
con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della
Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori):
"Art. 10. Composizione.
1. Il Comitato centrale e' composto dai seguenti membri
effettivi, nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale
nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con
funzioni di Presidente;
b) due Vicepresidenti, dei quali il primo, responsabile
dell'attivita' amministrativa e contabile, con incarico di
livello dirigenziale di seconda fascia assegnato
nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211 ed il secondo e' eletto dallo stesso Comitato
centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza
delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;
c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale,
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, della giustizia,
dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche
comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive,
e degli affari regionali;
e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre,
rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale,
centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle
regioni a statuto speciale o delle province autonome di
Trento e Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di
categoria degli autotrasportatori, nonche' un
rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito
dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo
esplicito dallo statuto, della categoria degli
autotrasportatori, con esclusione di contemporanea
rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto
notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano
state date, in maniera continuativa, anche a livello
provinciale, manifestazioni di attivita' svolte
nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello
nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli
aventi massa complessiva non inferiore a ventimila
tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie
sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi
dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale
di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite
delle Confederazioni alle quali aderisce;
g).
2. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.
3. I componenti del Comitato centrale durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere
sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle
Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno
designati".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
"5. Fino alla data di adozione dello statuto
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali,
e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i
compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai
competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e
dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di
mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto
e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5".
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 67-ter
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche. Tale personale e'
temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla
cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello
sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile
2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a
calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In
considerazione delle suddette assunzioni di personale e'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto
comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.".
Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 55
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
"1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed
indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle
grandi dighe, nonche' per le attivita' di controllo delle
opere di derivazione a valle e condotte forzate, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui
a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla
normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di
32 unita' di personale. A tal fine la dotazione organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' incrementata di un numero corrispondente di
posti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo
periodo si provvede mediante corrispondente parziale
utilizzo della quota delle entrate previste, per il
medesimo anno, dall'articolo 2, comma 172, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con
corrispondente riduzione della spesa relativa al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo
il primo periodo del suddetto comma 172, e' inserito il
seguente: «Una quota degli introiti che affluiscono
annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei
servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013,
resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».".
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2009.
Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 212 (Regolamento di riorganizzazione degli uffici
di diretta collaborazione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 5 gennaio 2009.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici), come modificato dal
succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 211
del 2008, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
6 giugno 2006.
Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
dell'8 ottobre 2007, supplemento ordinario.
Il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
(Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
comunitario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271
del 19 novembre 2010, supplemento ordinario.
Il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 165
(Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i
principi fondamentali in materia di inchieste sugli
incidenti nel settore del trasporto marittimo e che
modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre
2011.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione".
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, 5 aprile 2013, n. 80.
Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
"14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia
del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e'
ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del
predetto Ministero".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art.42.Aree funzionali.
1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi
interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il
sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 18 del citato
decreto legislativo n. 162 del 2007:
"Art.4. Istituzione e ordinamento.
1. E' istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie definita alla
lettera g) dell'articolo 3, di seguito denominata Agenzia,
con compiti di garanzia della sicurezza del sistema
ferroviario nazionale.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa
previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per
l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto
previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo
quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Per le
infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di
Autorita' preposta alla sicurezza di cui al capo IV della
direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite
convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per
la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito
organismo binazionale.
3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di
personalita' giuridica ed autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed
opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
di cui all'articolo 16, comma 2, lettera f), della
direttiva 2004/49/CE.
4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di
vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente
relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta ai sensi
dell'articolo 7 del presente decreto. Per l'esercizio della
funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il
direttore e' scelto fra personalita' con comprovata
esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato
direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
quattro dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato
direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei
revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in
carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I
componenti del collegio sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al
Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze .
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi
dell'articolo 40del decreto legislativo n. 165 del 2001,
adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo
organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di
trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 26, nonche' alla disciplina delle competenze
degli organi di direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8,
nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato
comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel
limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico
stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella
materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
presente decreto e gia' esercitate dal Ministero dei
trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto,
e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6
del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e'
assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di
duecentocinque unita' di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli
del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente
di provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con
personale tecnico, avente riconosciute capacita' e
competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A.
e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con
procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che
non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A.,
dall'Agenzia.
9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da
individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia'
utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo,
per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa'
vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle
eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede
dell'adeguamento di cui all'articolo 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con
provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro
dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione
dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle
effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che
accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti
collocazione professionale equivalente a quella ricoperta
nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
mantenimento del trattamento economico di provenienza
mediante assegno ad personam non riassorbibile e non
rivalutabile.
12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva
diversa disposizione recata del presente decreto
legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale
di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
normativa vigente in materia; tale personale puo' essere
assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove
dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia
del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e'
ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del
predetto Ministero."
"Art. 18. Organismo investigativo.
1. Presso il Ministero dei trasporti, quale risultante
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 23, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e
dell'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' istituito l'Organismo
investigativo permanente, costituito da una nuova direzione
generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in
uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile
dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della
suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre anni, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti
in piena autonomia funzionale. Al fine di garantire la
piena autonomia funzionale la Direzione generale e' posta
alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne' tra
gli uffici di diretta collaborazione ne' e' sottoposta ai
dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle
garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle
disposizioni comunitarie.
3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio
decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici
della direzione generale utilizzando posti di funzione
dirigenziale non generale gia' esistenti nell'ambito del
Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo
investigativo antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi, entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei
corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni
specializzate sulla base di apposite convenzioni.
L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti
in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti
dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie
e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in
caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti,
possano essere individuati per svolgere il ruolo di
Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono
provenire dall'Universita', dal Genio ferrovieri o avere
maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del
Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori
delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati
o Verificatori indipendenti di sicurezza.".
Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165
(Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i
principi fondamentali in materia di inchieste sugli
incidenti nel settore del trasporto marittimo e che
modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre
2011.
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in due Dipartimenti, come di seguito indicati:
a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
2. I Dipartimenti di cui al precedente comma 1, si articolano in complessive sedici Direzioni generali, di cui al Capo III, ed assicurano l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai Dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i Dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
3. Sono organi decentrati del Ministero sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.
4. Sono, altresi', articolazioni periferiche del Ministero quattro Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui al successivo articolo 12 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e gli Organismi e le Istituzioni di cui al Capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali.
7. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare
l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del
ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali
concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi
compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano
i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
essi attribuite".
Si riporta il testo dell'articolo 118 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare):
"Art. 118. Corpi della Marina militare.
1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa
in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio navale;
c) Corpo delle armi navali;
d) Corpo sanitario militare marittimo;
e) Corpo di commissariato militare marittimo;
f) Corpo delle capitanerie di porto;
g) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo delle Capitanerie di porto e' trattato
nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli
equipaggi militari marittimi e' costituito dai
sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina
militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle
capitanerie di porto.
2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui
al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti
denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di
vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.;
per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il
Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanita';
per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali
commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto,
ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari
marittimi, ufficiali C.S".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato):
"Art. 3. Gestione del bilancio.
1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti".
 
