Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DECRETO 5 maggio 2014
Definizione del perimetro di gruppo bancario.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53, recante recepimento della direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 il quale, tra l'altro, apporta modificazioni e integrazioni al TUB e al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, per il recepimento della predetta direttiva;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, relativo alla vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario e, in particolare:
l'art. l, comma l, lettera v), ai sensi del quale e' societa' di partecipazione finanziaria mista un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:
l'art. 59, comma 1, lettera b-bis), ai sensi del quale per "societa' di partecipazione finanziaria mista" si intendono le societa' di cui all'art. l, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
l'art. 60, comma l, lettera b), in base al quale il gruppo bancario e' composto dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie o strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR 27 dicembre 2006, n. 933, in materia di definizione del perimetro di gruppo bancario, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;

Decreta:

Art. 1
Gruppo bancario

1. La Banca d'Italia stabilisce i criteri della rilevanza determinante delle partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie detenute dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana ai fini della individuazione di un gruppo bancario, in armonia con il diritto dell'Unione europea, avendo presenti in particolare i parametri stabiliti dalle disposizioni europee in materia di determinazione della finanziarieta' dei gruppi di societa' ai fini della loro qualificazione come conglomerati finanziari. Tali criteri dovranno tenere in considerazione le esigenze di effettivita' dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.
2. Ai fini di cui al comma 1 le disposizioni dettano, tra l'altro, criteri idonei a:
a) consentire, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, la coincidenza in capo alla medesima societa' di partecipazione finanziaria mista, come definita dall'art. l, comma l, lett. v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 del ruolo di capogruppo bancaria, capogruppo assicurativa e societa' a capo del conglomerato finanziario;
b) definire, in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, la nozione di partecipazione da prendere in considerazione nel calcolo della rilevanza determinante delle societa' bancarie e finanziarie nell'insieme delle societa' partecipate dalla societa' finanziaria o dalla societa' finanziaria mista capogruppo italiana, non limitando il calcolo stesso alle sole societa' controllate.
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

l. Al fine di consentire un adattamento graduale alla nuova disciplina, la Banca d'Italia puo' prevedere un regime transitorio nei confronti delle societa' finanziarie e delle societa' finanziarie miste che, in base ai nuovi parametri, siano identificate come societa' capogruppo per la prima volta.
2. L'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2006, n. 933 di cui alle premesse e' abrogato a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualita'
di Presidente del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio
Padoan
 
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