Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 giugno 2014
Attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, relativo all'estensione degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al richiamato Regolamento (CE) n. 800/2008, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;
Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' la conseguente circolare emanata dallo stesso Ministero con la quale sono fornite le "Linee guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99, recante "Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", adottato in attuazione dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al citato art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 e al predetto decreto ministeriale 25 marzo 2009;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, il comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, recante "Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono state approvate le "Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e in allegato al quale sono altresi' riportati i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni alle garanzie del Fondo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, con il quale sono stati aggiornati, in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, i criteri per la valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e attuate le ulteriori disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, finalizzate al rafforzamento del Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, che definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'art. 32 "Strumenti di finanziamento per le imprese", che disciplina le modalita' e le condizioni per l'emissione di cambiali finanziarie e obbligazioni da parte delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e, in particolare, l'art. 12, comma 6-bis, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 puo' essere concessa in favore dei gestori che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui al citato art. 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, emessi da piccole e medie imprese;
Visto il secondo periodo del medesimo art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia;
Visto l'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), in materia di amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
b) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni e integrazioni;
c) "Disposizioni operative del Fondo": le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni;
d) "Soggetti beneficiari finali": le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' i loro consorzi, come definiti nelle Disposizioni operative del Fondo;
e) "Mini bond": le obbligazioni o titoli similari emessi dai soggetti beneficiari finali, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
f) "Banche": le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni;
g) "Intermediari finanziari": gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385; fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione previste dal medesimo art. 106, si intendono gli intermediari finanziari iscritti all'elenco previsto dal previgente art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
h) "Gestori": i gestori di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che, anche in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivono mini bond;
i) "Operazioni di sottoscrizione di mini bond": le operazioni di sottoscrizione, da parte di una banca, di un intermediario finanziario o di un gestore, di mini bond;
l) "Portafoglio di mini bond": un insieme di operazioni di sottoscrizione di mini bond, aventi caratteristiche tecniche comuni, sottoscritte da una medesima banca, intermediario finanziario o gestore;
m) "Tranche junior": la quota del portafoglio di mini bond che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
n) "Tranche mezzanine": la quota del portafoglio di mini bond che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior;
o) "Punto di stacco e spessore": rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranche mezzanine a questa sovraordinate e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di mini bond;
p) "Decreto portafogli": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, che disciplina le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.
 
Art. 2
Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilisce i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia del Fondo su operazioni di sottoscrizione di mini bond e su portafogli di mini bond.
 
Art. 3
Soggetti richiedenti e operazioni ammissibili

1. Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori:
a) a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di mini bond, ovvero
b) su portafogli di mini bond.
2. Ai fini dell'ammissibilita' alla garanzia del Fondo, le operazioni di sottoscrizione di mini bond, sia presentate singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese nell'ambito di un portafoglio di mini bond, devono riguardare mini bond aventi, ciascuno, le seguenti caratteristiche:
a) essere finalizzati al finanziamento dell'attivita' d'impresa;
b) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito gia' erogate al soggetto beneficiario finale;
c) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
d) avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi. Relativamente alle operazioni di cui al Titolo III, puo' essere previsto un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del mini bond e la data di chiusura del portafoglio di mini bond di cui all'art. 11;
e) non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo.
3. Qualora i mini bond prevedano la possibilita' di conversione, la garanzia concessa dal Fondo ha efficacia fino alla data dell'eventuale esercizio dell'opzione di conversione del mini bond.
 
Art. 4
Misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo puo' essere concessa ai soggetti di cui all'art. 3 (nel seguito denominati "soggetti richiedenti") a fronte della singola operazione di sottoscrizione di mini bond, nelle seguenti misure:
a) fino al 50 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond);
b) fino al 30 percento del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond).
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni di cui al comma 1, la garanzia del Fondo copre fino al 50 percento, ovvero al 30 percento per le operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale.
3. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al presente Titolo e' pari a euro 1.500.000,00.
 