Art. 3
Conferenza permanente

1. E' istituita la conferenza permanente del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. La Conferenza e' composta dal Capo di Gabinetto, i Capi dei Dipartimenti, il Direttore generale del personale e degli affari generali, il Direttore generale per i sistemi informativi e statistici ed il Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali.
3. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici partecipano alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
5. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, e' assicurato dalla Direzione generale del personale e degli affari generali.
 
Art. 4
Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici:
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; vigilanza sulle concessionarie autostradali; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale:
politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilita'; trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilita' ferroviaria; autotrasporto di persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; sicurezza della circolazione stradale e relativa comunicazione istituzionale; infomobilita' e sistemi di trasporto intelligenti; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorita' portuali e sulle attivita' nei porti; infrastrutture portuali; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.
Note all'art. 4:
Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto
legislativo 30 luglio n. 300 del 1999 si veda nelle note
all'articolo 1.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro".
 
Art. 5
Dipartimento per le infrastrutture,
i sistemi informativi e statistici

1. Il Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e' articolato nelle seguenti Direzioni generali:
a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
c) Direzione generale per la condizione abitativa;
d) Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
e) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
f) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
g) Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;
h) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, d'intesa con le competenti strutture Dipartimentali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle citta';
b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;
d) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
f) sistema delle citta' e politiche urbane;
g) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, societa' di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
h) fondi strutturali comunitari;
i) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;
j) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;
k) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento;
l) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).
3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di Polizia nonche' dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
b) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
f) eliminazione barriere architettoniche;
g) attivita' per la salvaguardia di Venezia.
4. La Direzione generale per la condizione abitativa svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
b) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
c) disciplina delle locazioni;
d) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
e) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
f) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
g) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
h) osservatorio nazionale della condizione abitativa.
5. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) funzione di concedente della rete stradale;
b) funzioni di concedente della rete autostradale in concessione, anche avvalendosi delle societa' miste regionali;
c) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
d) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
e) programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;
f) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;
g) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS s.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
h) attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
i) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, nonche' gestione e monitoraggio dei relativi interventi;
j) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
k) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie;
l) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade;
m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
n) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale;
o) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilita' di interesse statale e locale;
p) archivio nazionale delle strade;
q) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle societa' vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;
r) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
s) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;
t) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;
u) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;
v) competenze ispettive generali su richiesta di altre direzioni generali del Dipartimento;
w) funzioni di Organo Competente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 per la rete stradale di interesse nazionale.
6. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;
g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
h) elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) attivita' connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
7. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione delle dighe aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (di seguito «grandi dighe»);
b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle grandi dighe affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni;
c) vigilanza sull'esercizio, ai fini della tutela della pubblica incolumita', ed, in particolare, sulle operazioni di controllo delle grandi dighe spettanti ai gestori ed ai concessionari di derivazione, nonche' monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
d) attivita' concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe;
e) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
f) esame ed approvazione tecnica delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe; parere tecnico sui progetti di gestione degli invasi ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
g) definizione dei requisiti tecnici della strumentazione di controllo e dei metodi di prova per le dighe; assistenza tecnica ad altre amministrazioni, sulla base di accordi o convenzioni, per opere idrauliche non soggette alla successiva approvazione;
h) supporto ed assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni, anche di allertamento ed emergenza, nelle quali siano coinvolte dighe, nonche' per i piani di laminazione ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
i) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
j) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
k) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore.
8. La Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;
b) gestione dei rapporti in essere con i concessionari autostradali, nonche' predisposizione degli atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione, da formulare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, del progressivo miglioramento ed adeguamento delle autostrade in concessione;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie per le concessioni autostradali secondo i criteri e le metodologie stabiliti per le nuove concessioni dalla competente Autorita' di regolazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle autostrade in concessione nonche' la tutela del traffico e della segnaletica;
g) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico autostradale.
9. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;
b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonche' delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai Capi Dipartimento;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della direzione generale;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali;
e) coordinamento, gestione e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici per la comunicazione istituzionale;
f) supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli altri organi del Ministero;
g) funzioni di Ufficio di Statistica del Ministero - ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989 istitutivo del Sistema Statistico Nazionale - e di Autorita' Statistica Nazionale nell'ambito del Sistema Statistico Europeo (Reg (CE) n. 223/2009);
h) coordinamento e diffusione dell'attivita' statistica del Ministero;
i) responsabilita' della gestione di Direttive e di Regolamenti comunitari in materia di statistiche di settore;
j) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;
k) redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici opera al servizio dei due Dipartimenti.
11. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.
Note all'art. 5:

Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione
della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, supplemento ordinario.
Si riporta il testo degli articoli 66, 122 e 133 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 66. Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva
2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n.
158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i
bandi alla Commissione per via elettronica secondo il
formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono
essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le
caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate
nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso
di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11,
entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi da parte della Commissione sono a carico della
Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli
avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro
il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette
alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della
data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
non devono contenere informazioni diverse da quelle
contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente
conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di
committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere
pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione
devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, e'
limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di
comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei
bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti
una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata
la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova
della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme
aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresi' pubblicare in
conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
effetti giuridici che il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
pubblicita' obbligatoria ha luogo"
"Art.122. Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia (art. 29, legge n. 109/1994;
artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia
comunitaria non si applicano le norme del presente codice
che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono
ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2,
lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale
complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63,
e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'articolo 65 e' pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai
contratti pubblici, sul «profilo di committente» della
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni
lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano
l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento
dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall' articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori
affidati ai sensi del presente comma, relativi alla
categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante
subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all' articolo 37, comma 11, restano
ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, conforme all' allegato IX
A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e'
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica
l' articolo 65, comma 1.
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000401
301ART123 & NONAV=1 & NOTXT=1Į
7-bis.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale
numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 5.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e'
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86,
comma 3"
"Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi (art. 26, legge n. 109/1994)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati
di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare
quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma
restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente il
10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la meta'
della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.(331)
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei
loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Si riporta il testo dell'articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
"Art. 44-bis. Elenco-anagrafe nazionale delle opere
pubbliche incompiute
1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica
incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni
di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte
del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta
un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal
capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non
risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a
livello regionale mediante l'istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3
e' eseguita contestualmente alla redazione degli
elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali
le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai
fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano
le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
proprio regolamento, le modalita' di redazione
dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere
pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
attribuite allo Stato e alle regioni".
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Misure
urgenti in materia di dighe):
1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di
ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o
che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di
metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai
fini della tutela della pubblica incolumita', in
particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle
opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da
parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla
normativa vigente in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
giorni(3) dalla presentazione della domanda e
dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento puo' essere emanato nella forma
dell'approvazione condizionata all'osservanza di
determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti
salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di
sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali,
che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i
limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
9".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche):
"Art. 5. In relazione al trasferimento alle province
autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi
dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le
province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti
alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle
concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque
dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna
per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle
acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei
relativi elenchi suppletivi.
Le province possono avvalersi del Registro italiano
dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica
dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle
operazioni di controllo spettanti ai concessionari con
riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di
sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori
a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume
superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse
affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si
osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa
alla progettazione e alla costruzione.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale
anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino
di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella
sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle
relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il
presidente della provincia interessata assicurano, mediante
apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle
attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni
loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta
intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati
istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni
strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli
interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo
nazionale.
Per i piani e i programmi statali che prevedano il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite
le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,
comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative
norme di attuazione".
Si riporta il testo degli articoli 114 e 158 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 114. (Dighe).
1. Le regioni, previo parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
adottano apposita disciplina in materia di restituzione
delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per
scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche'
delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi,
al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento
degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte
terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita'
dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi' eventuali
modalita' di manovra degli organi di scarico, anche al fine
di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide
in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione e' predisposto dal gestore
sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle regioni,
con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua
presentazione, previo parere dell'amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica,
come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e'
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita'
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare
la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di
qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione"
"Art.158. (Opere e interventi per il trasferimento di
acqua).
1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse
idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare
il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio'
travalichi i comprensori di riferimento dei distretti
idrografici, le Autorita' di bacino, sentite le regioni
interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni
medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A
tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza,
assumono di concerto le opportune iniziative anche su
richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione
interessata od anche in presenza di istanza presentata da
altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati,
fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine
all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione
dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine, il
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita'
di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse
nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di
iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale
carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e
relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esperisce le procedure per la
concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e
definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione
dei criteri e delle modalita' per l'esecuzione e la
gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la
realizzazione e la gestione degli impianti".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23
agosto 1988, n. 400):
"Art. 3. Uffici di statistica.
1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e
presso le aziende autonome sono istituiti uffici di
statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17".
Il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle
statistiche europee e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati statistici
protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del
Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la
decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce
un comitato del programma statistico delle Comunita'
europee, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 31 marzo 2009, n. L 87.
 
