Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2014
Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della Repubblica italiana - Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Vista la direttiva n. 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione di esecuzione della commissione 2012/535/UE del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) che abroga la decisione 2006/133/CE;
Ritenuto di dover aggiornare la normativa nazionale per prevenire la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) attraverso il recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE;
Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 , espresso nella seduta del 18 e 19 settembre 2013;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1
Scopo e definizioni

1. La lotta contro Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (di seguito "nematode del pino") e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "piante sensibili": piante (ad eccezione di frutti e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.;
b) "legname sensibile": il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname segato e dei tronchi di Taxus L. e di Thuja L.;
c) "cortecce sensibili": le cortecce di conifere (Coniferales);
d) "luogo di produzione": qualsiasi luogo o sito gestito o utilizzato come unica unita' di produzione;
e) "vettore": i coleotteri appartenenti al genere Monochamus Megerle in Dejean, 1821;
f) "stagione di volo del vettore": il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista;
g) "materiale da imballaggio in legno": il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
h) "zona delimitata": e' costituita dalla zona in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino ("zona infestata") e dalla zona circostante quella infestata, ("zona cuscinetto").
 
Allegato I

MISURE DI ERADICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6

1) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, in applicazione dell'art. 6, attuano nelle zone delimitate le misure di eradicazione del nematode del pino indicate ai punti da 2) a 10).
2) Quando istituiscono una zona delimitata, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio definiscono immediatamente al suo interno una zona con raggio minimo di 500 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito "zona di taglio raso"). Il raggio effettivo di tale zona e' stabilito a piu' di 500 metri di distanza dalla pianta sensibile, per ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino, in funzione del rischio di trasmissione del nematode del pino da parte del vettore.
Nella zona di taglio raso tutte le piante sensibili sono abbattute, rimosse ed eliminate sotto controllo fitosanitario. L'abbattimento e la distruzione di tali piante sono effettuati procedendo dall'esterno della zona verso il suo centro. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante l'abbattimento.
Da tutte le piante morte, da tutte le piante in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato, dopo l'abbattimento. I campioni sono prelevati in piu' parti di ciascuna pianta, compresa la corona. Tutti i campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.
3) Se i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, ritengono che la creazione di una zona di taglio raso con raggio di 500 m di cui al punto 2) abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, il raggio minimo della zona di taglio raso puo' essere ridotto a 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino.
In casi eccezionali, se i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, considerano inopportuno l'abbattimento di determinate piante situate nella zona di taglio raso, puo' essere applicata a tali piante una misura di eradicazione alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del nematode del pino. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa adottata.
4) Nei casi in cui si applica il punto 3) tutte le piante sensibili situate a una distanza compresa tra 100 m e 500 m dalle piante sensibili in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino e non abbattute sono oggetto delle seguenti misure:
a) annualmente, prelievo di campioni dalle piante sensibili e loro analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilita' del 99% che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili e' inferiore allo 0,1%;
b) dal primo anno fino alla completa eradicazione di cui all'art. 6, comma 2, o fino alla decisione di applicare misure di contenimento di cui all'art. 7, commi 1 e 2, ispezioni effettuate ogni due mesi dai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali, durante la stagione di volo del vettore sulle piante sensibili, per rilevare segni o sintomi della presenza del nematode del pino, seguite da prelievi di campioni e analisi sulle piante per le quali sono osservati tali segni o sintomi della presenza del nematode del pino.
I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio notificano al Servizio Fitosanitario Centrale la descrizione delle misure indicate alle lettere a) e b).
5) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini e' prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Le indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili di apparenza sana. L'intensita' delle indagini effettuate nel raggio di 3000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino e' almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto.
6) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio identificano, in tutta la zona delimitata, le piante sensibili nelle quali e' stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Tali piante sono abbattute, asportate ed eliminate insieme ai residui dell'abbattimento sotto controllo fitosanitario, prendendo tutte le precauzioni necessarie fino al termine dell'abbattimento e alle seguenti condizioni:
a) Le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).
b) Le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e o distrutte sul posto o rimosse e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a) o trasformati come indicato all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).
Dalle piante sensibili abbattute nelle quali non era gia' stata rilevata la presenza del nematode del pino, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; il prelievo e' eseguito secondo uno schema di campionamento in grado di confermare, con un'attendibilita' del 99%, che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili e' inferiore allo 0,1%.
7) Per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore di cui al punto 6, lettera b), la corteccia e' rimossa dai tronchi delle piante sensibili abbattute o tali tronchi sono trattati con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o coperti con una rete impregnata di insetticida immediatamente dopo l'abbattimento, sotto controllo fitosanitario. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile e' immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato e' immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore, o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.
I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.
8) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, provvedono a far rimuovere ed eliminare sotto controllo fitosanitario, tutte le piante sensibili cresciute in luoghi di produzione di piante destinate alla piantagione in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, vigilando che siano prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante tali attivita'.
9) Tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, devono rispettare il protocollo d'igene riportato nello "Standard tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005 in modo da garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.
 
