Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 maggio 2014
Modalita' di accesso alla banca dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici).


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6,13,14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE;
Visto il comma 6-bis, dell'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009, inserito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2012, n. 26, concernente il regolamento per l'accesso al SIOPE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'articolo 58 concernente le modalita' della fruibilita' del dato;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legge n. 66 del 2014, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalita' di accesso dei dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia

Decreta:

Art. 1

SIOPE

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' il titolare dei dati conservati nel SIOPE.
2. La Banca d'Italia e' responsabile della gestione e sviluppo della banca dati SIOPE, del trattamento dei dati, e provvede all'attivita' necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 2

Accesso al SIOPE

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 16 giugno 2014, tutte le informazioni della banca dati SIOPE di cui all'articolo 1 sono liberamente accessibili all'indirizzo www.siope.it
2. La banca dati di cui al comma 1 e' organizzata in modo da consente la consultazione e l'estrazione dei dati SIOPE a livello di codice gestionale, riguardanti almeno:
a. gli incassi e i pagamenti giornalieri per singolo ente;
b. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali per singolo ente;
c. gli incassi e i pagamenti mensili, trimestrali e annuali, aggregati per comparti di enti, in ambito provinciale, regionale e nazionale.
3. Entro il 1° gennaio 2015 la banca dati SIOPE e' organizzata in modo da consentire il confronto della spesa tra enti diversi.
 
Art. 3

Ulteriori modalita' di accesso al SIOPE

1. Le amministrazioni pubbliche che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali hanno la necessita' di acquisire i dati SIOPE organizzati secondo forme differenti da quelle previste dall'articolo 2, possono fruirne con le modalita' previste dall'articolo 50, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibili i dati SIOPE di cui al comma 1, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni, senza oneri a loro carico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Nelle more dell'attuazione dei commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche richiedono tali dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota firmata dal rappresentante legale del richiedente o da un suo delegato, specificando il motivo della richiesta ed il nominativo della persona incaricata della gestione dei dati, con i riferimenti telefonici e di posta elettronica.
4. Le richieste di estrazione dati di cui al comma 3 possono essere presentate anche da enti e istituzioni di ricerca aventi natura giuridica privata, per lo svolgimento di attivita' di studio ed analisi riguardanti l'attivita' finanziaria delle amministrazioni pubbliche, di interesse per la finanza pubblica.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.
2. La Banca d'Italia, gestore della Banca dati, non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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