Art. 6

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale

1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e' articolato nelle seguenti Direzioni generali:
a) Direzione generale del personale e degli affari generali;
b) Direzione generale per la motorizzazione;
c) Direzione generale per la sicurezza stradale;
d) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';
e) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
f) Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;
g) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.
2. La Direzione generale del personale e degli affari generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;
c) trattamento giuridico del personale;
d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
e) sistemi di valutazione del personale;
f) relazioni sindacali;
g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita' e l'anti-mobbing;
h) anagrafe delle prestazioni;
i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
j) servizio ispettivo in materia di personale;
k) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
l) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
m) trattamento economico e pensionistico del personale;
n) Ufficio cassa;
o) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;
p) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
q) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;
r) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;
s) servizi comuni e servizi tecnici;
t) supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
u) acquisizione di beni e servizi, economato;
v) ufficio relazioni con il pubblico;
w) ufficio contratti.
3. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;
b) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecniche indipendenti;
c) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
d) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
e) normativa di settore nazionale ed internazionale armonizzata con la legislazione comunitaria;
f) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio;
g) tenuta e gestione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;
h) erogazione all'utenza dei servizi telematici e dei relativi servizi applicativi per la consultazione e l'utilizzazione degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti;
i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
j) relazioni internazionali.
4. La Direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per quanto di competenza, con la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative;
c) comunicazione istituzionale nei settori di competenza;
d) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
e) autorizzazione all'esercizio dei sistemi di controllo delle zone a traffico limitato e per soluzioni segnaletiche anche sperimentali;
f) normativa ed omologazione nel settore dei sistemi di ritenuta stradale;
g) regolamentazione della circolazione stradale e
coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
h) uso e tutela delle strade;
i) competizioni motoristiche;
j) attivita' internazionale nelle materie di competenza;
k) contenzioso in materia di circolazione stradale;
l) coordinamento nazionale e attuazione della disciplina in materia di infomobilita' e di Intelligent Trasport System (ITS);
m) tenuta e gestione dell'indice pubblico delle infrastrutture e del traffico (D.I. n. 391/2013);
n) Organo nazionale di valutazione e di conformita' ai sensi degli articoli 8 del Reg. n. 886/13/UE (informazioni minime di sicurezza stradale) e 9 del Reg. n. 885/13/UE (parcheggi sicuri).
5. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, trasporto intermodale e multimodale;
b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose in conto terzi;
c) interventi finanziari e incentivi per il settore ed a favore dell'intermodalita';
d) normativa di settore nazionale ed internazionale, armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
e) accesso alla professione ed al mercato del trasporto di persone e cose;
f) tenuta e gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento n. 1071/CE/2009;
g) programmazione e coordinamento delle attivita' di controllo previste dalla normativa comunitaria;
h) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;
i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;
j) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico e per la realizzazione della piattaforma logistica nazionale;
k) raccordo con il Comitato centrale per l'albo nazionale autotrasportatori;
l) coordinamento in materia di trasporto terrestre e marittimo di merci pericolose;
m) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
6. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) supporto all'esercizio dei poteri dell'azionista delle Ferrovie dello Stato;
b) atto di concessione e relativa vigilanza;
c) contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;
d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
e) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore;
f) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;
g) dismissione linee ferroviarie;
h) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;
i) licenze, canoni per quanto di competenza, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;
j) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura;
k) organismi di certificazione di settore notificati;
l) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo;
m) indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
n) rapporti internazionali.
7. La Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) normativa e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi (ferrovie regionali, tranvie, metropolitane, impianti a fune, ascensori, scale mobili, impianti elevatori e sistemi di trasporto innovativi) e attivita' di vigilanza;
b) attivita' investigativa nelle materie di competenza a seguito di incidenti o criticita';
c) istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza regionale e locale;
d) esame dei progetti di opere nel settore dei trasporti ad impianti fissi;
e) verifica, in attuazione del D.M. 28 ottobre 2005, sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie sulle reti regionali;
f) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi della legge n. 221 del 2012;
g) rapporti istituzionali con l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in merito alle ferrovie regionali interconnesse, ai fini della progressiva applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007;
h) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio TPL;
i) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
j) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
k) interventi per la mobilita' dei pendolari e piani urbani della mobilita';
l) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;
m) approvazione dei bilanci delle Societa' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;
n) normativa comunitaria di settore.
8. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) regime amministrativo della nave;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
g) vigilanza sugli enti di settore;
h) nautica da diporto;
i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;
j) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;
k) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
l) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorita' portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
m) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti;
n) disciplina generale dei porti;
o) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
p) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;
q) sistema idroviario padano-veneto;
r) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
s) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali.
9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita' che seguono:
a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;
f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita';
i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo;
j) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori.
10. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui e' preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 284 del 2005 concernente il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori come modificato dall'articolo 12, commi 83 e 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
11. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei due Dipartimenti.
12. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
"3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7".
Il Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della
Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione
gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
universali sulla viabilita' connesse alla sicurezza
stradale, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 18 settembre 2013, n. L 247/6;
Il Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della
Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui
sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla
predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di
parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai
veicoli commerciali, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 18 settembre 2013, n. L 247/1.
Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme
comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini
del SEE, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea 14 novembre 2009, n. L 300.
La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2012, n. 294, supplemento ordinario.
Il citato decreto legislativo n. 162 del 2007 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234,
supplemento ordinario.
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7
agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario):
"Art. 16-bis.. Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale
1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato
da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise
sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del
predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello
stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato
della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di
euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa
sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1,
commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel
fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente
ed economica per il soddisfacimento della domanda di
trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e
di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta".
Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250
(Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile -
E.N.A.C.) , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 1997, n. 177.
Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
(Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario.
Si riporta il testo dei commi 4 e 10 dell'articolo 19
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6"
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali".
Per il testo dell'articolo 10 decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno indicate:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;
c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. E' fatta salva la facolta' per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.
Note all'art. 7:
Per il testo del comma 4 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 6.
 