Allegato II

MISURE DI CONTENIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 7

1) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, in applicazione dell'art. 7, attuano nelle zone delimitate, che hanno una zona cuscinetto con una larghezza di almeno 20 km, le misure di contenimento del nematode del pino indicate ai punti 2) e 3).
2) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone infestate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini e' prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Tutte le piante sensibili nelle quali e' stata rilevata la presenza del nematode del pino sono abbattute, asportate ed eliminate insieme ai residui dell'abbattimento sotto controllo fitosanitario, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore.
3) I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, adottano le seguenti misure nelle zone cuscinetto:
a) effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone cuscinetto, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini e' prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Tali indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili in cattive condizioni di salute;
b) identificano tutte le piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da eventi meteorici estremi. Tali piante sono abbattute, asportate ed eliminate, insieme ai residui dell'abbattimento, sotto controllo fitosanitario, prendendo tutte le precauzioni necessarie fino al termine dell'abbattimento e alle seguenti condizioni:
i) le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati, come indicato all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a) o trasformati come indicato all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);
ii) le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a) o trasformati come indicato nell'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).
Dalle piante sensibili abbattute, diverse dalle piante completamente distrutte da incendi, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilita' del 99% che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili e' inferiore allo 0,02% ;
c) per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona cuscinetto durante la stagione di volo del vettore, di cui al punto 3), lettera b), la corteccia e' rimossa dai tronchi delle piante sensibili abbattute o tali tronchi sono trattati con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o sono coperti con una rete impregnata di insetticida immediatamente dopo l'abbattimento, sotto controllo fitosanitario. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile e' immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato e' immediatamente trattato nuovamente nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore, o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.
I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto, sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.
4) Tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, devono rispettare il protocollo d'igene riportato nello "Standard tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005 in modo da garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.
 
Allegato III
CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E
CORTECCE SENSIBILI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

SEZIONE 1
CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E
CORTECCE SENSIBILI DA ZONE DELIMITATE VERSO ZONE NON DELIMITATE E
DA ZONE INFESTATE VERSO ZONE CUSCINETTO

1) Le movimentazioni di piante sensibili sono ammessi a condizione che le piante:
a) siano cresciute in luoghi di produzione in cui non siano stati osservati il nematode del pino o sintomi della sua presenza dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;
b) siano state sottoposte durante tutta la loro vita a una protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle;
c) siano state sottoposte a ispezioni e analisi ufficiali e siano risultate indenni dal nematode del pino e dal vettore;
d) siano accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato a norma dell'art. 25 del d.lgs. 214/2005 per le destinazioni all'interno dell'Unione;
e) siano movimentate al di fuori della stagione di volo del vettore o in contenitori o imballaggi chiusi che impediscano qualsiasi infestazione dal nematode del pino o dal vettore.
2) Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, sono ammessi a condizione che il legname e le cortecce:
a) siano stati sottoposti in un impianto di trattamento autorizzato di cui al punto g dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 ad un appropriato trattamento termico per effetto del quale raggiungano in ogni punto una temperatura di almeno 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, esso e' eseguito con un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione europea;
b) siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla dell'art. 25 del d.lgs. 214/2005, rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato;
c) siano movimentati al di fuori della stagione di volo del vettore o, tranne nel caso di legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione dal nematode del pino o dal vettore.
3) Le movimentazioni di legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno sono ammessi a condizione che il materiale da imballaggio in legno:
a) sia stato sottoposto in un impianto di trattamento autorizzato a uno dei trattamenti approvati indicati nell'allegato I dello Standard IPPC/FAO ISPM-15, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;
b) siano muniti di una marcatura come previsto dall'allegato II di detto Standard internazionale.
4) In deroga ai punti 2) e 3), il legname sensibile puo' essere trasportato al di fuori della zona delimitata o dalla zona infestata nella zona cuscinetto, nel caso in cui in queste zone non esistano idonei impianti di trattamento, fino all'impianto di trattamento autorizzato piu' vicino alla zona delimitata o alla zona infestata, per essere sottoposto immediatamente a trattamento.
La deroga si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la gestione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto delle piante sensibili abbattute conformemente all'allegato I, punti 6) e 9) e all'allegato II, punto 3, lettera c) e punto 4 impediscono che il vettore possa essere presente nel legname o possa sfuggire dallo stesso;
b) le movimentazioni hanno luogo al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore;
c) le movimentazioni sono sottoposte a regolari controlli sul posto da parte delle autorita' competenti.
5) In deroga ai punti 2) e 3), il legname e le cortecce sensibili ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm possono essere trasportati fuori dalla zona delimitata fino all'impianto di trattamento autorizzato piu' vicino a tale zona, o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto per essere utilizzati come combustibile, purche' siano rispettate le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, lettere b) e c).

