Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 giugno 2014
Modifica degli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro», in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 62/2014.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto 22 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2011, concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro»;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Pentro di Isernia» o «Pentro»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 62/2014, resa sul ricorso in appello presentato dalla ditta Antonio Valerio s.r.l., presentato contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed altri, avverso talune previsioni del citato decreto ministeriale 22 novembre 2011, concernenti alcune disposizioni dell'art. 2 e dell'art. 5 dell'annesso disciplinare della DOC «Pentro di Isernia» o «Pentro»;
Considerato che la citata sentenza, in accoglimento del ricorso in appello ed in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l'annullamento del citato decreto ministeriale 22 novembre 2012 per la parte oggetto del ricorso e, in particolare ha disposto che il procedimento dovra' essere parzialmente rinnovato, mediante il rinvio al Comitato nazionale vini perche' si pronunci nuovamente sulle controdeduzioni dell'Azienda Colle Sereno ed altri, previa acquisizione di un nuovo parere della competente regione e delle repliche del consorzio di tutela interessato;
Considerato che ai sensi delle vigenti disposizioni procedurali, tra le competenze dell'attuale comitato vini DOP e IGP inteso nella sua intera compagine, cosi' come istituito ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 61/2010, non vi rientra quella della valutazione diretta delle istanze e controdeduzioni di cui al precedente considerato, ma la stessa valutazione, ai sensi all'art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, e' demandata ad un'apposita Conferenza dei servizi convocata dal Ministero, con la partecipazione del presidente del Comitato o suo delegato, con la competente regione (regione Molise), il soggetto richiedente (Consorzio di tutela vini Molise) e il soggetto che ha presentato le osservazioni (Azienda Colle Sereno ed altri) e che, in tal senso, e' stata convocata dal Ministero la Conferenza dei servizi in questione per il giorno 12 giugno 2014;
Considerato altresi' che la procedura per la valutazione delle istanze in questione, in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, e' da intendersi quale prosecuzione del procedimento relativo alla richiesta di modifica del disciplinare della DOC in questione, che ha portato all'adozione del decreto ministeriale 22 novembre 2011, posto in essere in conformita' alle disposizioni transitorie di cui all'art. 73, par. 1, del regolamento CE n. 607/2009;
Visto l'esito della predetta Conferenza dei servizi, nel cui ambito procedurale di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012:
e' stato acquisito il parere della regione Molise sulle richiamate controdeduzioni, nonche' sono state acquisite le repliche del citato Consorzio di tutela;
al termine della riunione il Ministero, d'intesa con il presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e la regione Molise, hanno deciso di accogliere parzialmente le predette controdeduzioni, limitatamente alla riduzione del periodo di invecchiamento della tipologia rosso di cui all'art. 5 della proposta di disciplinare della DOC in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, e di confermare invece la formulazione della base ampelografica per la tipologia di vino bianco di cui all'art. 2 della predetta proposta di disciplinare, ivi compresa la previsione della deroga decennale per consentire l'adeguamento della base ampelografica;
Ritenuto, in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato ed a titolo di prosecuzione del richiamato procedimento di modifica del disciplinare posto in essere ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al citato art. 73, par. 1, del regolamento CE n. 607/2009, di dover apportare l'apposita modifica agli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della DOC «Pentro di Isernia» o «Pentro» annesso al citato decreto ministeriale 22 novembre 2011, nei termini conseguenti all'esito della predetta Conferenza dei servizi;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Pentro di Isernia» o «Pentro», cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. Agli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 22 novembre 2011 e come successivamente consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche che figurano nel testo allegato.
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Pentro di Isernia» o «Pentro», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2014

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato
MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DOP «PENTRO DI
ISERNIA» O «PENTRO»

L'art. 2 e' sostituito dal seguente testo: «Articolo 2 - Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
«Pentro di Isernia» o «Pentro» bianco:
Falanghina 80%;
Trebbiano toscano dal 15% al 20%;
possono altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%;
«Pentro di Isernia» o «Pentro» rosso e rosato:
Montepulciano: dal 75% al 80%;
Tintilia: dal 20% al 25%;
possono altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono restare iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1983, purche' adeguino la base ampelografica entro 10 anni a decorrere dal 1° agosto 2014.».
All'art. 5 i comma 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo:
«3. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento della seguente durata, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia:
«Pentro di Isernia» rosso, durata: 1 anno, di cui almeno 6 mesi in recipienti di rovere;
«Pentro di Isernia» rosso riserva, durata: 4 anni, di cui almeno 2 anni in recipienti di rovere.
I recipienti di rovere possono essere di qualsiasi capacita'.
E' ammessa la colmatura con uguale vino dell'annata conservato in altri recipienti, per non oltre il 6% del volume totale nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.
4. La tipologia di vino «Pentro di Isernia» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 6 mesi.
Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
«Pentro di Isernia» rosso: dal 1° novembre dell'anno successivo all'anno di vendemmia;
«Pentro di Isernia» rosso riserva: dal 1° maggio, del 4° anno successivo all'anno di vendemmia.».
 
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