Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2014 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74
Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, gia' colpiti dall'eccezionale sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonche' di assicurare, per l'anno 2014, l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione
Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali

1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nonche' dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83, limitatamente a quelli gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attivita' e degli interventi derivanti dalle predette emergenze.
2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.
3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, puo' avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonche' dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.
4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.
5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena, tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo' destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i piu' urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonche' per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.
6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.
7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, sono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operativita' delle attivita' economiche, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalita' di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresi', adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale e' stata dichiarata inagibile ovvero per la quale e' stata accertata l'inabitabilita' da parte dei competenti uffici locali.
8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
 
Art. 2

Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali

1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamita' naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' attivabili i mutui concessi in virtu' di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamita' naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia gia' stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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