Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 maggio 2014
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il D.M. 20.02.2003 - pubblicato nella G.U. n. 54 del 6.04.2003, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane›› ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane per il tramite della Regione Abruzzo datata 12 novembre 2013, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Controllata ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, al fine di ridurre il periodo di invecchiamento in botti di legno ed il periodo di affinamento in bottiglia, sia per la tipologia base che per la tipologia "riserva", presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 16 aprile 2014;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, cosi' come approvato con il citato D.M. 30.11.2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118- quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' modificato con il testo riportato in allegato.
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP ‹‹"Montepulciano d'Abruzzo" Colline Teramane››, di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2014

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini DOP ‹‹"Montepulciano
d'Abruzzo" Colline Teramane››

L'art. 5 del disciplinare di produzione e' sostituito per intero dal seguente testo: Art. 5 (Norme per la vinificazione). - Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di un anno, di cui almeno due mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno un anno in botti di legno ed almeno due mesi di affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione "riserva".
Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
E' consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" piu' giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" piu' vecchio nella misura massima del 15%.
Non e' consentita la pratica dell'arricchimento.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone