Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2014 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2014, n. 100
Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e' provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, della Societa' ILVA S.p.a. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu' rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, recante approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;
Valutate le risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento siderurgico della Societa' ILVA S.p.a., che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria;
Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita' di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni che assicurino la realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e la continuita' produttiva ed occupazionale dello stabilimento siderurgico della Societa' ILVA Spa in quanto stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle
attivita' di tutela ambientale e sanitaria per le imprese
sottoposte a commissariamento straordinario

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini nello stesso previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio.».
2. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
3. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio dell'AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.
4. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, puo' contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita' di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalita' di cui al periodo precedente e' attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione e' di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione puo' riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.».
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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