Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2014
Proroga dell'attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 5;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'art. 2 con cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita' stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'Unita' stralcio e dell'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;
Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unita' tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2012, n. 4018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che proroga, fino al 30 giugno 2013, l'attivita' dell'Unita' tecnica amministrativa di cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonche' prevede la possibilita' di prorogare la durata della medesima Unita' per un ulteriore periodo di sei mesi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2013, recante la proroga delle attivita' dell'unita' tecnica amministrativa fino al 31 dicembre 2013;
Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, ed in particolare l'art. 5 recante «proroga dell'Unita' Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni ove, al comma 1, e' disposto che, «al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, le attivita' dell'Unita' Tecnica Amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, siano prorogate fino al 31 dicembre 2015 e la medesima Unita' operi in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto-legge n. 136/2013 che stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012»;
Tenuto conto, altresi', dell'esigenza di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alla pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302, del 27 dicembre 2013, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare il comma 267 dell'art. 1, che stabilisce, tra l'altro, che anche al fine di «di garantire l'indispensabile attivita' di consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo»;
Considerata la necessita' di definire compiutamente la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita Tecnica-Amministrativa per l'efficace perseguimento delle finalita' indicate all'art. 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e della finanze;

Decreta:

Art. 1
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa

1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'Unita' Tecnica-Amministrativa, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 ed opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 2
Composizione dell'Unita' Tecnica-Amministrativa

1. Il dott. Nicola Dell'Acqua e' confermato nelle funzioni di Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa.
2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa si avvale dell'unita' titolare di contratto dirigenziale di seconda fascia e del personale gia' in servizio - anche in posizione di comando e di temporanea utilizzazione - alla data del 31 dicembre 2013, nel limite organico e con le modalita' di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa puo' prorogare, alle medesime condizioni economiche, i contratti, le consulenze, le collaborazioni e gli avvalimenti del personale comunque in servizio presso l'Unita' Tecnica-Amministrativa alla data di adozione del presente decreto, provvedendo altresi', con propri decreti, all'organizzazione anche funzionale di tutto il personale dell'Unita' Tecnica-Amministrativa.
 
Art. 3
Trattamento economico

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, al dott. Nicola Dell'Acqua e' riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari a euro centomila lordi su base annua. Al Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa sono, altresi', riconosciute le spese di missione nei limiti di quanto previsto per il personale dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente e con le modalita' di cui al comma 10, dell'art. 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.
2. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio spettante al soggetto titolare del contratto dirigenziale di seconda fascia in servizio al 31 dicembre 2013 presso l'Unita' Tecnica-Amministrativa, e' corrisposto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo integrale rimborso da parte dell'Unita' medesima a valere sui fondi della pertinente contabilita' speciale.
3. Al personale in posizione di comando o di temporanea utilizzazione e' attribuito il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale, in analoga posizione di stato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'art. 9.
 
Art. 4
Attribuzioni

1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, l'Unita' Tecnica-Amministrativa provvede:
a) alla prosecuzione delle attivita' di recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, gia' inseriti nella «massa attiva» e trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze come stabilito dall'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013;
b) alla definizione delle procedure di esproprio delle aree di sedime occupate per la realizzazione di opere infrastrutturali, connesse al ciclo di gestione dei rifiuti realizzate nel periodo emergenziale e straordinario, provvedendo alla intestazione dei relativi cespiti a favore degli Enti e delle Amministrazioni territoriali competenti;
c) alla definizione ed all'eventuale liquidazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, delle posizioni debitorie che non hanno trovato collocazione nell'ambito dei piani di estinzione di cui al comma 4, dell'art. 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, all'uopo utilizzando le procedure transattive di cui all'art. 5;
d) alla gestione del contenzioso relativo alle pregresse gestioni emergenziali e straordinarie connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Campania, avvalendosi della consulenza legale istituzionale e difesa giudiziale dell'Avvocatura dello Stato, nonche', quanto all'attivita' di consulenza legale in via breve, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui non piu' di due da collocare in posizione di fuori ruolo;
e) al completamento delle attivita' finalizzate alla sistemazione e catalogazione di tutta la documentazione proveniente dalle cessate strutture emergenziali e straordinarie;
f) alle attivita' volte a consentire la compiuta rendicontazione delle contabilita' speciali, anche pregresse;
g) allo svolgimento di ogni ulteriore attivita' amministrativa connessa alle funzioni svolte dalle pregresse gestioni che hanno operato nell'ambito del ciclo dei rifiuti nella regione Campania.
 