SEZIONE 2
CONDIZIONI PER LE MOVIMENTAZIONI DI PIANTE SENSIBILI E DI LEGNAME E
CORTECCE SENSIBILI ALL'INTERNO DI ZONE INFESTATE IN CUI SONO
APPLICATE MISURE DI ERADICAZIONE

1) Le movimentazioni di piante sensibili destinate alla piantagione sono ammesse alle condizioni indicate alla sezione 1, punto 1.
2) Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili sono ammessi se avvengono allo scopo di sottoporre il legname o le cortecce a uno dei seguenti trattamenti:
a) distruzione mediante combustione in un luogo vicino, all'interno della zona delimitata;
b) utilizzazione come combustibile in un impianto di trasformazione o distruzione per altri scopi in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi;
c) appropriato trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungano in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, esso e' eseguito con un protocollo di trattamento approvato dalla Commissione europea.
Alle suddette movimentazioni si applicano le seguenti condizioni:
a) il legname e le cortecce devono essere trasportati sotto controllo ufficiale e al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore; oppure
b) il legname e le cortecce che hanno subito il trattamento di cui al secondo comma, lettera c), possono essere trasportati a condizione che siano accompagnati da un passaporto delle piante rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato.
Il presente punto non si applica al materiale da imballaggio in legno, ne' al legname suscettibile ottenuto da piante analizzate individualmente e risultate indenni dal nematode del pino.
3) Il legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno puo' essere trasportato se soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 3.
 
Art. 2

Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del
pino

1. I Servizi Fitosanitari Regionali effettuano annualmente indagini dirette ad accertare la presenza del nematode del pino in piante sensibili, in legname e cortecce sensibili e nel vettore, in zone del loro territorio considerate indenni da tale presenza.
2. Le indagini consistono nel prelievo e nell'analisi in laboratorio di campioni di piante sensibili, di legname e cortecce sensibili e dei vettori, conformemente allo "Standard tecnico" emanato ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera (c), del d.lgs. 214/2005.
3. I Servizi Fitosanitari Regionali comunicano entro il 1° febbraio di ciascun anno al Servizio Fitosanitario Centrale il piano delle indagini di cui al comma 1 da svolgere nel corso dell'anno, precisando il numero dei siti di indagine, le zone in cui sono effettuate le indagini e il numero dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.
4. I Servizi Fitosanitari Regionali comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale, entro il 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le indagini, i risultati delle stesse di cui al precedente comma 1.
5. Il Servizio Fitosanitario Centrale trasmette alla Commissione entro il 1 marzo i dati di cui ai commi 3 e 4.
 
Art. 3
Analisi di laboratorio

Le analisi di laboratorio dirette ad accertare la presenza del nematode del pino in piante sensibili, legname e cortecce sensibili e vettori sono effettuate secondo il protocollo di diagnosi per il Bursaphelenchus xylophilus definito nello Standard EPPO PM7/4(2). I metodi indicati in tale Standard possono essere integrati o sostituiti da metodi di diagnosi molecolare convalidati scientificamente e che presentino una sensibilita' e affidabilita' pari a quelle dello Standard EPPO.
 
Art. 4
Piano di emergenza

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale, su proposta del Comitato Fitosanitario Nazionale, definisce, entro 6 mesi dall'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera i, del d.lgs. n. 214/2005, il Piano di emergenza da attuare in caso di presenza confermata o sospetta del nematode del legno di pino.
2. Il Piano di emergenza stabilisce:
a) gli enti coinvolti nell'applicazione del piano
b) i ruoli e le responsabilita' del Servizio Fitosanitario Centrale, dei Servizi Fitosanitari Regionali e degli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle misure fitosanitarie;
c) le modalita' di comunicazione di tali misure tra il Servizio Fitosanitario Centrale, i Servizi Fitosanitari Regionali, gli altri organismi coinvolti, il settore privato interessato e la cittadinanza;
d) le modalita' e la tipologia delle analisi di laboratorio;
e) le modalita' della formazione del personale dei Servizi Fitosanitari Regionali e degli altri organismi coinvolti in tali azioni.
3. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede alla valutazione e alla revisione del Piano di emergenza.
 
