Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 luglio 2014
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche. (Ordinanza n. 179).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Vista la nota del 7 luglio 2014 della Regione Marche;
Acquisita l'intesa della Regione Marche con nota del 10 luglio 2014;

Dispone:

Art. 1
Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi dei comuni e delle province interessate dagli eventi meteorologici in argomento, nonche' delle strutture organizzative e del personale della Regione Marche, anche stipulando, a tal fine, accordi ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della presente ordinanza.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attivita' poste in essere dai soggetti pubblici competenti, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi, nonche' allo smaltimento dei fanghi, dei detriti e degli altri materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale;
c) gli interventi urgenti da realizzare volti al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici essenziali, nonche' ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o a cose;
d) il ripristino delle dotazioni del Centro funzionale regionale compromesse o danneggiate dagli eventi calamitosi, nonche' alla riparazione ed al reintegro dei materiali messi a disposizione del Centro di pronto intervento della protezione civile regionale;
e) la definizione delle misure idrologiche necessarie alla messa in sicurezza strutturale e non strutturale del reticolo idrografici principale della regione attraverso l'impiego dei centri di competenza nazionali.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
7. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, compresi i titolari di alta professionalita' o posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzata dall'amministrazione di appartenenza ed oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo complessivo di 50 ore pro-capite mensili.
8. Al Commissario delegato e' conservato il trattamento economico in godimento all'atto della nomina, con oneri a carico della Regione Marche. Il Presidente della Regione Marche e' autorizzato ad utilizzare il Commissario delegato in via esclusiva per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza per il periodo massimo corrispondente alla durata dello stato di emergenza.
9. Gli oneri derivanti dai commi 2, 7 e 8, sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.
 

Allegato tecnico all'OCDPC
Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive,
dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento
dell'emergenza determinatasi a seguito degli eccezionali eventi
atmosferici verificatisi dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio
della regione Marche.
Introduzione
Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
L'obiettivo del documento e' quello di favorire l'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonche' delle attivita' economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 9 dell'ordinanza. 1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio
pubblico
L'attivita' di ricognizione e' svolta dalle amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, puo' avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.
In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.
Al termine delle singole valutazioni le amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A «Analitica tecnico economica» in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che puo' essere destinata al singolo intervento.
Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto pubblico richiedente l'intervento, dovra' essere proposto l'eventuale Soggetto attuatore dell'appalto.
Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioe' l'uso cui la struttura pubblica danneggiata e' adibita, ad es. caserma, scuola, sanita', ecc.). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, ecc...), altresi' dovra' essere valutata la finalita' dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attivita' socio-economiche, ecc....).
Infine dovra' essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.
La scheda dovra' essere sottoscritta dell'amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario delegato. 2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio
privato
L'attivita' di ricognizione e' svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le amministrazioni comunali emettono apposito Avviso pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.
In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potra' accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.
In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'amministratore condominiale ed inviate da questi al comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.
La segnalazione e' prodotta utilizzando l'allegata scheda B di «Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» che dovra' essere consegnata al comune secondo le modalita' stabilite nell'Avviso pubblico.
Nella segnalazione, oltre alle generalita' del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:
la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui e' ubicato;
una descrizione dei danni riscontrati;
una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.
In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potra' avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, ecc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalita' tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.
Nella scheda dovra' essere altresi' indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovra' anche essere specificato se il rimborso eventuale e' gia' stato quantificato dalla compagnia assicurativa.
Dovra' inoltre essere dichiarato che le unita' immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovra' essere dichiarato il nesso di casualita' con l'evento di che trattasi. In tale ottica e' compito del comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.
In ultimo dovra' essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 3. Ricognizione del fabbisogno per le attivita' economiche e
produttive
L'attivita' di ricognizione e' svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.
Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attivita' economiche e produttive, le amministrazioni comunali emettono apposito Avviso pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attivita' economiche/produttive interessate.
In caso di attivita' esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potra' accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.
In caso di attivita' economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'amministratore condominiale ed inviate da questi al comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'amministratore del condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.
La segnalazione e' prodotta utilizzando l'allegata scheda C di «Ricognizione del fabbisogno per le attivita' economiche e produttive» che dovra' essere consegnata al comune secondo le modalita' stabilite nell'Avviso pubblico.
Nella segnalazione, oltre alle generalita' del dichiarante e i dati dell'attivita' economica/produttiva, dovranno essere indicati:
la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attivita' e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui e' ubicato;
una descrizione dei danni riscontrati;
una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potra' avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, ecc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalita' tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.
Nella scheda dovra' essere altresi' indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovra' anche essere specificato se il rimborso eventuale e' gia' stato quantificato dalla compagnia assicurativa.
Dovra' inoltre essere dichiarato che le unita' immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attivita' economiche/produttive non sono realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovra' essere dichiarato il nesso di casualita' con l'evento di che trattasi. In tale ottica e' compito del comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.
In ultimo dovra' essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 4. Relazione conclusiva
Il Commissario delegato in attuazione dell'art. 9 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresi' la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorita' di intervento su tre classi.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014, nel limite massimo di 10 milioni di euro.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Marche e gli altri soggetti pubblici eventualmente interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza e' identificata la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4
Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 5
Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 5, della legge n.
225/1992.

1. Il Commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonche', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.
 
Art. 6
Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati, nonche' quelli di soccorso tecnico urgente e di sicurezza pubblica;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato, anche su indicazione degli enti interessati, indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
 
Art. 7
Patrimonio privato

1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 8
Attivita' economiche e produttive

1. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 9
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
 
Art. 10
Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
 
Art. 11
Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa, i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2014

Il capo del Dipartimento
della protezione civile
Gabrielli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone