Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014
Scioglimento del consiglio provinciale di Torino.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi dell'amministrazione provinciale di Torino, con l'elezione del presidente nella persona del signor Antonino Saitta;
Vista la deliberazione n. 20897/2014 del 19 giugno 2014, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del signor Antonino Saitta dalla carica di presidente della provincia, a seguito dell'accertata incompatibilita', conseguente alla nomina ad assessore del predetto amministratore nella giunta della Regione Piemonte;
Visto l'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 1, commi 79 e 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, nel dettare disposizioni derogatorie alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 325, della legge di stabilita' 2014, applicabili alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, stabilisce che i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla propria giunta provinciale, assumono anche le funzioni del consiglio provinciale;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1

Il consiglio provinciale di Torino e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Torino e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del presidente nella persona del signor Antonino Saitta.
Con decreto n. 81 in data 16 giugno 2014 il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha nominato il signor Saitta assessore con deleghe alla sanita', livelli essenziali di assistenza ed edilizia sanitaria.
A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilita' prevista dal combinato disposto dell'art. 54, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 22, con deliberazione del 19 giugno 2014, il consiglio provinciale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Fino alle nuove elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente e permangono in carica consiglio e giunta.
Si e' configurata, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale la decadenza del presidente della provincia e' causa di scioglimento del consiglio provinciale.
L'art. 1, comma 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 325, della legge di stabilita' 2014, applicabile alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, ha stabilito che i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla propria giunta provinciale, assumono anche le funzioni del consiglio provinciale.
La decadenza del presidente della provincia di Torino deve essere ricondotta alla disciplina di cui al comma 82 citato, che richiama il precedente comma 79, relativo alle modalita' di elezione degli organi delle province in scadenza naturale nel 2014.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 1, del TUOEL e dell'art. 1, comma 82, della legge n. 7 aprile 2014, n. 56, si sottopone alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Torino ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Fino al termine della consiliatura, permangono in carica il consiglio provinciale e la giunta. A decorrere dal 30 giugno 2014, il vicepresidente assume i poteri consiliari, affiancato dalla giunta.
Roma, 25 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: Alfano
 
Art. 2

1. Il sig. Alberto Avetta, vicepresidente, a far data dal 30 giugno 2014, assume le funzioni del consiglio provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014

NAPOLITANO
Alfano, Ministro dell'interno
 
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