Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 giugno 2014
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., in Alessandria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
Visto il decreto 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 2010 con il quale al laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 giugno 2014;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio Protezione ambientale S.r.l., ubicato in Alessandria, via dell'Automobile n. 6/8 - Zona D3, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato


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|  Denominazione della prova |  Norma/metodo |
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| Ceneri | OIV-MA-AS2-04 R2009 |
+-----------------------------+-----------------------------------+
| Cloruri | OIV-MA-AS321-02 R2009 |
+-----------------------------+-----------------------------------+
| Solfati | OIV-MA-AS321-05A R2009 |
+-----------------------------+-----------------------------------+
| pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 |
+-----------------------------+-----------------------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora laboratorio Protezione ambientale S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 11 giugno 2014

Il direttore generale: Gatto
 
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