Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 aprile 2014
Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010, relativo all'autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;
Visto il decreto 10 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione a «Suolo e Salute» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare della denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»;
Visto il regolamento (UE) n. 1279 del 9 dicembre 2013 con il quale e' stata approvata la modifica sopra citata;
Visto il decreto 18 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 34 del 9 febbraio 2013, con il quale l'autorizzazione triennale concessa con il decreto 21 gennaio 2010 e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;
Considerato che il «Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» ha confermato «Suolo e Salute Srl» quale organismo di controllo della denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 10 ottobre 2012;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1

1. L'organismo denominato "Suolo e Salute Srl" con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, sulla base del piano dei controlli approvato con decreto 10 ottobre 2012, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «Suolo e Salute Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. «Suolo e Salute Srl» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. «Suolo e Salute Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto ed ha validita' triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Suolo e Salute Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facolta' di scelta.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «Suolo e Salute Srl» restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
4. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione «Suolo e Salute Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. «Suolo e Salute Srl» comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» delle quantita' certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. «Suolo e Salute Srl» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

1. «Suolo e Salute Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 22 aprile 2014

Il direttore generale: La Torre
 
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