Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 febbraio 2014
Rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti «nuovi entranti».


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008 - 2012 (di seguito: «PNA 2008 - 2012»), approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 16 dicembre 2006;
Vista la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 28 febbraio 2008;
Visto il decreto-legge 20 maggio 2010 n. 72, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111, ed in particolare l'art. 2 recante misure urgenti per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito, a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti;
Vista la deliberazione n. 16/2010 del 28 luglio 2010 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 216/2006;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') del 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10;
Viste le deliberazioni del Comitato:
del 21 settembre 2010, n. 22/2010;
del 28 ottobre 2010, n. 25/2010;
del 27 giugno 2011, n. 23/2011;
del 13 aprile 2012, n. 8/2012;
del 30 novembre 2012, n. 28/2012;
del 28 dicembre 2012, n. 48/2012;
del 25 marzo 2013, n. 6/2013;
del 25 marzo 2013, n. 7/2013;
del 9 aprile 2013, n. 9/2013;
del 30 maggio 2013, n. 11/2013;
del 30 maggio 2013, n. 12/2013.
Viste le deliberazioni dell'Autorita':
del 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10;
del 29 marzo 2011, n. ARG/elt 38/11;
del 4 agosto 2011, n. ARG/elt 111/11;
del 12 aprile 2012, n. 139/2012/R/EFR;
del 20 dicembre 2012, n. 563/2012/R/ EFR;
del 25 luglio 2013, n. 333/2013/R/EFR;
del 25 luglio 2013, n. 334/2013/R/EFR.
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, ed in particolare il comma 5 dell'art. 19 che stabilisce che il 50% dei proventi delle singole aste e' riassegnato ad apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico per i rimborsi di cui al comma 5, art. 2 del citato decreto-legge n. 72/2010 , convertito con modificazioni, dalla legge n. 111/2010, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, art. 2 del citato decreto-legge n. 72/ 2010;
Visto il Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione Europea, emendato dal Regolamento (UE) n. 1210/2011, relativo ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta (di seguito: Regolamento (UE) n. 1031/2010);
Visti gli articoli 6, comma 1 e 19, comma 1 del decreto legislativo n. 30/2013, secondo cui il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), e' il soggetto responsabile della messa all'asta delle quote per conto dello Stato italiano;
Considerato che ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1031/2010 le procedure di asta sono tenute a partire dal 2012 e il numero di quote da mettere all'asta assegnato all'Italia e' di 11,324 milioni nel 2012 e di 87,873 milioni nel 2013;
Considerato che per gli anni dal 2014 in poi il numero di quote da mettere complessivamente all'asta non risulta ancora approvato in via definitiva dagli organi comunitari;
Considerato che le deliberazioni sopra citate del Comitato e dell'Autorita' hanno individuato rispettivamente i soggetti creditori e l'ammontare dei crediti dovuti per l'intero periodo di scambio delle quote 2008-2012, come evidenziato dalla tabella in allegato al presente decreto;
Ritenuta l'opportunita' di stabilire le modalita' di rimborso dei crediti in attuazione dell'art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 72/2010, convertito nella legge n. 111/2010, al fine di consentire certezza sui tempi e sui modi dell'operazione, fermo restando che il rimborso rimane subordinato alle effettive entrate, da definire con decreto di cui al comma 5, art. 19 del decreto legislativo 30/2013;

Decreta:

Art. 1

1. Le somme spettanti ai soggetti creditori, come identificati dalle deliberazioni del Comitato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono liquidate agli aventi diritto, nell'ammontare indicato nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (colonna «crediti spettanti») adottate in attuazione del comma 2, art. 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, maggiorato degli interessi maturati a tasso legale a partire dal 1 marzo dell'anno di mancata assegnazione delle quote. L'ammontare di cui al presente comma e' riportato nella tabella in allegato, a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto.
2. I soggetti creditori presentano al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento Energia - Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, apposita istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti stessi.
3. Entro 30 giorni da ciascuna operazione di riassegnazione di risorse di cui al comma 5, art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla liquidazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ed al Comitato di cui al comma 1.
4. La liquidazione e' effettuata per impianto, seguendo l'ordine cronologico dell'anno di maturazione del credito. Nel caso di insufficienza delle risorse oggetto di ciascuna riassegnazione rispetto all'importo complessivamente dovuto per la stessa annualita', la liquidazione si effettua ripartendo le risorse disponibili tra gli aventi diritto, secondo quote proporzionali, fino al completo rimborso delle somme dovute.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
Zanonato
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1467
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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