Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 aprile 2014
Monitoraggio e certificazione del patto di stabilita' interno per il 2014 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 502, della legge n. 147 del 2012, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460;
Visti, in particolare, il secondo ed il terzo periodo del citato comma 461 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 503, della legge n. 147 del 2013, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente;
Visto l'art. 1, comma 449-bis, della legge n. 228 del 2012, cosi' come inserito dall'art. 1, comma 497, della legge n. 147 del 2013, che ha definito il limite, per gli anni dal 2014 al 2017, delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile;
Visto l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013, e dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, l'obiettivo di competenza eurocompatibile. A tal fine, per l'anno 2014, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2014;
Visto l'art. 1, comma 455, della legge n. 228 del 2012, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 500, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;
Visto l'art. 1, comma 512, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, non rilevano, ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto l'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come da ultimo modificato dell'art. 1, comma 505, della legge n. 147 del 2013, che conferma, anche per gli anni 2014 e 2015, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi da 138 a 140, della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 434, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e integrato dall'art. 1, commi 506 e 543, della legge n. 147 del 2013, riguardante il patto di stabilita' verticale, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile;
Visto l'art. 1, commi da 122 a 125, della legge n. 228 del 2012, riguardante il patto di stabilita' verticale incentivato, il quale prevede che, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti ai comuni e alle province del proprio territorio, secondo le modalita' indicate dall'art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 506, della legge n. 147 del 2013. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della legge n. 228 del 2012, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 541, della legge n. 147 del 2013, entro il termine perentorio del 15 marzo 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2014;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 123, della legge n. 228 del 2012, come sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 542, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo;
Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2013, concernente la ripartizione, per gli anni 2013 e 2014, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 228 del 2012, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 147 del 2013, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2014, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 10 aprile 2014 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2014 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 147 del 2013, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.
3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 

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