Art. 5
Transazioni

1. Per il compimento delle attivita' di cui all'art. 4, il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' altresi' autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 9, a concludere, al ricorrere dei presupposti, e con adozione delle modalita' previste dalle leggi vigenti, transazioni a definizione delle posizioni di credito anche accertate ed anche connotate dai requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita', previa acquisizione del parere di rito da parte dell'Avvocatura dello Stato.
 
Art. 6
Funzionamento dell'Unita' Tecnica-Amministrativa

1. L'Unita Tecnica - Amministrativa ha sede in Napoli, presso il complesso demaniale di Castel Capuano. Puo' inoltre avvalersi, ove necessario, del supporto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma.
2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa puo', altresi', avvalersi delle Amministrazioni pubbliche, anche territoriali, e dei mezzi e delle strutture in dotazione alle stesse Amministrazioni, previa intesa con le medesime e senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
 
Art. 7
Patrocinio legale

1. Per le necessita' connesse alla definizione della massa contenziosa di competenza dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, il Capo dell'unita' continua ad avvalersi del supporto istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giungo 2013.
2. Per l'attivita' di consulenza legale in via breve, il Capo dell'unita' si avvale degli Avvocati o Procuratori dello Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d). Agli Avvocati e Procuratori dello Stato in posizione di fuori ruolo e' riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, anche tenuto conto, ai fini della relativa determinazione, della media dei compensi ricevuti ai sensi dell'art. 21, del Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611e s.m.i., negli ultimi due anni, decurtata del 25%.
3. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato che permangono in ruolo e' riconosciuto un compenso lordo annuo massimo di euro ventiquattromila pro-capite.
4. Agli Avvocati e Procuratori dello Stato di cui si avvale l'Unita' Tecnica-Amministrativa, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, sono riconosciuti i rimborsi per le spese di missione nei limiti di quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le risorse di cui all'art. 9.
 
Art. 8
Procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa

1. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' autorizzato a modificare l'accreditamento presso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni della medesima Unita', quale Area Organizzativa Omogenea della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' altresi' autorizzato all'accreditamento presso il portale informatico PA-RATIO dell'Agenzia del Demanio al fine di potervi inserire direttamente, anche tramite un proprio delegato, i dati normativamente previsti relativi agli immobili utilizzati quali sedi di servizio.
3. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, al fine di definire le attivita' ablative di immobili iniziate nel periodo emergenziale e straordinario del ciclo dei rifiuti nella regione Campania e non ancora concluse, e' autorizzato a stipulare con l'Agenzia delle Entrate un accordo convenzionale, nell'ambito di quello denominato «Convenzione di Cooperazione Informatica» relativo al servizio «Siatel v2.0», per la consultazione on line dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, limitatamente alla possibilita' di individuare gli indirizzi correnti dei soggetti privati interessati dalle precipue attivita' ablative in via di definizione.
 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sulle risorse della contabilita' speciale n. 5148, intestata al Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, sulla quale confluiscono le residue disponibilita' finanziarie di cui alle contabilita' speciali n. 5146 e n. 5147 di cui all'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, che vengono contestualmente chiuse.
2. Alla contabilita' speciale intestata al Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'art. 6, del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.
3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti a legislazione vigente.
 
Art. 10
Relazione annuale

1. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa provvede all'elaborazione e trasmissione della relazione annuale di cui all'art. 15, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Roma, 20 febbraio 2014

Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2014, foglio n. 998
 
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