Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 gennaio 2014
Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attivita' didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno di essi»;
Visto, in particolare, l'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni per la stipula di «Contratti per attivita' di insegnamento»;
Visto l'art. 55, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita' ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca»;
Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266 e, in particolare, l'art. 3, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «requisiti necessari dei corsi di studio» e, in particolare, l'art. 5 e l'Allegato B), par. 4;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2012, n. 24786, recante «Convenzione quadro tra universita' ed enti pubblici di ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attivita' di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso un'universita'»;

Decreta:

Art. 1

Convenzioni e contratti per lo svolgimento di attivita' didattica e
di ricerca presso altro ateneo

1. Per il conseguimento di finalita' di interesse comune, le universita' possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attivita' didattica e di ricerca presso altro ateneo, nonche' per istituire, in collaborazione con atenei stranieri, corsi di studio finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo, stabilendo le modalita' di ripartizione dei relativi oneri.
2. Le universita' possono, altresi', stipulare con docenti e ricercatori di atenei o centri di ricerca stranieri contratti per attivita' d'insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Le convenzioni e i contratti, previsti del presente decreto, hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.
4. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'universita' di appartenenza e' indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
5. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle universita' firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
6. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di recesso da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attivita' didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.
8. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore, ne' avviate procedure per la copertura delle attivita' ordinariamente poste a suo carico.
 
Art. 2
Oggetto delle Convenzioni

1. Le convenzioni, con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato, stabiliscono:
a) le modalita' di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalita' previste dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
b) le modalita' di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attivita' di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
c) le modalita' di valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La convenzione attesta altresi' che il professore o ricercatore non e' necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.
 
Art. 3
Riconoscimento delle attivita' di didattica
e ricerca ed elettorato

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, e di quanto previsto in materia per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attivita' didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti e ricercatori di atenei stranieri possono essere conteggiati in base a convenzioni stipulate con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo. I docenti e ricercatori di atenei e centri di ricerca stranieri possono, altresi', essere conteggiati in virtu' di un contratto con il quale l'universita' ospitante affida lo svolgimento di un intero insegnamento.
2. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno dei due atenei.
3. Qualora l'attivita' del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso universita' diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale universita'.
 
Art. 4
Norme finali

1. La disciplina del presente decreto si applica alle universita' statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle universita' non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non gia' espressamente previsto dalla normativa vigente, alle universita' straniere e ai centri internazionali di ricerca.
2. Ai fini di cui agli articoli 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni e' trasmessa al Ministero.
3. Gli oneri stipendiali derivanti dalla stipula dei contratti sono definiti dall'universita' ospitante.
4. Le convenzioni e i contratti previsti dal presente decreto definiscono le modalita' di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonche' gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 30 gennaio 2014

Il Ministro: Carrozza
 
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