Art. 8
Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
c) attivita' di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici;
d) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attivita' di vigilanza sull'ANAS s.p.a.;
f) supporto all'attivita' di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, per le attivita' di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note all'art. 8:
Per il testo del comma 1, lettere a), b), dbis) d-ter)
e d-quater) dell'articolo 42 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, si veda nelle note all'articolo 1.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario.
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti , del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7 .
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento".
 
Art. 9

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva.
2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche, elettriche.
3. Presso ciascun Provveditorato interregionale e' istituito il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.
4. Il Comitato tecnico-amministrativo e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:
a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
5. Al Comitato di cui al comma 4 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
6. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese.
7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
8. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3.
 
Art. 10
Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le quattro Direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuna indicate:
a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;
b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;
d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.
2. A ciascuna Direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita'. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni sindacali.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.
Note all'art. 10:
Per il testo del comma 4 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 6.
 
Art. 11
Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo alle regioni, anche a statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;
g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
j) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;
k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
l) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
o) attivita' in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
p) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.
Note all'art. 11:
Per il decreto legislativo n. 112 del 1998 , si veda
nelle note all'articolo 8.
Per il testo del comma 1, lettere c), d), d-bis)
dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999,
si veda nelle note all'articolo 1.
Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, si veda nelle note all'articolo 8.
 
Art. 12
Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali e' ispirata, stante la necessita' di assicurare comunque l'idonea capillarita' degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonche' alla dotazione organica complessiva.
2. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.
 
Art. 13
Funzioni e compiti

1. Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attivita' di formazione, qualificazione ed addestramento;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, quale nodo di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;
c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;
e) personale marittimo e relative qualifiche professionali certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo gestione del sistema informativo della gente di mare;
f) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) impiego del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;
i) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
3. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici Marittimi.
4. Il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.
 
Art. 14
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

1. E' incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 2006, e' definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari procedura.
2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e' determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.
Note all'art. 14:
Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 204 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 27 n. 204 del 2006:
"Art. 6. Sezioni.
1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni
distinte per materie e compiti. La ripartizione delle
materie, di cui all'elenco che segue, e' definita dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta
ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari
procedura. L'elenco delle principali materie e' di seguito
indicato:
a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere
strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e
spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle
coste, opere per la navigazione interna;
d) dighe, impianti di produzione, trasporto e
distribuzione di energia elettrica, tradizionale o
derivante da fonti alternative;
e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e
materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti
tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture
tecnologiche ed informatiche;
f) assetto del territorio, questioni ambientali;
g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze
professionali, legislazione sulle opere pubbliche,
programmazione delle opere pubbliche.
2. I presidenti di sezione:
a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive
sezioni;
b) nominano il relatore e le commissioni relatrici
degli affari assegnati alle sezioni;
c) possono invitare alle sedute della sezione esperti
che partecipano alla discussione senza diritto di voto e a
titolo gratuito.
3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta
del presidente della sezione incaricata dell'affare o di
almeno la meta' dei componenti effettivi della sezione i
quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo' disporre
l'esame od il riesame della questione da parte
dell'assemblea generale.
4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o
per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del
Consiglio superiore e' costituito un comitato speciale
composto da un presidente di sezione e da non piu' di
cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del
Consiglio superiore. Il presidente del comitato speciale
puo' disporre la partecipazione ai lavori di altri
componenti e di esperti senza diritto a voto. La
partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In
caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo
stesso e' sostituito da altro presidente di sezione
nominato dal Presidente del Consiglio superiore".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6".
 
