Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 giugno 2014
Concessione di anticipazione di liquidita' a favore degli enti locali per il pagamento dei debiti nei confronti delle proprie partecipate di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle societa' partecipate dagli enti locali, prevede l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 31, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione agli enti locali delle risorse in questione.
Considerato che il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 e che, ai sensi dell'art. 51 del citato il decreto, lo stesso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Visti i commi 2 e 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, laddove dispongono che l'incremento di 2.000 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo art. 31 puo' essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle societa' partecipate, subordinatamente alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa' partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle societa' partecipate interessate.
Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilisce che il pagamento da parte degli enti locali con le anticipazioni in questione deve riguardare:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalita' e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita' in favore degli enti locali;
Visto l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' «Addendum»);
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 giugno 2014;
Considerato il comma 4 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, che impone alle societa' partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente decreto, di destinare prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' di comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge n. 35 del 2013.

Decreta:

Art. 1
Incremento Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali

1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' pari a 2.000 milioni di euro.
 
Art. 2
Beneficiari dell'Anticipazione

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidita' in favore degli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle societa' partecipate relativi a:
a) debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
 
Art. 3
Concessione risorse a enti locali

1. I criteri e le modalita' per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'art. 1, nonche' per la restituzione dello stesso, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum, integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell' economia e delle finanze e la Cassa Depositi e Prestiti e da uno schema di contratto tipo, approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa Depositi e Prestiti.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere presentata, a pena di nullita', entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo, unitamente ad una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa' partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle societa' partecipate interessate.
3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti dell'incremento per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'art. 1 e saranno restituite con le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.
4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.
6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
p. Il direttore generale dello Stato: Cannata
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2133
 
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