Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 luglio 2014
Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale

Visto il Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, modificato con legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche' l'art. 203, comma 2, lettera ii) del regolamento di esecuzione dello stesso codice;
Visto l'art. 177, comma 1 del Codice della Strada, secondo cui si consente ai mezzi del Soccorso Alpino l'uso di dispositivi di allarme acustici e segnalatori visivi a luce lampeggiante blu;
Vista la legge n. 74 del 21 marzo 2001 con la quale si prevede il servizio di pubblica utilita' su tutto il territorio nazionale per il recupero delle salme e per portare pronto soccorso alle persone disperse e infortunate su terreno impervio, ostile e ipogeo;
Vista l'esigenza di inquadrare nella classificazione ad uso speciale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada dei veicoli di soccorso alpino, destinati al soccorso di persone disperse ed infortunate in montagna e su terreno impervio, ostile ed ipogeo;

Decreta:

Art. 1
Classificazione dei veicoli
del soccorso alpino

Sono da considerarsi veicoli ad uso speciale ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della Strada i mezzi del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI (CNSAS) ed i mezzi del soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.
 

ALLEGATO TECNICO
1) Caratteristiche generali
Gli autoveicoli di soccorso alpino debbono essere dotati dei seguenti allestimenti:
autoveicoli di categoria M1-M2: con o senza quattro ruote motrici e con o senza caratteristiche di fuoristrada;
autoveicoli di categoria N1-N2: con o senza quattro ruote motrici e con o senza caratteristiche fuoristrada;
Veicoli di categoria L7e con o senza quattro ruote motrici.
I veicoli delle categorie M1, N1, M1G, N1G, M2, N2, M2G e N2G possono essere dotati di blocco differenziale e/o marce ridotte, verricello, gancio di traino e relativi rimorchi.
I veicoli della categoria L7e possono essere dotati di blocco differenziale e/o marce ridotte, verricello. 2) Allestimenti speciali
Ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada i veicoli di cui all'art. 1 devono essere dotati del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme.
Allestimenti interni.
I veicoli devono essere dotati inoltre dei seguenti allestimenti:
radio ricetrasmittenti fisse o mobili con alimentatori;
cassonetti o vani porta attrezzi ed attrezzature di soccorso;
illuminazione aggiuntiva e/o prese di corrente;
eventuale predisposizione per il fissaggio di attrezzature varie di soccorso;
eventuale predisposizione per trasporto barella porta pazienti;
eventuale sedile uso tavolino e/o tavoloni per cartografia, computer, gps;
eventuale vano per trasporto cani da soccorso.
Allestimenti esterni:
eventuale illuminazione aggiuntiva;
eventuale presa di corrente;
eventuali cassonetti porta attrezzi con scale posteriori e/o laterali (per accesso tetto/cassonetti).
 
Art. 2
Campo di applicazione
e rispondenza a norme generali

I veicoli del soccorso alpino di cui all'art. 1, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, N1, N1G, M2, N2, M2G, N2G, L7e, O1, O2.
 
Art. 3
Caratteristiche costruttive specifiche
dei veicoli del soccorso alpino

I veicoli ad uso speciale del soccorso alpino debbono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico, di cui esso costituisce parte integrante.
Roma, 8 luglio 2014

Il capo Dipartimento: Fumero
 
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