Art. 15
Altri Organismi ed Istituzioni

1. Operano nell'ambito del Ministero:
a) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Il Ministro puo' nominare il coordinatore del Nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
c) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, chiamata a svolgere i compiti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 163 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
"Art. 163. Attivita' del Ministero delle infrastrutture
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005).
1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche e
amministrative occorrenti ai fini della sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione
delle regioni o province autonome interessate con oneri a
proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle
infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni possono provvedere alle attivita'
di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente
anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di
tali funzioni il Ministero impronta la propria attivita' al
principio di leale collaborazione con le regioni e le
province autonome e con gli enti locali interessati e
acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa
intesa delle regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
di programma da approvare con le modalita' previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive. Per gli interventi
ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso
da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o
indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI
S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi
della presente lettera;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta
dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico;
f-ter) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa.
3. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza di
progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni,
la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita'
tecnica-Finanza di progetto (UTFP) anche in deroga
all'articolo 7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di riordino e
secondo le modalita' nello stesso indicate si procede alla
nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono
alla stessa data.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture,
sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle
regioni o province autonome interessate, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di
commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del
commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco
della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE
in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
assunte e operano secondo le direttive dai medesimi
impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi
autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari
e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al
comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato,
un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il
supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali
e regionali interessate".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali".
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'
articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche):
"Art. 7. Organismi indipendenti di valutazione
1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili
delle attivita' di valutazione di cui al presente decreto,
di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Al fine di un efficace svolgimento delle attivita'
di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli
Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi
sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione
utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i
dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle
opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni
o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i
decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma
9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, e' integrato con la previsione di criteri di
designazione e di modalita' di selezione dei componenti
degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la
professionalita'. Qualora occorra integrare le
professionalita' degli Organismi, si ricorre
prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di
valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il
ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino
adeguate professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse.
4. Per la valutazione di interventi particolarmente
complessi e che richiedono professionalita' e competenze di
natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra
loro opportune collaborazioni e condivisioni di
metodologie, anche in raccordo con il Sistema Nazionale di
Valutazione, istituito dal Quadro strategico nazionale
2007-2013. I Ministeri possono, in ogni caso, chiedere il
supporto, previ accordi organizzativi tra le
amministrazioni interessate, anche ai fini di esclusione di
eventuali cause di incompatibilita', del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici e
dell'Unita' tecnica finanza di progetto istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il supporto metodologico per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione, ivi inclusa la predisposizione di
linee guida e documenti metodologici previsti nel presente
decreto, e' assicurato dal Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
sviluppo economico, in raccordo con il Sistema Nazionale di
Valutazione, anche al fine di garantire la condivisione dei
prodotti e degli strumenti, nonche' la loro armonizzazione
con i metodi e i criteri di valutazione utilizzati nella
politica regionale, nazionale e comunitaria.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, nel rispetto delle responsabilita'
autonome di valutazione proprie di ogni Ministero:
a) verifica, ai fini dell'esame da parte del CIPE, la
corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni
annuali di cui all'articolo 2, comma 6, nonche' il rispetto
delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui
all'articolo 8, eventualmente formulando osservazioni e
rilievi;
b) predispone una relazione triennale sulla valutazione
degli investimenti in opere pubbliche, elaborata anche
sulla base delle relazioni annuali, da trasmettere al
Parlamento;
c) cura l'istruttoria propedeutica all'adozione da
parte del CIPE della delibera di riparto delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge 17
maggio 1999, n. 144.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
6, il Dipartimento puo' avvalersi di personale in posizione
di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
Per il decreto legislativo n. 162 del 2007, si veda
nelle note alle premesse.
Per il decreto legislativo n. 165 del 2011, si veda
nelle note alle premesse.
Per il testo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 6.
 
Art. 16
Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e conseguentemente quello relativo ai posti di funzione e' determinato in trentanove unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in centonovantacinque unita'. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione ed alla definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.
4. Sono previsti, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui al comma 2, complessivamente cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei Dipartimenti, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' assegnato all'Organismo indipendente di valutazione della performance ed un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.
6. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. In sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che individua le unita' di personale da trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del predetto articolo 25, comma 1, lettera a), e che definisce l'equiparazione all'ordinamento professionale del comparto Ministeri del personale di cui alla citata lettera a) e del personale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono conseguentemente incrementati i contingenti di organico del personale delle aree prima, seconda e terza, indicati nella Tabella A allegata al presente provvedimento.
8. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto, effettuera' la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento sara' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 16:
Per il testo del comma 4-bis lettera e) dell'articolo
17 della legge n. 400 del 1988, si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo dei commi 4 e 10 dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 6.
Per il testo del comma 1 dell'articolo 25 del
decreto-legge n. 69 del 2013, si veda nelle note alle
premesse.
Per il testo del comma 5 dell'articolo 11 del
decreto-legge n. 216 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 17
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
Note all'art. 17:
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 4 del
decreto legislativo n. 300 del 1999:
"5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale".
 
Art. 18
Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 e sono modificati il primo ed il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del presente decreto.
Note all'art. 18:
Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 211
del 2008, si veda nelle note alle premesse.
Per il testo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 204 del 2006, si veda
nelle note all'articolo 14.
 
Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Letta
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
D'Alia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1744
 
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