Art. 5
Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

1. Le richieste di garanzia su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond di cui al presente Titolo sono presentate dai soggetti richiedenti secondo le modalita' stabilite nelle Disposizioni operative del Fondo.
2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo, i soggetti beneficiari finali sono valutati sulla base dei modelli di scoring e relativa metodologia di applicazione previsti dalle Disposizioni operative del Fondo.
 
Art. 6
Commissioni di garanzia

1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla delibera positiva di concessione della garanzia, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione "una tantum" in misura pari all'1 percento dell'importo garantito.
 
Art. 7
Caratteristiche dei portafogli di mini bond

1. La garanzia del Fondo puo' essere concessa ai soggetti richiedenti di cui all'art. 3 anche a fronte di portafogli di minibond a condizione che le singole operazioni di sottoscrizione di mini bond che compongono il portafoglio, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, siano, ciascuna, di importo non superiore al 3 percento del valore nominale complessivo dei tioli che compongono il portafoglio di mini bond.
2. Il valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, non puo' essere:
a) inferiore a euro 50.000.000,00 e
b) superiore a euro 300.000.000,00.
 
Art. 8
Modalita' di intervento

1. La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond e' concessa ai soggetti richiedenti secondo le modalita' previste, relativamente agli interventi di garanzia diretta, dall'art. 7 del decreto portafogli, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo. A tal fine, il richiamo operato dal decreto portafogli ai "soggetti finanziatori" deve intendersi riferito anche ai gestori.
2. La copertura del Fondo non puo' essere superiore all'80 percento della tranche junior del portafoglio di mini bond, fermo restando quanto previsto al comma 3.
3. La copertura di cui al comma 2 non puo', in ogni caso, eccedere l'importo pari all'8 percento del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond. Tale misura puo' essere elevata nel caso in cui tale innalzamento di copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012. Detti apporti possono integrare l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub-portafogli regionali di mini bond sottoscrivendo:
a) la tranche junior del portafoglio di mini bond, al fine di aumentarne il punto di stacco e spessore oltre il predetto limite dell'8 percento, fermo restando il limite massimo della copertura complessiva del Fondo di cui al comma 2 pari all'80 percento della tranche junior del portafoglio di mini bond;
b) la tranche mezzanine del portafoglio di mini bond.
4. Relativamente alla singola operazione di sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio garantito, fermo restando il limite di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale di cui all'art. 4, comma 3, il Fondo copre, nella misura massima dell'80 percento, la perdita registrata sulla singola operazione, con riferimento all'ammontare massimo dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei limiti di cui ai commi 2 e 3.
5. La garanzia del Fondo su portafogli di mini bond opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio garantito, coprendo le eventuali perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalita' operative previste dall'art. 15, commi 6 e 7, del decreto portafogli, fatto salvo il diverso limite massimo di copertura di cui al comma 3.
 
Art. 9
Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia

1. Le richieste di garanzia di cui al presente Titolo sono presentate dai soggetti richiedenti e valutate dal Gestore del Fondo sulla base di quanto stabilito, relativamente alle operazioni su portafogli di finanziamenti, dalle Disposizioni operative del Fondo, come integrate ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 2.
 
Art. 10

Valutazione dei soggetti beneficiari finali e delle operazioni da
ricomprendere nei portafogli di mini bond

1. La valutazione in ordine all'ammissibilita' alla garanzia del Fondo del soggetto beneficiario finale e dell'operazione di sottoscrizione di mini bond da ricomprendere del portafoglio e' effettuata dal soggetto richiedente, fatto salvo quanto previsto al comma 3. In particolare, il soggetto richiedente attesta:
a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle Disposizioni operative del Fondo per l'accesso alla garanzia del Fondo, riguardanti la verifica:
1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008;
2) dell'ammissibilita' del settore di attivita' economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo;
b) la rispondenza della finalita' e delle caratteristiche dell'operazione di sottoscrizione di mini bond rispetto a quanto previsto dal presente decreto.
2. In merito alla valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale, il soggetto richiedente comunica al Gestore del Fondo il rating del soggetto beneficiario finale, determinato attraverso il sistema di rating interno, per i soggetti richiedenti che applicano il metodo Internal Rating Based (IRB), ovvero tramite il ricorso a valutazione rilasciata da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI). Ai fini dell'ammissibilita' del soggetto beneficiario finale alla garanzia di cui al presente Titolo, il rating dell'impresa alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio deve essere non inferiore alla classe "B-" della scala di valutazione Standard's and Poor's.
3. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle Disposizioni operative del Fondo non riportate ai commi 1 e 2, ivi compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale, nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.
 
