Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2014 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 15 aprile 2014
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . (Delibera n. 13/SEZAUT/2014/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Nella Sezione delle autonomie

Nell'Adunanza del 15 aprile 2014;
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale con le modalita' e secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;
Vista la nota in data 3 aprile 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie;
Vista la nota in data 9 aprile 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha integrato l'ordine del giorno dell'adunanza convocata per il giorno 15 aprile 2014;
Udito il consigliere relatore Alfredo Grasselli;

Delibera:
di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2013 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 15 aprile 2014.
Roma, 15 aprile 2014

Il Presidente: Falcucci Il Relatore: Grasselli Depositata in Segreteria l'8 maggio 2014. Il Dirigente: Prozzo
 
Allegato
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del
Servizio sanitario nazionale sul bilancio di Esercizio 2013 ai
sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del d.l. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.

1. Le verifiche effettuate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti dei servizi sanitari regionali attraverso le relazioni-questionario dei collegi sindacali di detti enti, sulla base di linee guida predisposte dalla Sezione delle autonomie, costituiscono un consolidato settore di attivita' svolta con un collaudato modello di controllo.
Le presenti linee guida si pongono nel segno della continuita' con i principi gia' affermati e ribaditi in occasione delle precedenti edizioni, alle quali si rinvia per quanto qui non ripetuto.
2. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche agli organi di revisione di detti enti si applicano le disposizioni previste per i revisori degli enti locali dai commi 166 e ss dello stesso articolo, con i dovuti adattamenti legati al diverso tipo di contabilita' adottato. Conseguentemente i collegi sindacali in discorso sono tenuti a redigere una relazione sul bilancio di esercizio dell'ente/azienda sanitaria.
L'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ribadito questo sistema di controllo, estendendolo anche ai bilanci preventivi e ai rendiconti delle Regioni. Il citato d.l. ha anche attribuito maggior incisivita' a questa modalita' di verifica, con la previsione di un'eventuale preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari (art. 1, comma 7, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. E' stato escluso, infatti, che le pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano avere l'effetto di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, nonche' di inibire l'efficacia di tali leggi (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi).
Appare opportuno, peraltro, formulare alcune riflessioni sui possibili esiti del controllo, ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico, si rilevino le condizioni del richiamato, art. 1, comma 7, del d.l. 174.
In primo luogo occorre richiamare la natura del controllo esterno della Corte dei conti sugli enti territoriali e sanitari con l'ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che "e' ascrivibile alla categoria del riesame di legalita' e regolarita'" pur assumendo anche "i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto" secondo l'avviso espresso dal Giudice delle leggi. Cio' in quanto il giudizio di legalita-regolarita' ha "la caratteristica, in una prospettiva non piu' statica (com'era il tradizionale controllo di legalita-regolarita'), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive" (cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; sostanzialmente negli stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014).
La citata sentenza n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi conseguenti al procedimento ex art. 1 comma 7, cit. , ha ulteriormente precisato che "siffatti esiti del controllo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti". Non si tratta, quindi, di conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una misura (che scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza di provvedimenti correttivi da parte dell'amministrazione) connessa alla naturale esigenza di salvaguardia degli equilibri della gestione finanziaria, che sono presidiati al piu' alto livello ordinamentale (cfr. artt. 81, 97, 119 Cost.).
Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione, e cioe' mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria, resta pienamente operante il criterio del "controllo collaborativo" sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale.
In questo quadro, e' da ritenere che la norma in esame sia di stretta interpretazione e che occorra, comunque, tener conto dei profili di illegittimita' costituzionale dichiarati nella menzionata sentenza n. 39/2014. Cio' significa che gli effetti inibitori ivi previsti possono verificarsi solo se sia puntualmente individuato il programma di spesa privo di copertura finanziaria, o, in prospettiva, non finanziariamente sostenibile. Inoltre, occorre accertare che il programma di spesa non sia diretta attuazione di una previsione di legge regionale, fattispecie per la quale andrebbero rispettati i principi affermati dal Giudice delle leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infine, trattandosi di gestioni finalizzate alla realizzazione della tutela alla salute, e' comunque necessario tenere in debita considerazione anche il presidio costituito dall'art. 32 della Costituzione.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di segnalare agli enti e alla Regione, quale responsabile ultimo della gestione della sanita' pubblica sul territorio, le irregolarita' rilevate e di monitorare i successivi comportamenti dell'amministrazione.
3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, si e' proceduto, come al solito, all'annuale revisione dei quesiti, per il necessario adeguamento alla normativa e per gli eventuali aggiustamenti derivanti dagli esiti delle precedenti verifiche.
Cio' nel solco, comunque, della continuita' dell'impostazione gia' seguita in precedenza.
Si e' tenuto conto dell'esigenza di monitorare l'andamento dell'attuazione della riforma introdotta dal Titolo II del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118.
Consueta attenzione poi, e' stata posta alle norme in tema di revisione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria (in materia di acquisti di beni e servizi, di controlli sull'appropriatezza prescrittiva e sugli enti privati accreditati, di debiti verso i fornitori, etc.).
4. Il questionario, come per gli anni precedenti, e' stato strutturato avendo come riferimento i modelli CE e SP approvati dal Ministero della Salute (modificati, da ultimo, dal D.M. 15.6.2012) ai fini delle comunicazioni al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).
Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati di bilancio d'esercizio con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della Salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa.
Il prospetto del conto economico e' integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento e' calcolato automaticamente).
5. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, si rammenta che gia' con le linee guida relative al bilancio d'esercizio 2012 la platea e' stata ampliata anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), struttura regionale che gestisce direttamente una parte delle risorse destinate al servizio sanitario, ricompresa dall'art. 19 del d.lgs. 118/2011 nella perimetrazione degli enti sanitari i cui bilanci sono soggetti a consolidamento a livello regionale.
Il soggetto tenuto all'invio della relazione-questionario deve individuarsi nella figura del Terzo certificatore, previsto dal citato d.lgs. (art. 22, comma 3, lett. d) in luogo del collegio sindacale ed al quale sono dedicate specifiche domande.
Pertanto, anche per l'esercizio 2013, gli enti interessati dall'adempimento sono i seguenti:
Azienda Sanitaria Locale;
Azienda Ospedaliera;
Policlinici Universitari;
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
Agenzie Regionali per l'Emergenza Sanitaria;
Gestioni Sanitarie Accentrate;
Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.
6. Il questionario e' articolato come indicato di seguito:
istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;
sommario;
dati identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza ineludibile di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, Regione e tipologia di ente);
la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni regionali;
la parte seconda contiene il conto economico secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica, con approfondimenti su temi particolari;
la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo i criteri sopra enunciati, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari;
chiudono le attestazioni finali.
7. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, se ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.
8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile:
a) utilizzare esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);
b) nominare il file secondo il seguente criterio: 13_regione_nome azienda (esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera Padova);
c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;
d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, e' necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni cureranno l'esecuzione dell'adempimento.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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