Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2014 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 29 maggio 2014
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante modifica all'articolo 12 dell'intesa della Conferenza Stato - Regioni il 1º luglio 2004 (Rep. atti n. 2037) avente ad oggetto: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288». (Rep. Atti n. 64/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 maggio 2014:
Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilita' per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni:
Vista la lettera pervenuta in data 8 maggio 2014 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del- perfezionamento di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni, il documento indicato in oggetto;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 maggio 2014, le Regioni hanno espresso il parere tecnico favorevole;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di' Bolzano sul documento in esame;

Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
Premesso che:
- l'articolo. 42, comma 1, lettera p) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a) dello stesso articolo, adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute e per l'altra meta' dai presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente verificati, e dal presidente dell'Istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata;
- l'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dispone che, con atto di intesa, da sancire in Conferenza Stato - Regioni, sono disciplinate le modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonche' di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attivita' di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresi' che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata;
- l'Atto di intesa del 1 luglio 2004 recante " Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", di cui all'art. 5 del D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, ed, in particolare, l'articolo 1 in base al quale gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per i quali le regioni non richiedono la trasformazione in Fondazioni, adeguano la propria organizzazione al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione di gestione e di attuazione e stabiliscono le modalita' del proprio funzionamento al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca stabiliti nei piani e programmi nazionali e regionali e gli obiettivi di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e dalla programmazione sanitaria regionale, secondo le disposizioni previste nell'atto di intesa e nello schema tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni allegato al predetto atto di intesa;
- si rende necessario modificare l'articolo 12 dello schema tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni, allegato all'Atto di intesa del 1 luglio 2004, nella parte in cui prevede la cessazione automatica dell'incarico al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo e verifica, considerata la piu' lunga e complessa procedura prevista per la nomina dei Direttori scientifici dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, emanato successivamente al citato atto di intesa e la differenza delle funzioni svolte dai direttori scientifici e dal Consiglio di indirizzo e verifica, l'una prettamente tecnica, l'altra di indirizzo politico;

Si conviene

Modifica dell'articolo 12 dello schema tipo di regolamento di organizzazione funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni allegato all'Accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Al comma 2 dell'articolo 12 dello schema tipo di regolamento di organizzazione funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, di cui all'Accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Balzano, il periodo: "L'incarico cessa comunque con l'insediamento del consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento e puo' essere rinnovato" e' soppresso.
Roma, 29 maggio 2014

Il Presidente: Lanzetta Il segretario: Naddeo
 
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