Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia, on. dott. Enrico COSTA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi' come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico COSTA, conferitagli dal Ministro della giustizia;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia on. dott. Enrico COSTA e' attribuito il titolo di Vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 1890
 
Allegato

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale e' stato nominato Ministro della giustizia l'On. Andrea Orlando;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'On. Enrico COSTA e il Dott. Cosimo Maria FERRI;
Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA;

Decreta
Art. 1.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento e fermo restando quanto disposto dagli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA e' delegato alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati:
1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia relativamente alla Direzione generale della giustizia civile;
2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilita';
3. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, con esclusione delle procedure attinenti alla segretazione e delle competenze in materia di edilizia penitenziaria, alla Direzione generale per il bilancio e della contabilita', alla Direzione Generale del personale e della formazione, alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, alla Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna.

Art. 2.

Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:
a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
b) il "Visto" sulle leggi e sugli altri atti normativi;
c) le relazioni internazionali e, in particolare, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e gli adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
d) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: le competenze in materia di concorso notarile e di scioglimento dei consigli degli ordini professionali;
e) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G8 e con le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;
f) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
g) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
h) gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
i) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
l) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 1, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA, e' delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.
Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro: Orlando
 
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