Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 giugno 2014
Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed in particolare l'art. 1, comma 3 lettera d) che prevede l'emanazione «di norme tecniche relative ai criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti , dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in particolare l'art. 4 recante disposizioni in materia di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del predetto decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro Italiano Dighe», ora Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che il comma 2 del predetto art. 5 prevede che le norme tecniche di cui al comma 1 siano emanate con le procedure di cui all'art 52 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile;
Considerato che l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»;
Visto il decreto 24 marzo 1982 del Ministro dei lavori pubblici «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento»;
Considerata la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186, all'aggiornamento delle «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento» di cui al citato decreto ministeriale 24 marzo 1982;
Considerata la necessita' di istituire una Commissione consultiva di monitoraggio durante il periodo della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il voto n. 27/2008 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 27 giugno 2008 e 25 luglio 2008 si e' espresso favorevolmente in ordine alla «Proposta di aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta»;
Visto il voto n. 207/2009 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 dicembre 2009, preso atto delle risultanze delle attivita' del gruppo di lavoro nominato con presidenziale n. 811 del 12 febbraio 2009 con l'incarico di verificare l'impatto dei criteri innovativi introdotti dalle emanande norme tecniche per gli sbarramenti di ritenuta, ha confermato la validita' del testo normativo della «Proposta di aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta», confermando il parere favorevole espresso con voto n. 27/2008;
Considerata la necessita' di definire l'ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformita' al citato voto n. 204/2009 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata;
Visto l'art. 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;
Acquisiti lo schema di decreto e la relazione illustrativa, trasmessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota n. 10294 del 31 ottobre 2012, predisposti dal gruppo di lavoro costituito con presidenziale n. 8945 del 24 settembre 2012;
Acquisito il parere della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, cui sono stati attribuiti i compiti del soppresso Registro italiano dighe, espresso con nota n. 12751 dell'8 novembre 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. CG/0017915 del 21 marzo 2013 e con nota prot. n. CG/0068882 del 27 novembre 2013, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 1236 del 1° marzo 2013 e con nota prot. n. 19 del 21 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 5 dicembre 2013, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 112/1998;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota prot. n. 9855 del 3 aprile 2013 e con nota prot. n. 977 del 10 gennaio 2014, ai sensi del citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
Considerato, che lo schema di decreto e' stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 e che alla data del 12 maggio 2014 e' venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all'art. 9, paragrafo 1, della medesima direttiva;

Decreta:

Art. 1
Approvazione

E' approvato il testo delle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed all'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 24 marzo 1982.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Commissione di monitoraggio

1. Con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici d'intesa con la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, e' istituita, nel periodo di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata con il presente decreto senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da dieci esperti in materia di dighe di cui quattro designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'ANCI. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1 predispone un rapporto sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio ed una proposta di aggiornamento delle norme stesse. Nei successivi 6 mesi e' emanato l'aggiornamento delle predette norme.
 
Art. 3
Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Per le opere gia' iniziate o con lavori gia' affidati, nonche' per i progetti definitivi o esecutivi gia' approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1, si puo' continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.
2. La parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1, riferita alle dighe esistenti, si applica alle opere di cui al comma 1, per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento, nonche' in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti salvo quanto disposto al comma 3.
3. Nel periodo di attivita' della Commissione di cui all'art. 2, la parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1 e' applicata ai casi prioritari di cui al comma 4, che costituiscono la documentazione da utilizzare nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio da parte della Commissione stessa.
4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle verifiche di sicurezza delle dighe esistenti disposte ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, individua, nell'ambito delle proprie competenze, i casi prioritari da sottoporre all'esame della Commissione di cui all'art. 2, in ordine alla importanza dell'opera, alla tipologia ed in rapporto alle condizioni di sicurezza.
5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano riconosciute dai propri statuti di autonomia.
 
Art. 4
Entrata in vigore

Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro dell'infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il capo del Dipartimento della protezione civile
Gabrielli

 
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