Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2014
Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visti in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;
Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 di seguito denominato «Regolamento transitorio» che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2009 recante disposizioni per l'attuazione del regime di pagamento unico;
Considerato che il Regolamento transitorio attribuisce ai singoli Stati membri la possibilita' di emendare le misure di sostegno specifico previste dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e che pertanto le disposizioni di cui al DM 29 luglio 2009 possono essere modificate in conformita' a quanto statuito nel medesimo articolo;
Ritenuto opportuno conformare il DM 29 luglio 2009 al Regolamento transitorio;
Considerato che il regime delle quote per la barbabietola da zucchero cessa al 30 settembre 2017, rischiando di aggravare la situazione di riduzione delle superfici investite a tale coltura registrata gia' nel corso della passata campagna con parziale utilizzo del plafond reso disponibile ai sensi dell'art. 8 del DM 29 luglio 2009;
Ritenuto opportuno aumentare a € 500,00 ad ettaro l'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare di cui all'art. 8, comma 3, del DM 29 luglio 2009;
Considerato che alla luce dell'impatto che la riforma dei pagamenti diretti di cui al regolamento UE n. 1307/2013 avra', in modo particolare, per il settore del tabacco appare opportuno assicurare, nel periodo transitorio, un maggiore supporto alle produzioni che rispettano le condizioni ed i requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato n. 2 del DM 29 luglio 2009, nonche' alle varieta' destinate alla produzione di sigari di qualita', stabilizzando cosi' le superfici coltivate a tabacco con le varieta' di Kentucky e Nostrano del Brenta;
Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, l'aiuto di Stato, erogato nell'ambito del regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, e' cessato al 31 dicembre 2011;
Considerato che si rende necessario assicurare efficienza al livello degli investimenti realizzati dalla filiera incentivando nel contempo la qualita' delle produzioni destinate sia alla trasformazione sia al consumo diretto;
Ritenuto opportuno inserire, tra i settori beneficiari dell'aiuto specifico per il miglioramento della qualita', le produzioni di patate avviate alla trasformazione industriale e le produzioni di patate certificate nell'ambito dei vigenti sistemi di qualita' DOP e IGP, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato opportuno sviluppare sinergie nel processo di programmazione, aggregazione e qualificazione della produzione di patate destinate alla trasformazione e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato, anche al fine di assicurare sufficienti livelli di prodotto in quantita' e qualita';
Considerato che, nell'ottica di una valorizzazione del prodotto da destinare alla trasformazione, e' opportuno che le organizzazioni dei produttori di patate, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005, si impegnino a realizzare un idoneo piano di tracciabilita' del prodotto delle proprie aziende associate;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al DM 29 luglio 2009

1. L'art. 1, comma 3, del DM 29 luglio 2009, e' sostituito dal seguente:
«3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, entro il 1° febbraio 2014 e con effetto dalla domanda unica 2014, le disposizioni di cui al DM 29 luglio 2009 possono essere modificate in conformita' a quanto statuito nel medesimo articolo».
2. L'art. 2, comma 1, lettera c), del DM 29 luglio 2009 e' sostituito dal seguente:
«c) una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonche' della riserva nazionale, secondo quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; l'esatta fissazione della percentuale di riduzione sara' oggetto di determinazione da parte di AGEA».
3. L'art. 7, comma 1 e comma 5, del DM 29 luglio 2009 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Una somma di € 22.500.000,00 e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 con esclusione della varieta' Nostrano del Brenta».
«5. La somma di € 2.000.000,00 e' destinata a pagamenti annui supplementari a favore dei produttori di tabacco destinato alla produzione di foglie da fascia per sigari che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varieta' Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione.»
4. L'art. 8, comma 3, del DM 29 luglio 2009 e' sostituito dal seguente:
«3. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per l'anno 2014 e' fissato in € 500,00 per ettaro.»
5. Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 e' inserito il seguente articolo:

Art. 9-bis.
Sostegno specifico per il miglioramento
della qualita' delle patate

1. La somma di € 3.000.000,00 e' destinata a pagamenti annuali a favore dei produttori di patate associati ad organizzazioni di produttori riconosciute (O.P.) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che, per il 2014, consegnano il prodotto a strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di fornitura sottoscritto tra le citate O.P. e le imprese di trasformazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le produzioni sono tracciate e inserite nei contratti di coltivazione (tra produttore e O.P.) predisposti dalle O.P. e depositati dalle stesse entro il 30 aprile 2014 sulla base dei contratti di fornitura (tra O.P. e industria di trasformazione) coerenti col Contratto quadro nazionale sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005, dalle Organizzazioni comuni riconosciute con le Associazioni di categoria delle industrie di trasformazione. Le O.P. e le industrie di trasformazione, che hanno dato mandato alle rispettive rappresentanze, devono essere individuate specificatamente nel Contratto quadro;
b) per la coltivazione e' utilizzata semente certificata nella misura minima di:
20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e 65 mm;
18 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e 50 mm;
12 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e 35 mm;
per i calibri compresi tra due diverse classi, si applica il quantitativo minimo della classe di calibro inferiore;
c) le consegne sono effettuate, sulla base di contratti di fornitura che rispettano le condizioni stabilite nell'accordo nazionale di cui alla lettera a), dal 15 maggio 2014 al 31 marzo dell'anno successivo;
d) i pagamenti sono concessi sulla base delle superfici impegnate nei contratti di coltivazione, con rese minime conformi all'allegato n. 1 facente parte integrante del presente decreto;
e) e' ammessa una tolleranza massima del 30% per il rispetto delle rese di cui al citato allegato n. 1 con riduzione proporzionale ai fini del pagamento di cui al successivo comma 3: per le superfici con rese inferiori al 70% dei valori indicati nell'allegato 1 non e' erogato alcun aiuto;
2. La somma di € 700.000,00 e' destinata a pagamenti annuali a favore dei produttori che producono patate inserite in sistemi di qualita' DOP e IGP, iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di cui all'art. 9 del medesimo regolamento.
3. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i prodotti di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di € 1.000,00 per ettaro.
4. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i prodotti di cui al comma 2 non puo' superare l'importo di € 40,00 per tonnellata di patate fresche ottenute da superfici inserite e risultanti nel piano dei controlli ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, per le quali l'organismo di certificazione rilascia apposita dichiarazione indicando la superficie e le quantita' prodotte per ciascun beneficiario.
5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per i pagamenti di cui al comma 2 e viceversa.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1512
 
Allegato 1

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