Art. 5
Zone delimitate

1. Se i risultati dell'indagine annuale di cui all'art. 2, comma 1, rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in una parte del territorio considerata in precedenza indenne da tale presenza, o se tale presenza e' in altro modo dimostrata, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, istituisce immediatamente una zona come previsto al successivo comma 3, dandone notifica immediata al Servizio Fitosanitario Centrale.
2. Se la presenza del nematode del pino e' rilevata nel vettore o in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio effettua un'ispezione in prossimita' del luogo in cui il vettore e' stato catturato o in cui il legname sensibile, le cortecce sensibili o il materiale da imballaggio in legno si trovavano quando la presenza e' stata constatata. Se i risultati dell'ispezione rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile, si applica il primo comma.
3. La zona delimitata e' costituita dalla zona in cui e' stata rilevata la presenza del nematode del pino (zona infestata) e da una zona cuscinetto circostante la zona infestata, larga almeno 20 km.
4. Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui all'art. 6, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio puo' decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno di 6 km, purche' questa riduzione non comprometta l'eradicazione.
5. Se e' rilevata la presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto, e' immediatamente costituita una nuova zona delimitata, di cui al comma 1, per tenere conto di questo ritrovamento. In alternativa, la zona delimitata esistente puo' essere modificata per tenere conto di questo ritrovamento, quando vi sono applicate le misure di eradicazione di cui all'art. 6.
6. L'accertamento della presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto e' immediatamente notificato dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio al Servizio Fitosanitario Centrale.
7. Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode del pino nel territorio nazionale e la zona delimitata si estenda all'interno del territorio di uno o piu' altri Stati membri, questi ultimi sono informati per stabilire, come previsto dal comma 1, una o piu' zone delimitate che completino la zona cuscinetto complessiva con una o piu' zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della zona cuscinetto dello Stato membro in cui e' avvenuto il ritrovamento.
8. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica l'elenco delle zone delimitate al Servizio Fitosanitario Centrale entro un mese dalla data del rilevamento della presenza del nematode del pino nella zona interessata. Tale comunicazione comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro ubicazione, i nomi delle entita' amministrative interessate dalla delimitazione e una mappa indicante l'ubicazione di ciascuna zona delimitata, zona infestata e zona cuscinetto.
9. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica al Servizio Fitosanitario Centrale ogni modifica delle zone delimitate del rispettivo territorio entro il mese seguente la modifica.
10. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei precedenti quattro anni, il Servizio Fitosanitario Regionale puo' stabilire di non considerare piu' quella zona come zona delimitata.
11. Il Servizio Fitosanitario Centrale informa entro un mese la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.
 
Art. 6
Eradicazione

1. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, adottano le misure specificate nell'allegato I al fine di eradicare il nematode del pino presente nelle zone delimitate dei rispettivi territori.
2. Il nematode del legno di pino e' considerato eradicato se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei precedenti quattro anni o se l'assenza del nematode del pino e' confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all'allegato I, punto 7, terzo comma.
3. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il diretto controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.
 
Art. 7
Contenimento

1. Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all'allegato I, punto 6, rivelano la presenza del nematode del pino in una zona delimitata durante un periodo di almeno quattro anni consecutivi e l'esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l'eradicazione del nematode del pino e' impossibile, i Servizi Fitosanitari Regionali, possono decidere di contenere il nematode del pino all'interno di quella zona, anziche' eradicarlo.
2. I Servizi Fitosanitari Regionali possono stabilire tuttavia, prima che siano trascorsi i quattro anni, di contenere anziche' eradicare il nematode del pino, nel caso in cui il diametro della zona infestata sia superiore a 20 km, la presenza del nematode del pino sia stata rilevata in tutta la zona infestata e l'esperienza acquisita indichi che l'eradicazione del nematode del pino in quella zona non sia possibile.
3. Le misure di contenimento da porre in atto sono quelle indicate nell'allegato II.
4. Se il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio decide di attuare misure di contenimento, di cui al comma 2, anziche' misure di eradicazione, informa il Servizio Fitosanitario Centrale della sua decisione, indicandone le ragioni.
5. I Servizi Fitosanitari Regionali possono attuare misure di contenimento, come previsto dal comma 1, solo nelle zone delimitate che sono state inserite nell'elenco di cui all'art. 5, paragrafo 7, della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.
6. Le misure di cui al comma 1 sono messe in atto da personale dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altri soggetti tecnicamente qualificati che agiscono sotto il diretto controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.
 
