Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 aprile 2014
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo classico europeo. (Decreto n. 240).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita', e in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera a), che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente il regolamento recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1, del 2007 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania prot. Ku 622.00SB del 31 maggio 2006, indirizzata al dirigente scolastico dell'Educandato statale "Collegio Uccellis" Liceo classico europeo di Udine, con cui si comunica che la Germania acconsente all'istituzione di una sezione di lingua tedesca presso il Liceo medesimo, con avvio dall'anno scolastico 2006/2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 63, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2013/2014;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 64, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2013/2014;
Considerato che la sezione di lingua tedesca presso il Liceo classico europeo di Udine e' pervenuta agli esami di Stato nell'anno scolastico 2010/2011; che, conseguentemente, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 6 maggio 2011, n. 39, e' stato disciplinato con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo classico europeo, in relazione alla specificita' del corso di studio svolto;
Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Decreta:

Art. 1
Prove di esame

1. L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati:
a) la prima prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 41;
b) la seconda prova scritta, riguarda la disciplina "lingue e letterature classiche". Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario;
c) la terza prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429;
d) Il colloquio e' condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari.
2. Nel liceo classico europeo - Sezione ad opzione internazionale tedesca - gli esami di Stato si svolgono secondo le norme previste dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "Lingue e letterature classiche".
 
Art. 2
Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione di Liceo classico europeo, attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
 
Art. 3
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2014, n. 64, relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2013/2014.
Roma, 8 aprile 2014

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1605
 
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