Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 giugno 2014
Liquidazione coatta amministrativa della «Caseficio sociale Santa Rita Societa' agricola cooperativa abbreviabile in Cas. Soc. Santa Rita Soc. agr. coop.», in Serramazzoni e nomina del commissario liquidatore.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l'istanza del 3 marzo 2014, pervenuta a questa Autorita' di vigilanza in data 3 marzo 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la societa' "Caseficio Sociale Santa Rita societa' Agricola Cooperativa Abbreviabile in Cas. Soc. Santa Rita Soc. Agr. Coop." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 18 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta societa' cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;
Considerato che in data 3 marzo 2014 e' stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonche' all'Associazione nazionale di rappresentanza;
Vista la nota del 18 marzo 2014 con la quale il legale rappresentante della suddetta societa' ha comunicato formalmente le proprie controdeduzioni all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale l'Autorita' di vigilanza, ha richiesto al legale rappresentante una situazione patrimoniale aggiornata e un piano di rientro debiti, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il superamento della condizione di insolvenza;
Vista la nota del 4 aprile 2014 con la quale il legale rappresentante ha comunicato formalmente che la cooperativa aveva depositato una proposta di concordato preventivo ex art. 161, VI comma 1.f., ed ha chiesto la sospensione del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota del 29 aprile 2014 con la quale il legale rappresentante della cooperativa ha comunicato che il Tribunale di Modena, con sentenza del 23 aprile 2014, aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo avanzata dalla suddetta cooperativa;
Vista la nota del 21 maggio 2014 con la quale il legale rappresentante ha trasmesso la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della cooperativa citata, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Modena in data 15 maggio 2014 ed richiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessita' di disporne la liquidazione coatta amministrativa;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa "Caseficio Sociale Santa Rita Societa' Agricola Cooperativa Abbreviabile in Cas. Soc. Santa Rita Soc. Agr. Coop.", con sede in Serramazzoni (MO) (codice fiscale n. 00170540363) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Giacomo Ballo, nato a Bologna il 2 aprile 1966, domiciliato in Modena, via Emilia Ovest n. 101.
 
Art. 2

Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 6 giugno 2014

Il Ministo: Guidi
 
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