Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2014 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 14 luglio 2014
Richiesta di presentazione di variazione per la modifica degli stampati dei medicinali a base di antagonisti della serotonina (5-HT3) (granisetron/ondansetron/tropisetron) a seguito della raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del 5-8/05/2014. (Determina n. FV n. 247/2014).


IL DIRIGENTE
dell'Ufficio di farmacovigilanza

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale e' stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;
Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;
Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., cosi' come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;
Considerata la raccomandazione pubblicata nelle minute del PRAC del 5-8 maggio 2014 con la quale il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) raccomanda l'aggiornamento delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali a base di antagonisti della serotonina (5-HT3) secondo le modifiche indicate negli allegati 1 e 2, parte integrante del suddetto atto;
Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far modificare gli stampati dei medicinali contenenti i succitati principi attivi;

Determina:

Art. 1

1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali a base di antagonisti della serotonina (5-HT3) (granisetron/ondansetron/tropisetron) autorizzati con procedura nazionale o di mutuo Riconoscimento/decentrata con Italia come Stato di riferimento (RMS), di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione, una domanda di variazione in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m. al fine di implementare le modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e al Foglio Illustrativo secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, qualora tale testo non sia gia' presente negli stampati autorizzati.
2. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni parallele di medicinali contenenti i principi attivi di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto previsto dalla citata raccomandazione del PRAC entro e non oltre 30 giorni dall'esito dell'adeguamento degli stampati del titolare AIC italiano.
 
Allegato 1
Modifiche da apportare al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto:

aggiungere le seguenti diciture ai rispettivi paragrafi 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso
Sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica con l'uso di antagonisti della serotonina (5-HT3), sia da soli ma soprattutto in associazione con altri farmaci serotoninergici (compresi gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (SNRI)). Si raccomanda di tenere sotto adeguata osservazione i pazienti per eventuali sintomi riconducibili alla sindrome serotoninergica. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Farmaci serotoninergici (ad esempio SSRI e SNRI): sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica in seguito all'uso concomitante di antagonisti della serotonina (5-HT3) e altri farmaci serotoninergici (compresi gli SSRI e gli SNRI).
 
Allegato 2
Modifiche da apportare al Foglio Illustrativo in caso di formato QRD

Nella sezione 2 del foglio illustrativo «altri medicinali e "nome del medicinale"», deve essere inserita la seguente dicitura:
SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina) usati per curare la depressione e/o l'ansia tra cui la fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram, escitalopram
SNRI (inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina) usati per curare la depressione e/o l'ansia tra cui venlafaxina, duloxetina.
Modifiche da apportare al Foglio Illustrativo in caso di formato
secondo art. 77 d.lgs. n. 219/2006

aggiungere le seguenti diciture ai rispettivi paragrafi PRECAUZIONI PER L'USO
Sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica con l'uso di antagonisti della serotonina (5-HT3), sia da soli ma soprattutto in associazione con altri farmaci serotoninergici (compresi gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (SNRI)). Si raccomanda di tenere sotto adeguata osservazione i pazienti per eventuali sintomi riconducibili alla sindrome serotoninergica. INTERAZIONI
Farmaci serotoninergici (ad esempio SSRI e SNRI): sono stati segnalati casi di sindrome serotoninergica in seguito all'uso concomitante di antagonisti della serotonina (5-HT3) e altri farmaci serotoninergici (compresi gli SSRI e gli SNRI).
 
Art. 2

Le modifiche, a seguito della conclusione della variazione di cui all'art. 1, comma 1, devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione.
 
Art. 3

Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2 della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
 
Art. 4

La presente determinazione e' efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2014

Il dirigente: Pimpinella
 
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