Art. 8
Informazione

Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all'art. 6 o le misure di contenimento di cui all'art. 7, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio provvedono a informare gli operatori interessati e la cittadinanza.
 
Art. 9
Comunicazione delle misure regionali e nazionali

1. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, entro il mese seguente la notifica di cui all'art. 5 comma 1, della presenza del nematode del pino in una parte del territorio di competenza in precedenza considerata indenne, comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale le misure adottate e quelle che hanno deciso di adottare per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6.
2. Quando i Servizi Fitosanitari Regionali adottano misure per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6, la comunicazione di cui al comma 1 ha per oggetto le misure riguardanti l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell'allegato I, punti 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9), la pianificazione e le modalita' di organizzazione delle indagini, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare, indicati nell'allegato I, punto 6).
3. Quando i Servizi Fitosanitari Regionali adottano misure per il contenimento del nematode del pino in applicazione dell'art. 7, la comunicazione delle misure di cui al comma 1 ha per oggetto le misure riguardanti l'abbattimento, il prelievo e l'analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la pianificazione e le modalita' di organizzazione delle indagini, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare, indicate nell'allegato II, punti 2) e 3).
4. La comunicazione delle misure di cui ai commi precedenti comprende anche una descrizione delle misure di informazione degli operatori interessati e della cittadinanza di cui all'art. 8 e dei controlli di cui all'art. 11, comma 1.
5. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 1 febbraio di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate nel corso dell'anno precedente, in applicazione degli articoli 6 e 7, conformemente al Piano di emergenza di cui all'art. 4.
6. Nella relazione sono indicati il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, il numero delle piante in cattive condizioni di salute e delle piante morte che sono state individuate, abbattute, dalle quali sono stati prelevati campioni e per le quali sono state effettuate analisi, e i risultati di tali analisi.
7. I Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio, entro il 1 febbraio di ogni anno che segue la notifica di cui al paragrafo 1, comunicano al Servizio Fitosanitario Centrale le misure che hanno deciso di attuare nel corso di quell'anno per l'eradicazione del nematode del pino in applicazione dell'art. 6.
8. Quando il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio decide di contenere la propagazione del nematode del pino in una zona delimitata in applicazione dell'art. 7, comma 1, comunica immediatamente al Servizio Fitosanitario Centrale, una versione conformemente riveduta della comunicazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo.
9. La comunicazione delle misure puo' coprire un periodo massimo di 5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure di contenimento in applicazione dell'art. 7. Se la comunicazione copre piu' di un anno, il Servizio Fitosanitario Centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri una versione riveduta della comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell'anno in cui essa scade.
10. Quando sono decise modifiche rilevanti delle misure di contenimento, il Servizio Fitosanitario Centrale rivede la comunicazione delle misure e la inoltra immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
 
Art. 10

Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili

1. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III, sezione 1.
2. Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato III, sezione 2.
3. Il Servizio Fitosanitario Regionale puo' stabilire di limitare le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all'interno di zone infestate in cui sono attuate misure di contenimento.
 
Art. 11
Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non
delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto
1. Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua controlli casuali su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati da zone delimitate del loro territorio verso zone non delimitate e da zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto.
2. Il Servizio Fitosanitario Regionale decide di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare siano presenti nematodi del pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilita' delle piante o del legname e delle cortecce e del fatto che l'operatore responsabile delle movimentazioni si sia conformato alle disposizioni del presente decreto e precedenti.
3. I controlli sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili sono effettuati:
a) nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto;
b) nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate;
c) nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto;
d) nel luogo d'origine situato nella zona infestata (per esempio segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata.
Il Servizio Fitosanitario Regionale puo' decidere di effettuare controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d).
4. Nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, i controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'allegato III, sezione 1, un controllo di identita' e, in caso di non ottemperanza accertata o sospetta a tali prescrizioni, in un controllo fitosanitario comprendente un'analisi per la verifica della presenza del nematode del pino.
5. Il Servizio Fitosanitario Regionale decide di effettuare controlli casuali sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel proprio territorio.
6. Nel caso di cui al comma 5, i controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'allegato III, sezione 1, un controllo di identita' e un controllo fitosanitario comprendente un'analisi per l'accertamento della presenza del nematode del pino.
7. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio comunica al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati dei controlli di cui ai commi 1 e 2 mensilmente, quelli dei controlli di cui al comma 5 annualmente, entro il 1 febbraio.
8. Se i controlli rivelano la presenza del nematode del pino in piante sensibili o in legname o cortecce sensibili, il Servizio Fitosanitario Regionale informa immediatamente il Servizio Fitosanitario Centrale.
 
