Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2014 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 1 aprile 2014
Modifica dello Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva dell'Universita' della Calabria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario";
Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato con D.R. 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;
Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 19 novembre 2013, con la quale e' stata approvata la modifica dell'art. 3.12 e delle norme transitorie dello Statuto, cui si aggiunge l'art. 8.3;
Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 2013;
Vista la nota rettorale prot. n. 41148 del 23 dicembre 2013, con la quale il testo delle modifiche apportate e' stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge. n. 168/89;
Atteso che il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca non ha formulato alcun rilievo entro il termine perentorio di sessanta giorni, stabilito dal predetto art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;

Decreta:

Art. 1

L'art. 3.2 dello Statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato con D.R. 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni, viene riscritto nel testo che segue:
"Art. 3.2 - Il Dipartimento - 1. Il Dipartimento e' la struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' correlate o accessorie alle precedenti che siano rivolte all'esterno.
Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.
Il Dipartimento puo' prevedere l'istituzione di articolazioni interne per settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o metodi di ricerca, denominate Sezioni.
Il Regolamento del Dipartimento disciplina l'organizzazione delle Sezioni, nel rispetto dei criteri generali per il loro funzionamento, fissati nei Regolamenti di Ateneo.
La creazione delle Sezioni non comporta modifiche nella dotazione di personale ne' nuove spese. Sulla base del progetto culturale fondativo, in uno, o al piu', in due Dipartimenti e' incardinato uno stesso settore scientifico-disciplinare.
L'eventuale deroga a tale previsione rientra nella competenza del Senato Accademico.
Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.
I Dipartimenti si dotano di Regolamenti per il proprio funzionamento e possono dar vita a Strutture di raccordo.
A essi fanno capo i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, nonche' i Corsi di Master Universitari, i Corsi di Perfezionamento, le Scuole e i Corsi di Dottorato di Ricerca.
Il Dipartimento:
a) formula la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;
b) formula la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;
c) cura la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca;
d) cura la gestione delle strutture per la didattica;
e) coordina le attivita' didattiche, verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio che a esso fanno capo e collabora al coordinamento di altri Corsi di Studio per i quali fornisce attivita' didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento.
2. Il Dipartimento e' la struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori, previa proposta del Consiglio di Dipartimento e approvazione del Senato Accademico.
Al Dipartimento afferiscono inoltre:
a) i titolari di assegni di ricerca;
b) i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrino nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;
c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento;
d) i tecnici e gli amministrativi operanti nella struttura;
e) gli studenti nel rispetto delle modalita' previste nel Regolamento del Dipartimento.
3. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010, e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilita'.
4. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti pubblici e privati, e puo' fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalita' definite nel Regolamento di Ateneo.
5. I Dipartimenti potranno essere costituiti con un numero minimo di cinquanta professori di ruolo e ricercatori in servizio al momento in cui viene formulata la proposta di istituzione.
Sono esclusi da tale computo i professori e i ricercatori che dovessero essere posti in quiescenza nell'anno accademico nel quale i Dipartimenti sono formalmente costituiti.
6. Sono Organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) la Giunta;
c) il Consiglio;
d) la Commissione didattica paritetica docenti-studenti.
Il Direttore:
a) rappresenta il Dipartimento;
b) presiede il Consiglio, la Giunta e la Commissione didattica paritetica docenti-studenti, e cura l'attuazione delle rispettive delibere;
c) promuove le attivita' del Dipartimento, con la collaborazione della Giunta;
d) vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
e) tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Universita' della Calabria;
f) esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.
Il Direttore e' eletto tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento.
Nel caso d'indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto nel Regolamento di Ateneo per la predetta elezione, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia.
L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parita' prevale il piu' anziano in ruolo.
Le modalita' delle votazioni sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Il Direttore eletto e' nominato con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Direttore indica un Vice-Direttore tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento.
Il Vice-Direttore e' nominato con decreto del Rettore e partecipa a solo titolo consultivo ai lavori della Giunta.
L'incarico di Segretario ha durata triennale ed e' attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nel Regolamento di Ateneo e con l ivel lo non i nferiore al la categoria D.
7. Il Consiglio e' l'Organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
Ne fanno parte i professori di ruolo, i ricercatori, il segretario, quest'ultimo con voto consultivo, le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di ricerca e degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Dottorati di Ricerca eventualmente attivati dal Dipartimento.
La consistenza delle rappresentanze, le modalita' di elezione delle stesse e le modalita' di funzionamento del Consiglio sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
Nello stesso Regolamento dovranno essere indicati i settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento.
Il Senato Accademico valuta la proposta inerente ai settori scientifico-disciplinari contestualmente all'approvazione del Regolamento di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio puo' delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta.
8. La Giunta coadiuva il Direttore e decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore.
Le modalita' di elezione e di funzionamento della Giunta sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
9. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti, ove il Dipartimento non abbia costituito una struttura di raccordo, ha competenza:
a) a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.
La partecipazione alla Commissione paritetica di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
La Commissione didattica paritetica docenti-studenti e' composta da un numero pari, rispettivamente, di professori e ricercatori, ivi compreso il Direttore del Dipartimento che la presiede, e di rappresentanti degli studenti.
Il Regolamento di Dipartimento stabilisce la consistenza delle componenti, le modalita' per l'elezione dei membri nonche' le norme generali di funzionamento della Commissione.
10. I Dipartimenti istituiti al momento dell'approvazione del presente Statuto sono indicati nella Tabella A.
11. A ciascun professore e ricercatore e' garantita la facolta' di richiedere l'afferenza a uno specifico Dipartimento.
12. I Dipartimenti sono disatti vati dal Consiglio di Amministrazione su proposta ovvero con parere obbligatorio del Senato Accademico, qualora il numero dei professori di ruolo e ricercatori in servizio a essi afferenti scenda sotto il limite previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b), della Legge n. 240/2010.
I professori e i ricercatori trasferiti ad altro Dipartimento devono mantenere la nuova afferenza per almeno un quinquennio.
13. Nel Regolamento di Ateneo, sempre nell'ambito delle previsioni statutarie, sono definite le procedure e le condizioni per l'istituzione, l'attivazione e per la disattivazione dei Dipartimenti, nonche' le modalita' per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori."
 
Art. 2

Al Titolo VIII - Norme transitorie, dopo l'art. 8.2, e' aggiunto l'art. 8.3, nel testo di seguito riportato:
"Art. 8.3 - 1. In deroga all'art. 3.2, comma 12, sono fatte salve dal vincolo quinquennale le sole domande gia' presentate al Senato Accademico successivamente alla deliberazione assunta dallo stesso Organo nell'adunanza del 7 marzo 2012 e non oltre il 31 ottobre 2013."
 
Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rende, 1° aprile 2014

Il rettore: Crisci
 
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