Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 giugno 2014
Consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 313/2012.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi informativi automatizzati

Visto di decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto dirigenziale;
Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale ove e' previsto, tra l'altro che l'accesso al SIC da parte delle Amministrazioni interessate e' subordinato all'espletamento di una procedura di registrazione sul sistema, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, e previa stipula di specifica convenzione;
Viste le disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del decreto dirigenziale secondo le quali le Amministrazioni interessate all'accesso diretto al SIC che non abbiano ancora attivato la procedura di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale, continuano a richiedere i certificati agli uffici locali del casellario secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, in vigore fino al 30 giugno 2014;
Verificato che alla data odierna e' stata stipulata una sola convenzione con l'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, per le esigenze certificative delle stazioni appaltanti, e sottoscritti due protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno per l'avvio della procedura in via sperimentale ai fini dell'acquisizione del certificato del casellario per la concessione della cittadinanza ed il rilascio delle patenti di guida;
Considerato che e' ancora in via di definizione la procedura di stipula con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della convenzione tipo cui dovranno aderire le circa 8000 amministrazioni comunali;
Considerato che e' tuttora aperto un tavolo di lavoro con il Ministero dell'Interno per le esigenze certificative di competenza dei suoi Dipartimenti, che sono in corso i primi contatti con alcune Regioni e con vari Ordini professionali, che altre amministrazioni pubbliche o gestori di pubblici servizi hanno inviato richiesta d'accesso, ma che tantissime altre non lo hanno ancora fatto;
Considerato che per ciascuna istanza di accesso sono da definire preliminarmente i procedimenti amministrativi di competenza di ogni amministrazione interessata per i quali le stesse hanno necessita' di acquisire i certificati del casellario secondo specifica previsione normativa che ne stabilisca anche il contenuto, in modo da poter poi procedere per la realizzazione della procedura informatica che garantisca la produzione da parte del SIC di un certificato selettivo;
Ritenuto pertanto impossibile che nel termine fissato del 30 giugno 2014 tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi possano aver stipulato con il Ministero della giustizia specifica convenzione per accedere al SIC secondo le regole dettate dal decreto dirigenziale in premessa e che pertanto detto termine deve essere prorogato al fine di consentire alla pubbliche amministrazione di continuare ad acquisire i certificati secondo le modalita' attuali;
Vista la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 62 del 30 aprile 2013 recante le «Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD;
Rilevato che e' stato implementato sul SIC un sistema per la generazione, l'apposizione, la lettura e la verifica di un contrassegno, basato su codici grafici bidimensionali (glifo) con all'interno la firma digitale del Direttore del casellario, che va a sostituire la semplice firma digitale attualmente apposta sui certificati, in modo da consentirne la verifica automatica dell'autenticita' a norma dell'art. 23-ter, comma 5, del CAD;
Visti gli allegati tecnici A e B al decreto dirigenziale - recanti le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia web- service e tramite la Posta Elettronica Certificata;
Ritenuto quindi di dover conseguentemente modificare gli articoli 2, 3, comma 1 lett. e) e 4, comma 4, 5 e 7 nonche' l'art. 16, comma 5, del decreto dirigenziale e gli allegati tecnici A e B, nei quali si fa riferimento alla sola firma digitale;
Visti gli esiti della fase in cui si e' sperimentato l'accesso tramite cooperazione applicativa e ritenuto necessario apportare alcune conseguenti integrazioni all'allegato tecnico A;
Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1
Proroga disposizioni transitorie

1. Il termine del 30 giugno 2014 fissato per la validita' delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16, comma 8, del decreto dirigenziale 5 dicembre 2102, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e' prorogato al 30 giugno 2016.
 
Art. 2
Definizioni

1. All'art. 2 del decreto dirigenziale sono aggiunte le seguenti definizioni:
hh) «documento informatico» e' la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
ii) «glifo» e' un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica.
 
Art. 3

Apposizione del contrassegno generato elettronicamente con firma
digitale

1. All'art. 3, comma 1 lett. e) del decreto dirigenziale dopo la parola «digitale» sono aggiunte le seguenti parole: «all'interno di un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare il documento amministrativo informatico originale o con sola firma digitale in caso di malfunzionamento della procedura di apposizione del glifo».
2. All'art. 4:
il comma 4 - e' cosi' sostituito: «I certificati di cui al comma 1 del presente articolo sono prodotti in formato PDF e, al fine di garantirne l'autenticita' e l'integrita', sugli stessi e' apposto, ai sensi degli articoli 23-ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale»;
al comma 5 - eliminata la frase «, al di sotto della quale sono riportati i riferimenti della firma digitale applicata». Aggiunta la frase: «Una volta stampati i certificati recano su ogni pagina il glifo contenente il documento informatico originale.»
al comma 7 - dopo la parola «verifica» e' aggiunto quanto segue: «,tramite apposito software messo a disposizione sul sito CERPA-WEB», cosi' come indicato nella specifica avvertenza in calce al certificato.»;
3. All'art. 16, il comma 5 e' cosi' sostituito: «Il sistema elabora le informazioni ricevute e consente l'estrazione dei certificati, che sono prodotti in formato PDF con apposizione di un contrassegno generato elettronicamente (glifo) costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale.
Qualora motivi tecnici impediscano l'apposizione del glifo sul certificato, i certificati sono prodotti:
a) in formato PDF con la sola firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per l'invio dei certificati tramite PEC;
oppure
b) in formato PDF con firma autografa del responsabile del servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 12 febbraio 1993, n. 39, dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia optato, nella richiesta, per la consegna dei certificati su carta.».
 
Art. 4
Integrazioni allegato A

1. L'allegato A al decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'accesso ai servizi disponibili in cooperazione applicativa tramite la tecnologia Web service, e' integrato come segue:
al paragrafo 1 Definizioni ed acronimi e' aggiunta la seguente definizione: «Glifo - e' un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica»;
al paragrafo 6.1.13 - DatiNascita (Casellario Giudiziale) dopo la tabella ivi riportata e' inserita la frase: «Per i soggetti con Stato di nascita sconosciuto e' possibile richiedere il certificato tramite la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio Z998.»;
al paragrafo 7 - Gestione esiti ed errori, dopo il codice 007 e' aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»;
al paragrafo 7.2.1 - Errori, nella prima tabella ivi riportata e' aggiunto il codice «102 - Errore nell'emissione del certificato.»;
al paragrafo 7.2.2 - Esiti, dopo la prima tabella ivi riportata e' inserita la frase: «Nel caso di presenza di sinonimi (codici 002 e 004) con Stato di nascita «Luogo Sconosciuto» e' possibile richiedere il certificato tramite la procedura CERPA inserendo il codice catastale fittizio Z998.»
 
Art. 5
Integrazioni allegato B

1. Tra le definizioni e acronimi e' inserita la seguente: «Glifo - e' un contrassegno generato elettronicamente, costituito da una sequenza di bit, codificata mediante una tecnica grafica e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico o un suo estratto o una sua copia o un suo duplicato o i suoi dati identificativi. A tutti gli effetti di legge sostituisce la sottoscrizione autografa della copia analogica».
2. Al paragrafo 2 - Servizi di certificazione tramite PEC, la' dove sono descritti gli oggetti messi a disposizione sul sito CERPA_WEB e' aggiunto il seguente punto: «3. il modulo software Viewer per la verifica della firma digitale contenuta nel glifo e della corrispondenza della copia analogica rispetto al documento informatico originale.»
 
Art. 6
Norma finale

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2014

Il direttore generale
della giustizia penale
Calvanese
Il direttore generale per i sistemi informativi autorizzati
Intravaia
 
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