Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 giugno 2014
Attuazione del Patto nazionale verticale adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 122 e 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), che prevede che, anche per l'anno 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla regione Sardegna e' attribuito un contributo destinato alla estinzione anche parziale del debito, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata alla richiamata legge;
Visto il primo periodo del comma 123 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che gli importi indicati per ciascuna regione nella predetta tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'Accordo del 7 febbraio 2013 tra Governo e regioni concernente modifica, per l'anno 2013, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visti i successivi periodi del precitato comma 123 dell'art. 1 della legge 228 del 2012, aggiunti dal comma 542, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), che dispongono che, per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al richiamato comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo;
Visto il comma 124 dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 3), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che la cessione di spazi finanziari di cui al citato comma 122, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte;
Visto il primo periodo del comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;
Visto l'ultimo periodo del precitato comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 506, della predetta legge n. 147 del 2013, che dispone che, negli anni 2014 e 2015, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile;
Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 del medesimo art. 1 della legge n. 220 del 2010 per gli enti locali della regione. Tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispongono che i comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo o negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso ovvero di cui necessitano per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni gia' trasmesse;
Visto il comma 125 dell'art. 1 della richiamata legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 541, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che, per l'anno 2014, entro il termine perentorio del 15 marzo, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute dalle regioni, gli spazi finanziari resi disponibili, ai sensi del comma 123 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, ammontano complessivamente a 47 milioni di euro;
Considerato che la somma dei saldi obiettivi maggiori di zero attribuiti ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e' pari a circa 506 milioni di euro;
Visti i commi da 2 a 6-bis dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) concernenti la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario del patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno del triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11390 del 10 febbraio 2014 concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno 2014 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione del comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Clausola di salvaguardia);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13397 del 14 febbraio 2014, emanato in attuazione del primo periodo del comma 6 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, operata ai sensi del comma 4-ter dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' la rideterminazione delle percentuali di calcolo degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno da applicare per l'anno 2014 agli enti che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi contabili;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato comma 123 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, come modificato dal comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, all'emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione dei citati spazi finanziari non assegnati affinche' gli stessi siano attribuiti, in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 15 maggio 2014

Decreta:

Art. 1

1. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che presentano un saldo obiettivo - individuato ai sensi dei commi da 2 a 6-bis dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi da 122 a 126 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, dei commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 nonche' dell'art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 - maggiore di zero, sono attribuiti gli spazi finanziari non assegnati a valere sulla quota del 50 per cento di cui al comma 123 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L'importo dei suddetti spazi finanziari e' attribuito a ciascun comune in misura pari al 9,28 per cento dell'obiettivo e trova evidenza nella cella «(ad)» del prospetto degli obiettivi 2014 di cui al decreto ministeriale n. 11400 del 10 febbraio 2014.
2. Gli spazi finanziari di cui al comma 1 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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