Art. 11
Chiusura del portafoglio di mini bond

1. Il portafoglio di mini bond deve essere costruito entro i termini previsti all'art. 13, comma 1, del decreto portafogli.
2. Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva l'eventuale proroga ottenuta, il soggetto richiedente comunica al Gestore del Fondo le informazioni di cui alle lettere a), b) c), d) e f) dell'art. 13, comma 2, del decreto portafogli.
3. Qualora l'ammontare del portafoglio di mini bond effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in fase di richiesta, fermo restando quanto previsto per banche e intermediari finanziari dall'art. 13, comma 4, del decreto portafogli, il gestore richiedente e' tenuto a corrispondere al Fondo un importo pari al prodotto tra:
a) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale e' stata deliberata dal Consiglio di gestione la garanzia del Fondo e l'importo effettivo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando le medesime misure di copertura del Fondo previste nella delibera del Consiglio di gestione, all'ammontare del portafoglio di mini bond effettivamente costruito;
b) 0,35 percento.
4. Nel caso in cui, terminata l'attivita' di costituzione del portafoglio di mini bond, l'ammontare dello stesso sia inferiore al limite inferiore di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto portafogli.
 
Art. 12
Commissioni di garanzia

1. I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di mini bond versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione pari a quella prevista all'art. 16 del decreto portafogli.
 
Art. 13
Monitoraggio dei portafogli di mini bond

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a trasmettere al Gestore del Fondo i dati relativi all'andamento dei portafogli di mini bond assistiti dalla garanzia del Fondo, secondo le modalita' e i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo per le operazioni di garanzia su portafogli, come integrate ai sensi dell'art. 16, comma 2.
 
Art. 14
Attivazione della garanzia

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia di cui ai Titoli II e III del presente decreto si applicano le norme su presupposti, condizioni, termini, cause di inefficacia e procedure di recupero previste nelle Disposizioni operative del Fondo, fatte salve le ulteriori previsioni riportate nel presente articolo.
2. La garanzia di cui al presente decreto puo' essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti e' stata rilasciata la garanzia del Fondo.
3. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione della perdita subita dal soggetto richiedente, nella misura massima fissata in sede di ammissione all'intervento del Fondo e, comunque, entro i limiti previsti dall'art. 4 per le operazioni di sottoscrizione di mini bond e dall'art. 8 per i portafogli di mini bond.
 
Art. 15
Risorse finanziarie

1. Il Fondo puo' concedere le garanzie di cui al presente decreto fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti a valere sul Fondo, pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi, per il 40 percento, sulle garanzie su operazioni di cui al Titolo II e, per il 60 percento, sulle garanzie su operazioni di cui al Titolo III.
2. Il Consiglio di gestione, sulla base dei dati dell'attivita' di monitoraggio delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del presente decreto, puo' proporre al Ministero dello sviluppo economico l'eventuale incremento, fino a 100 milioni di euro, del limite massimo di risorse impegnabili di cui al comma 1, da disporre con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 16
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e dalle Disposizioni operative del Fondo.
2. Il Consiglio di gestione provvede a integrare le Disposizioni operative del Fondo con le specifiche previsioni riportate nel presente decreto e a disciplinare forma e modalita' di presentazione delle richieste di concessione e di attivazione della garanzia del Fondo relativamente alle operazioni di cui al presente decreto. Le Disposizioni operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate nei siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle Disposizioni operative del Fondo nel sito Internet del Fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2014

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti 14 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 2707
 
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