Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 26 marzo 2014, n. 76
Regolamento recante norme per la misurazione e la valutazione della performance individuale degli esperti di cooperazione.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 29 novembre 2011, n. 223, recante le norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare l'articolo 11;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la delibera n. 122 del 2010, adottata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, recante indirizzi in tema di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche con personale contrattualizzato e non contrattualizzato;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 382/bis del 23 dicembre 2010, con cui e' stato adottato il «Sistema di misurazione e valutazione della performance»;
Vista l'informativa effettuata alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2014, riscontrata con nota n. 1613 del 14 febbraio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Principi e strumenti

1. Nel rispetto dei principi generali vigenti in materia, la valutazione degli esperti si fonda sulla valutazione oggettiva dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi assegnati, nell'esercizio delle specifiche funzioni all'interno degli uffici centrali o periferici dell'amministrazione.
2. Il procedimento e' ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore di primo grado, della partecipazione al procedimento del valutato e dell'eventuale verifica della valutazione da parte del valutatore di secondo grado.
3. La scheda di valutazione e' redatta al termine di ogni anno solare, su un modulo prestampato, conforme all'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
4. La Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito "DGCS") verifica in ogni fase la regolarita' del procedimento, l'avvenuta acquisizione degli elementi richiesti ed interviene per assicurare il perfezionamento degli atti entro i primi tre mesi dell'anno.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile1988, n. 177 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 1988, S.O.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 29
novembre 2011, n. 223 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2012, n. 14.
- La legge 4 marzo 2009, n. 15 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e' il seguente:
"Art. 7 (Sistema di misurazione e valutazione della
performance). - 1. Le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance.
2. La funzione di misurazione e valutazione delle
performance e' svolta:
a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della
performance di cui all'articolo 14, cui compete la
misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso, nonche' la
proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai
sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo;
b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi
del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della
performance, di cui al comma 1, individua, secondo le
direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo
13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo
articolo:
a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le
responsabilita' del processo di misurazione e valutazione
della performance, in conformita' alle disposizioni del
presente decreto;
b) le procedure di conciliazione relative
all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione
della performance;
c) le modalita' di raccordo e di integrazione con i
sistemi di controllo esistenti;
d) le modalita' di raccordo e integrazione con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.".
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Elementi forniti dal funzionario valutato

1. L'esperto valutato, oltre all'inserimento dei dati personali, redige una relazione sulle attivita' svolte nel corso dell'anno, nell'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli specifici obiettivi annualmente assegnati, tenuto conto delle risorse a disposizione e della situazione ambientale.
2. Con atto formale adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, il valutatore di primo grado di cui all'articolo 3 comma 2 assegna, sentito l'esperto valutato, gli obiettivi di cui al comma 1. L'esperto valutato firma, per presa visione, l'atto di conferimento degli obiettivi.
 
Art. 3
Valutazione di primo grado

1. Per gli esperti in servizio a Roma, la valutazione compete al capo dell'unita' o dell'ufficio presso cui l'esperto valutato presta servizio.
2. Per il personale in servizio all'estero, la valutazione compete al capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione ha sede l'unita' tecnica locale o la sezione distaccata presso la quale presta servizio l'esperto. Il valutatore di primo grado acquisisce elementi dai capi delle rappresentanze diplomatiche competenti per gli eventuali ulteriori Paesi per i quali l'unita' tecnica sia eventualmente competente.
3. Se nel corso dell'anno si sono succeduti piu' superiori gerarchici per avvicendamento dei medesimi oppure perche' l'esperto valutato e' stato trasferito da uno ad altro incarico, il valutatore di primo grado chiede a quello alle cui dipendenze l'esperto si e' precedentemente trovato, per almeno tre mesi, elementi di valutazione relativi al periodo trascorso, di cui terra' conto nella redazione della valutazione annuale.
4. Il valutatore di primo grado compila la Parte II della scheda di valutazione assegnando punteggi numerici espressi in decimali.
5. Il valutatore di primo grado compila poi la Parte III - Sezione I della scheda di valutazione allegata, sommando i punteggi indicati nella Parte II e indicando in modalita' descrittiva le motivazioni per cui ha assegnato un determinato punteggio all'esperto valutato, se tale punteggio e' inferiore al 75%.
6. L'esperto valutato prende visione della valutazione di primo grado, restituendo la scheda firmata per presa visione al valutatore di primo grado. Nella Sezione II della Parte III l'esperto valutato puo' formulare eventuali osservazioni.
 
Art. 4
Valutazione di secondo grado

1. Se l'esperto valutato non condivide la valutazione espressa dal valutatore di primo grado, puo' formulare nella Sezione II della Parte III della scheda di valutazione richiesta motivata di valutazione di secondo grado.
2. Sulla base di tutti gli elementi a disposizione della DGCS, il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo decide di confermare o modificare il punteggio attribuito in primo grado all'esperto valutato, esponendo le motivazioni della propria scelta nella Sezione III della Parte III.
3. La scheda di valutazione e' successivamente messa in visione, per il tramite del valutatore di primo grado, all'esperto valutato che, dopo averla firmata e datata per presa visione, la restituisce al valutatore di primo grado.
 
Art. 5
Termine della procedura

1. Se l'esperto valutato accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato.
2. Se l'esperto valutato non accetta la valutazione di primo grado, la procedura di valutazione termina al momento della ricezione, da parte del valutatore di primo grado, della scheda allegata firmata per presa visione dal valutato a seguito della valutazione di secondo grado .
 
Art. 6
Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle valutazioni degli esperti a partire dall'anno solare 2014.
2. Per l'anno 2014, gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono assegnati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il decreto del Ministro degli affari esteri n. 1997/128/001283/5 del 27 aprile 1997 continua ad applicarsi alle relative valutazioni fino al termine del 2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: Mogherini
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1220
 
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