Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 maggio 2014
Recepimento della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 di attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il quale definisce l'ufficio centrale di collegamento come l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati Membri nel settore della cooperazione amministrativa;
Visto l'art. 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il quale prevede che "Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto."
Visto l'art. 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, il quale individua, tra gli altri, il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze quale ufficio competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali, nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure";
Tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione fiscale italiana

Dispone

Art. 1
Individuazione dell'ufficio centrale di collegamento

1. L'ufficio centrale di collegamento e' individuato nel Dipartimento delle finanze, Direzione relazioni internazionali, ed agisce, mediante delega dell'autorita' competente, quale responsabile principale della cooperazione amministrativa con gli Stati membri.
 
Art. 2
Individuazione servizi di collegamento

1. I servizi di collegamento di cui all'art. 3, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, fatto salvo quanto disposto al comma 6 del medesimo articolo, sono individuati:
nell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento - Settore internazionale - Ufficio scambio di informazioni, competente allo scambio automatico di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo e allo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29;
nella Guardia di Finanza, Comando generale della Guardia di Finanza - II Reparto, analisi e relazioni internazionali, competente allo scambio di informazioni su richiesta e spontaneo;
nell'ufficio del Dipartimento finanze indicato nell'art. 3, comma 1, lett. a) decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure". Il predetto servizio di collegamento, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione di apposito contingente della Guardia di Finanza.
2. Tali servizi di collegamento scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni previste nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, nel rispetto dei termini e dei limiti ivi previsti ed esercitano le altre forme di cooperazione amministrativa indicate nel Capo III della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
3. I servizi di collegamento forniscono semestralmente all'ufficio centrale di collegamento le statistiche relative alle attivita' di mutua assistenza.
 
Art. 3
Attivita' dell'ufficio centrale di collegamento

1. L'ufficio centrale di collegamento agisce come responsabile principale dei contatti con la Commissione europea e con gli altri Stati membri. Nell'ambito di tale attivita', l'ufficio centrale di collegamento:
monitora il corretto funzionamento della piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione e sull'interfaccia comune di sistema sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorita' competenti nel settore della fiscalita' e sue successive evoluzioni;
informa il Direttore generale delle finanze delle problematiche di particolare rilievo che dovessero insorgere tra o con i servizi di collegamento ovvero nei rapporti di collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri o con la Commissione europea;
tiene aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e lo rende accessibile agli Uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri;
inoltra ai Servizi di collegamento di cui all'art. 2 le richieste di assistenza amministrativa ad esso comunque pervenute.
attua il coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e del Dipartimento delle finanze, dirimendo, ove necessario, i casi di conflitti di competenza. A tal fine puo' convocare i rappresentanti dei suddetti servizi di collegamento;
ai sensi della direttiva, comunica annualmente alla Commissione Europea, il numero di tutte le richieste di assistenza inviate e ricevute nel corso di ciascun anno precedente.

Roma, 29 maggio 2014

Il Direttore generale delle finanze: Lapecorella
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone