Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 7 maggio 2014
Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per gli anni 2012-2013.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:
a) l'art. 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entita', dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresi' indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato ne' divorziato, possono mantenerne la conduzione, purche' non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilita';
b) l'art. 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'art. 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone e' aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;
d) l'art. 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
e) l'art. 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non piu' ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'art. 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio, nonche' l'art. 405, comma 13 che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d'asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all' art. 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 77);
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, registro n. 8, foglio n. 325);
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, registro n. 5, foglio n. 365);
Visto il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;
Ravvisata l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione nel 2012 e nel 2013 che consenta di disciplinare, in modo distinto, i criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela;
Ravvisata altresi', l'esigenza, in via eccezionale, in sede di individuazione delle condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e delle disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio, di tenere conto anche delle condizioni generali del Paese e dei riflessi che le stesse producono sul tessuto sociale nazionale e, in particolare, di quello economico delle famiglie dei titolari delle concessioni degli alloggi di servizio della Difesa;
Tenuto conto dei pareri espressi dalla 4ª Commissione Difesa del Senato della Repubblica il 19 dicembre 2013 e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 20 dicembre 2013, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nelle parti in cui pongono condizioni relative all'ampliamento delle fasce di tutela reddituale da individuarsi mediante il presente decreto, limitatamente ai conduttori che alla data del 31 dicembre 2010 non avevano piu' titolo alla concessione, nonche' alla revisione delle categorie di soggetti appartenenti alle c.d. «fasce protette»;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dalla 4ª Commissione Difesa del Senato della Repubblica in data 23 aprile 2014, con osservazioni, e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 24 aprile 2014, con osservazioni e una condizione;
Ritenuto di non poter accogliere, in particolare, la condizione espressa dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati relativa all'applicazione del canone «piu' favorevole» ai sensi dell'art. 286, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, in riferimento alle fattispecie di cui all'art. 4 del presente decreto, per le motivazioni rese palesi nell'intervento del Sottosegretario di Stato nella seduta della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 24 aprile 2014, di cui al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 223 del 24 aprile 2014 e, conseguentemente, di non poter considerare la richiesta modifica dell'allegato C del decreto, recante il modulo per la relativa istanza;

Decreta:

Art. 1
Patrimonio abitativo

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'art. 279, comma 1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito «Codice», in dotazione al 1° gennaio 2013 e al 1° gennaio 2014, e' composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entita' e nelle tipologie riportate nell'allegato A, tabella 1.
2. Gli alloggi di servizio non piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 306, commi 2 e 3, del Codice, per gli anni 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato A, tabella 2.
3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativi agli anni 2012 e 2013, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010 e 11 giugno 2012, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2008, per l'anno 2009 e per gli anni 2010 e 2011, e' sviluppato nell'allegato A, tabella 3.
4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2012 e del 2013, nonche' la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, tabelle 4 e 5.
5. Gli allegati A e B, le cinque tabelle in essi contenute, le relative note e gli allegati C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e
disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli
alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela.
1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Il personale di cui al presente articolo, con modalita' certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone individuato, ai sensi del comma 2 dell'art. 286 del Codice dell'ordinamento militare, quale «piu' favorevole all'utente», fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal verificarsi delle dichiarate condizioni qualificanti di cui al comma 1. L'amministrazione provvedera' ad effettuare i relativi conguagli.
 
Art. 3
Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni
per particolari categorie meritevoli di tutela

I coniugi superstiti, o altro familiare gia' convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'art. 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.
 
Art. 4
Condizioni eccezionali di deroga ai limiti di durata delle
concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di
occupazione degli alloggi di servizio per limitate categorie.
1. Limitatamente ai fini del mantenimento della conduzione dell'alloggio e della quantificazione del relativo canone, esclusivamente gli utenti di alloggi non aventi piu' titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite, possono mantenerne la conduzione, purche' ne' gli utenti, ne' i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale e se il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera, per l'anno 2009, l'importo di euro 54.485,73, incrementato di euro 3.500,00, per ogni figlio a carico.
2. Possono, inoltre, mantenere la conduzione i coniugi superstiti non legalmente separati ne' divorziati, nonche' i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati, ovvero legalmente separati.
3. Possono, altresi', mantenere la conduzione, per un periodo inderogabile di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa concessionario originario di alloggi di servizio, a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni. A tale condizione e' fatta deroga nei casi di premorienza, nel decennio, del concessionario originario.
4. Ai fini di cui al presente articolo, l'utente, qualora ritenuto conveniente, con modalita' certe e mediante utilizzo del modulo in allegato C, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone eventualmente gia' corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e finche' permane la conduzione. L'amministrazione provvedera' ad effettuare i relativi conguagli.
5. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell'Ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle categorie di alloggi di servizio ASI, AST e ASGC.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 maggio 2014

Il Ministro: Pinotti

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014 Difesa, foglio n. 1597
 
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