Gazzetta n. 169 del 23 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 9 luglio 2014
Modalita' per l'esercizio delle funzioni di responsabile nazionale del rilascio dell'approvazione della Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM), per gli aeromobili di Stato iscritti nel registro degli aeromobili militari (R.A.M.).


IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il documento denominato «Guidance material for the certification and operation of State aircraft in european RVSM airspace», adottato da EUROCONTROL in data 19 settembre 2012, diretto a disciplinare l'accesso senza restrizioni degli aeromobili di Stato allo spazio aereo «Reduced Vertical Separation Minimun» (RVSM), vale a dire con rotte con la riduzione minima di 1000 piedi della separazione verticale tra velivoli che volano tra livelli di volo ricompresi tra 29.000 e 41.000;
Visto in particolare, il para 4 del citato documento il quale prevede che ciascuno Stato individui possibilmente un'unica autorita' nazionale responsabile dell'autorizzazione per gli aeromobili di Stato ai fini dell'accesso al RVSM, tenuto conto delle caratteristiche dell'aeromobile e delle procedure di manutenzione dello stesso, nonche' di addestramento degli equipaggi e dei manutentori;
Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561, e in particolare l'articolo 3 che ne prescrive l'applicabilita' solo agli aeromobili civili, dovendo, nel contempo, gli Stati firmatari adottare le norme relative agli aeromobili di Stato tenendo conto della sicurezza della navigazione aerea degli aeromobili civili;
Visto il codice della navigazione e in particolare gli articoli 744 e 745 che, rispettivamente, definiscono quali siano gli aeromobili di Stato e quelli privati e quali siano gli aeromobili di Stato che sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari da parte del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, recante «Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242»;
Visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, il quale prevede che, pur non applicandosi ai velivoli impiegati in operazioni militari, gli Stati membri si debbano comunque adoperare per assicurare che in tali operazioni si tengano nella debita considerazione, nel limite del consentito, gli obbiettivi del regolamento;
Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo;
Visto il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;
Visto il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo;
Visto il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo;
Vista la normativa tecnica che disciplina l'iscrizione nel registro degli aeromobili militari, denominata AER(EP).P.7, emanata dalla Direzione degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa;
Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15 che prevede la possibilita' di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune;
Visto il decreto dei Ministri della difesa e dell'interno del 12 dicembre 2001 che disciplina i rapporti di collaborazione nel settore aereo tra i citatati dicasteri (reg. dalla Corte dei conti in data 12 febbraio 2001, reg. n. 2, fog. n. 66);
Visto il decreto dei Ministri della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 luglio 2006 che disciplina i rapporti di collaborazione nel settore aereo tra i citatati dicasteri (reg. dalla Corte dei conti in data 2 dicembre 2006, reg. n. 2, rog. n. 243);
Visto il decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2009 che disciplina i rapporti di collaborazione nel settore aereo tra i citatati dicasteri (reg. dalla Corte dei conti in data 10 febbraio 2010, reg. n. 2, fog. n. 01);
Considerato che risultano ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa non solo gli aeromobili appartenenti al medesimo Ministero ma anche aeromobili appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza e al Corpo nazionale della guardia forestale;
Considerato che l'Autorita' nazionale responsabile del rilascio dell'approvazione all'utilizzo senza restrizioni delle rotte RVSM per gli aeromobili di Stato o iscritti nel registro degli aeromobili militari e' individuabile nella Direzione degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 745 del codice della navigazione;
Ravvisata la necessita' di soddisfare i requisiti determinati dall'European Aero Space Agency (EASA), secondo la JAA TGL n. 6 relativa alla regolamentazione RVSM per poter operare nello spazio aereo sopra 29.000 piedi con 1.000 piedi di minima separazione verticale;
Ravvisata la necessita' di specificare che le certificazioni rilasciate dall'Autorita' di Stato nazionale sono emesse in aderenza alle norme tecniche militari nazionali emanate per l'Italia, nel rispetto dei requisiti generali della JAA TGL n. 6, revisione 1;
Considerata la necessita' di disciplinare i rapporti di collaborazione tra il Ministero della difesa e i Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, con riguardo agli adempimenti da porre in essere da parte della citata Direzione degli armamenti aeronautici e degli operatori degli aeromobili di Stato qualificati come militari per consentire ad essi di operare nel RVSM, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dal citato documento emanato da EUROCONTROL;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare le modalita' per l'esercizio da parte della Direzione degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa delle funzioni di autorita' nazionale competente al rilascio dell'approvazione all'utilizzo senza restrizioni delle rotte con la minima separazione verticale, Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM)", per gli aeromobili di Stato iscritti nel registro degli aeromobili militari (R.A.M.), nonche' gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori degli aeromobili, facenti capo al medesimo Ministero della difesa o alle altre amministrazioni interessate, cui sia stata concessa la citata approvazione.
 
Art. 2
Compiti della Direzione degli armamenti aeronautici

1. La Direzione degli armamenti aeronautici comunica alla Regional Monitoring Agency di EUROCONTROL l'approvazione RVSM degli aeromobili di Stato iscritti nel R.A.M., in aderenza alla «Guidance Material for the Certification and Operation of State Aircraft in European RVSM Airspace», ai fini del loro successivo inserimento nella prevista banca dati definita «Approved Aircraft».
2. La Direzione degli armamenti aeronautici, quale autorita' nazionale per gli aeromobili di Stato iscritti nel R.A.M., emana la direttiva tecnica che definisce requisiti e criteri, ivi inclusi gli aspetti riferiti all'addestramento del personale, per il rilascio e il mantenimento della certificazione RVSM di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive dettate dalla Regional Monitoring Agency di Eurocontrol per il mantenimento della citata certificazione.
 
Art. 3
Adempimenti degli operatori degli aeromobili

1. Gli operatori degli aeromobili di Stato militari per i quali sia stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti all'osservanza della direttiva tecnica emanata dalla Direzione degli armamenti aeronautici, di cui al comma 2 del medesimo articolo 2.
2. Gli operatori di cui al comma 1 comunicano alla Direzione degli armamenti aeronautici le eventuali notifiche ricevute direttamente dalla Regional Monitoring Agency per il mancato rispetto dei limiti di separazione previsti per la RVSM.
 
Art. 4
Clausola di salvaguardia e termine di efficacia

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono efficaci dalla data della sua adozione.
Roma, 9 luglio 2014

Il Ministro della difesa
Pinotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

 
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