Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 27 giugno 2014, n. 94
Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato».


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonche', in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 giugno 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 giugno 2014;

Adotta
il seguente regolamento:
Articolo unico

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.";
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo la parola "gratuito", sono inserite le seguenti: "agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee";
2) alla lettera e), le parole "o che abbiano superato il sessantacinquesimo" sono soppresse.
2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 giugno 2014

Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2516
Note all'articolo unico:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 1,
della legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa
d'ingresso ai musei statali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74:
"1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti,
musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista
dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive
modificazioni, e' soppressa.".
Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e
successive modificazioni (Regolamento recante norme per
l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei,
gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 101, 102,
103, 110, 130, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O. n. 28:
"Art. 101. Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi
della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie,
inventaria e conserva documenti originali di interesse
storico e ne assicura la consultazione per finalita' di
studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale."
"Art. 102. Fruizione degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico,
assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e
nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei
beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine
di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei
beni ivi presenti."
"Art. 103. Accesso agli istituti ed ai luoghi della
cultura
1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della
cultura puo' essere gratuito o a pagamento. Il Ministero,
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
previste alla lettera c);
c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
del biglietto d'ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti
d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita
presso terzi convenzionati;
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza
per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere
regolate in modo da non creare discriminazioni
ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea. "
"Art. 110. Incasso e riparto di proventi
1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i
proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso
agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonche' dai
canoni di concessione e dai corrispettivi per la
riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti
pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni
appartengono o sono in consegna, in conformita' alle
rispettive disposizioni di contabilita' pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente
postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun responsabile di
istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione e al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura
appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi
dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto
di beni culturali, anche mediante esercizio della
prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale."
"Art. 130. Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti
previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con
regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n.
363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle
norme contenute in questa Parte.".
Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni (Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1977, n. 59), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, e successive modificazioni, (Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, S.O. n. 270.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della
legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2013, n. 147:
"2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla
data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo».".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Note all'articolo unico:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive
modificazioni (Regolamento recante norme per l'istituzione
del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello
Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio
1998, n. 35, come modificato dal presente regolamento::
"Art. 4. Libero ingresso e ingresso gratuito
1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed
ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1,
quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di
legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione,
calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti
sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
2. Il comitato regionale per i servizi di biglietteria
puo' stabilire che agli istituti ed ai luoghi di cui al
comma 1 si acceda liberamente in occasione di particolari
avvenimenti. La prima domenica di ogni mese e' in ogni caso
libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della
cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in
assenza di un percorso espositivo separato e di un
biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre
o esposizioni temporanee.
3. E' consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed
ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi
inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di
un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite
mostre o esposizioni temporanee:
a) alle guide turistiche dell'Unione europea
nell'esercizio della propria attivita' professionale,
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla
competente autorita';
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando
occorra la loro opera a fianco della guida, mediante
esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente
autorita';
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of
Museums);
e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta'. I visitatori che
abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole
pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai
loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente
stabilito dal capo dell'istituto;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta'
di architettura, di conservazione dei beni culturali, di
scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o
materie letterarie con indirizzo archeologico o
storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia, o
a facolta' e corsi corrispondenti istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e'
rilasciato agli studenti mediante esibizione del
certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie
di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione
europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti
mediante esibizione del certificato di iscrizione per
l'anno accademico in corso;
i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di
handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore
che dimostri la propria appartenenza a servizi di
assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato
che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con
il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del
Codice, attivita' di promozione e diffusione della
conoscenza dei beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da
istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da
istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri
nonche' da organi del Ministero, ovvero per particolari e
motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire
ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito
per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, i
direttori generali competenti per materia possono
rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di
ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui
al comma 1, nonche' individuare - previo parere del
comitato regionale per i servizi di biglietteria -
categorie di soggetti alle quali consentire, per
determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi
luoghi.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa
tra i diciotto ed i venticinque anni nonche' per i docenti
delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato,
l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto della meta'.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione
europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le
disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3,
lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6.".
 
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