Art. 12
Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 10

1. Se dai controlli di cui all'art. 11 risulta che le disposizioni della sezione 1 o della sezione 2 dell'allegato III non sono rispettate, il Servizio Fitosanitario Regionale che ha effettuato i controlli, adotta una delle seguenti misure:
a) il materiale non conforme e' distrutto;
b) il materiale non conforme e' trasferito sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine specificamente autorizzato, in cui e' sottoposto a un trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56°C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l'assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;
c) se il materiale non conforme e' costituito da materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, fatto salvo l'allegato III, esso e' rinviato sotto controllo ufficiale nel luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimita' del luogo di intercettazione, affinche' gli oggetti siano nuovamente imballati e il materiale da imballaggio in legno sia distrutto, in modo da evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.
 
Art. 13
Autorizzazione degli impianti di trattamento

1. Qualora sia stabilita sul territorio nazionale una zona delimitata, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio autorizza impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o piu' delle operazioni specificate nell'allegato III:
a) trattamento di legname e cortecce sensibili, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2), lettera a), e sezione 2, punto 2), primo comma, lettera c);
b) rilascio dei passaporti delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005 per il legname e le cortecce sensibili trattati dall'impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 2), lettera b), e sezione 2, punto 2), secondo comma, lettera b);
c) trattamento del materiale da imballaggio in legno, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 3), lettera a), e sezione 2, punto 3);
d) marcatura del materiale da imballaggio in legno trattato dall'impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera c), come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 3), lettera b), e sezione 2, punto 3), in conformita' all'allegato II dello Standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.
2. Gli impianti di trattamento autorizzati assicurano la tracciabilita' del legname, delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno sensibili, trattati.
 
Art. 14
Autorizzazione alla marcatura

1. Qualora sia stabilita sul territorio nazionale una zona delimitata, i Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno, adeguatamente attrezzati, ad apporre una marcatura in conformita' all'allegato II dello Standard IPPC/FAO ISPM-15, sul materiale da imballaggio in legno ottenuto utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato di cui al punto g dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 e accompagnato dal passaporto delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005.
2. I produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati utilizzano, per la produzione di materiale da imballaggio in legno, esclusivamente legname proveniente da impianti di trattamento specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante di cui all'art. 25 del d.lgs. 214/2005 e si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.
 
Art. 15

Controllo degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale
da imballaggio in legno autorizzati

1. I Servizi Fitosanitari Regionali eseguono controlli sugli impianti di trattamento autorizzati e sui produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati, al fine di verificare che operino correttamente, nei modi prescritti dalla loro autorizzazione.
2. Tali controlli devono essere eseguiti da personale tecnicamente qualificato dei Servizi Fitosanitari Regionali o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari Regionali.
 
Art. 16
Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e
ai produttori di materiale da imballaggio in legno
1. Qualora il Servizio Fitosanitario Regionale, accerti la presenza del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio in legno sensibili, trattati da un impianto di trattamento autorizzato, o in materiale da imballaggio in legno sensibile, recante la marcatura apposta da un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, ne revoca immediatamente l'autorizzazione.
2. Fatto salvo il comma 1, il Servizio Fitosanitario Regionale, accertato che un impianto di trattamento autorizzato o un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, non operi nei modi prescritti dalla sua autorizzazione, adotta le misure necessarie perche' gli articoli 13 e 14 siano rispettati.
 
Art. 17

Elenco degli impianti di trattamento e dei produttori di materiale da
imballaggio in legno autorizzati

1. I Servizi Fitosanitari Regionali informano il Servizio Fitosanitario Centrale del rilascio di un'autorizzazione ad un impianto di trattamento ai sensi dell'art. 13 o ad un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell'art. 14 e della revoca di tale autorizzazione.
2. Sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi Fitosanitari Regionali, il Servizio Fitosanitario Centrale istituisce e aggiorna l'elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati, e lo trasmette ai Servizi Fitosanitari Regionali.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1470
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone